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Ispettore della revisione dei veicoli a motore 

 

Chi è

E' il tecnico autorizzato / abilitato ad effettuare i controlli tecnici durante le revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e sostituisce la figura del responsabile tecnico a seguito del recepimento della  Direttiva europea 2014/45/UE di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214

 

Abilitazione professionale

Per diventare Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati ad effettuare la revisione dei veicoli a motori e dei loro rimorchi  occorre  frequentare con profitto un corso di formazione che soddisfi i requisiti stabiliti dall’ Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019 e superare l’esame di abilitazione presso un competente Organismo di Supervisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

Percorsi formativi

La formazione abilitante è demandata alle Regioni e Province autonome.  Nella Regione del Veneto i corsi di formazione sono disciplinati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1459 del 8 ottobre 2019

Requisiti 
Per accedere ai corsi di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 


 - aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio
1. diploma di liceo scientifico
2. diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;
3. laurea triennale in ingegneria meccanica;
4. laurea in ingegneria vecchio ordinamento o laurea magistrale in ingegneria;
5. diplomi quinquennali di maturità rilasciati da Istituti Professionali di Stato settore industria/artigianato indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;
6. diplomi quadriennali di Istruzione e formazione professionale di “Tecnico riparatore di veicoli a motore”;
7. altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge.
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia, ma nell'Unione Europea, è necessario allegare all'originale o alla sua copia autenticata anche la traduzione giurata in italiano. Per titoli di studio conseguiti  fuori dall'Unione Europea dovrà essere esibita invece la dichiarazione di valore o l' attestato di comparabilità;

  • - esperienza lavorativa, di tirocinio o di ricerca aventi ad oggetto prevalente i  veicoli stradali svolti presso officine di autoriparazione, centri di controllo, aziende costruttrici di veicoli e loro impianti, Università o Istituti scolastici superiori. 
    La durata minima dell'esperienza lavorativa da documentare è di 3 anni per i diplomati e di 6 mesi per i laureati. Essa va dichiarata nelle forme previste dal DPR 445/2000 dall'azienda o dall'ente presso cui si è svolto il tirocinio / ricerca ed è dimostrata attraverso apposita documentazione. 
     

  • Studenti stranieri: possono partecipare ai corsi anche i cittadini stranieri, previa verifica di un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana attestabile attraverso il possesso di uno dei seguenti titoli: 
    - diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
    - diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
    - certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello B2.

Moduli formativi

I corsi abilitanti sono suddivisi in 4 moduli, corrispondenti ad altrettanti livelli di formazione: 
 - modulo A: interamente teorico, della durata di 120 ore e dedicato alla tecnologia, materiali e caratteristiche dei veicoli. Al termine è rilasciato un attestato di frequenza necessario per l'accesso al modulo B.  E' esentato  dall'obbligo di frequentare questo modulo chi è in possesso di laurea triennale in ingegneria meccanica, laurea magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria;
 - modulo B: percorso teorico pratico di 176 ore relativo ad automobilistica, metodi di prova e procedure amministrative. La parte pratica deve essere svolta presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione. L'attestato di frequenza con profitto rilasciato al termine del percorso formativo è indispensabile per sostenere l'esame di abilitazione per i controlli tecnici dei veicoli con capienza massima di 16 persone (compreso il conducente) o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. 

Gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 sono esentati dall'obbligo di frequentare i moduli A e B e possono accedere direttamente alla frequenza del modulo C (DM MiT 214/2017, art. 13 c. 2 e Accordo Stato Regioni, art. 3 c. 7).

- modulo C: percorso teorico-pratico rivolto a coloro che vogliono ottenere l'abilitazione di ispettore anche per i veicoli con massa superiore a 3,5 t, è dedicato alla tecnologia automobilistica e ai metodi di prova, per una durata complessiva di 50 ore. Per accedervi è indispensabile aver superato con esito positivo l'esame di abilitazione del modulo B. 

 

Percorso di aggiornamento

Al fine di mantenere il titolo abilitativo gli ispettori devono svolgere un corso di aggiornamento della durata minima di 30 ore ogni tre anni, relativamente alle innovazioni tecniche e tecnologiche dei veicoli a motore. 

Al termine del corso di aggiornamento gli enti formatori accreditati  rilasciano all’ispettore un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il dieci per cento delle ore previste e contestualmente inviano formale comunicazione all’Organismo di Supervisione competente per territorio.

 
 

Per conoscere gli Organismi di Formazione accreditati alla Regione del Veneto e autorizzati all’organizzazione dei corsi clicca qui. 
Per informazioni di carattere generale sui corsi di formazione contattare gli Uffici Relazioni con il Pubblico - URP.

 

 
 

Normativa
- Direttiva 2014/45/UE 3 aprile 2014del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motori e dei loro rimorchi;
- DM 19 maggio 2017, n. 214 “Recepimento della direttiva 2014/45/UEdel Parlamento  europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE”;
- Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019 “Criteri di formazione dell’ispettore dei centroi di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214” Rep. Atti n. 65/CSR;
-  Deliberazione della Giunta Regionale n. 1459 del 8 ottobre 2019
Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione n. 22A01277 del 16 febbraio 2022;
-  Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 214 del 9 marzo 2022;
-  Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n.  1675 del 15 dicembre 2023.



Data ultimo aggiornamento: 23 gennaio 2024