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Individuazione procedure e modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale

15 settembre 2020

 

 

La Regione del Veneto ha individuato le procedure e le modalità  per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4.

La domanda di riconoscimento di un cammino locale di interesse regionale può essere presentata alla Giunta regionale da parte dei seguenti soggetti di cui all’art. 3 della L.R. n. 4/2020, cui compete, una volta riconosciuto il cammino, il ruolo di soggetto gestore dello stesso:

a) enti locali, enti gestori delle aree naturali protette regionali, enti parco regionali e nazionali, associazioni pro loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni Pro loco” e successive modificazioni, gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea;

b) associazioni rappresentative del settore turistico e culturale ed enti religiosi;

c) organizzazioni di gestione della destinazione di cui all’art. 9 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;

d) consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) e c.

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Data ultimo aggiornamento: 15 settembre 2020