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Regione del Veneto: nuove norme per i centri benessere

24 aprile 2014
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La Regione del Veneto, a seguito dell’approvazione dell’art. 50 della Legge Regionale n. 11 del 2014, ha semplificato gli adempimenti amministrativi per i servizi accessori presso le strutture ricettive.
La messa a disposizione, all’interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e servizi similari, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali.
Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.



 



Data ultimo aggiornamento: 04 dicembre 2014