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Flavescenza dorata della vite

02 gennaio 2024

 

La Regione del Veneto ha approvato il bando per l’erogazione di un contributo pubblico a favore delle imprese agricole, che hanno subito danni alle produzioni causati dalla flavescenza dorata della vite, per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpite dalla malattia.

Può presentare domanda l’Imprenditore agricolo, in possesso dei requisiti di ammissibilità al momento della presentazione della domanda, ossia lo stesso deve essere titolare di posizione nello schedario viticolo della Regione del Veneto.

I Criteri di ammissibilità dell’impresa sono:

a) conduzione di vigneti di varietà di uva da vino;

b) conduzione dell’U.T.E. oggetto dell’intervento, così come definita dall’art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503, ubicata nella zona infestata da flavescenza dorata della vite di cui al paragrafo Ambito territoriale di applicazione;

c) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;

d) iscrizione nell’Anagrafe del Settore Primario;

e) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina il potenziale viticolo e con la specifica normativa cui sono assoggettati i produttori vitivinicoli;

f) aver osservato ed adempito alle prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e regionali per il contenimento della diffusione della flavescenza dorata con particolare riferimento al Decreto del dirigente regionale dell’Unità Organizzativa Fitosanitario n. 47/2023 (trattamenti obbligatori, eliminazione delle piante con sintomi riconducibili alla flavescenza, tramite estirpazione o, in via transitoria, la capitozzatura dei ceppi, con eliminazione dei ricacci e polloni);

g) non essere destinataria di ordinanza di estirpo dell’Unità Organizzativa Fitosanitario per mancata osservanza delle misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite;

h) non essere un’impresa in difficoltà come definita nella sezione 2.2 degli orientamenti della commissione sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà: i) non risultare destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato.

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del Veneto, secondo le modalità previste da AVEPA.

Per saperne di più clicca qui

 



Data ultimo aggiornamento: 02 gennaio 2024