Dettaglio contenuto
Disposizioni in materia di tirocini

La Regione del Veneto ha modificato la D.G.R. n. 1816 del del 7 novembre 2017 (relativa alla materia dei tirocini ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3) introducendo le seguenti modalità:
- Il progetto formativo individuale di tirocinio può prevedere una esperienza svolta parzialmente in modalità agile (smart traineeship).
- Non è possibile attivare tirocini che prevedano un orario settimanale inferiore al part-time al 50 % dell’orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante. I tirocini promossi con finalità terapeutiche, riabilitative e di inserimento sociale e lavorativo possono essere attivati prevedendo un orario settimanale non inferiore a 12 ore.
Per saperne di più clicca qui.
Data ultimo aggiornamento: 21 giugno 2023