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Contributo statale "regionalizzato" e contributo regionale ordinario, per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2022

21 aprile 2022

 

 

La Regione del Veneto ha approvato i criteri e le modalità, per l’assegnazione e l’erogazione di:

  • contributo statale “regionalizzato” a sostegno dell’associazionismo comunale per l’anno 2022, mediante riparto delle risorse statali attribuite alla Regione del Veneto in base all’Intesa n. 936/CU dell’1/03/2006 sancita dalla Conferenza Unificata e che verranno successivamente trasferite dal Ministero dell’Interno;
  • contributo regionale ordinario, di cui all’articolo 10, c. 1 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, da corrispondersi a favore delle Unioni di Comuni e alle Unioni montane in ragione delle dimensioni associative e del maggior grado di integrazione nell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Sono i soggetti legittimati a presentare la domanda e a beneficiare del contributo i seguenti Enti in possesso dei requisiti previsti dal provvedimento:

1.1 le Unioni di Comuni previste dall’art. 32 del D.Lgs n. 267/2000, costituite entro la data del 31.12.2021 per un periodo non inferiore a 10 anni che, alla data di richiesta del contributo, esercitano effettivamente funzioni o servizi comunali conferiti senza limiti temporali di durata e le seguenti funzioni fondamentali e servizi comunali per conto di tutti i comuni associati:

  • almeno tre funzioni fondamentali se l’Unione associa oltre il 50% di comuni “obbligati”
  • almeno due funzioni fondamentali oltre a 1 servizio comunale a scelta tra: personale, servizi informatici, C.U.C., controllo di gestione, SUAP, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, trasporto scolastico, mensa scolastica, se l’Unione associa fino al 50% di comuni “obbligati”.

Non sono ammesse a contributo le Unioni di comuni che si trovano nelle seguenti condizioni: - sono costituite, ai sensi dell’art. 32 del TUEL, all’interno degli ambiti territoriali di cui all’art. 3, c. 1, della L.R. 40/2012. - hanno avviato le procedure di liquidazione e la revoca delle funzioni/servizi con decorrenza nel corrente anno, a seguito di delibera di scioglimento approvata dai Comuni associati.

 1.2 le Unioni montane che siano state delegate dai Comuni ad esse appartenenti a svolgere per un periodo non inferiore a 5 anni nel rispetto del livello minimo demografico associativo di 5.000 abitanti o inferiore purché la funzione sia esercitata per conto di almeno 3 comuni, funzioni o servizi comunali attivati entro la data del 31/12/2021 e almeno una funzione fondamentale effettivamente ed integralmente esercitata alla data di presentazione della domanda di contributo.

La domanda dovrà essere inviata, con le modalità previste dal provvedimento ed utilizzando la modulistica specifica, entro il termine perentorio del 26 luglio 2022.

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Data ultimo aggiornamento: 21 aprile 2022