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Lo stato di disoccupazione

I requisiti per acquisire lo stato di disoccupazione

Una persona acquisisce lo stato di disoccupazione quando è

  • priva di occupazione,
  • immediatamente disponibile a svolgere un'attività lavorativa e a partecipare a un percorso di riqualificazione professionale,
  • attivamente impegnata nella ricerca di un nuovo lavoro.

Lo stato di disoccupazione lo si acquisisce recandosi personalmente al Centro per l'Impiego di domicilio firmando una dichiarazione di immediata disponibilità a lavorare (DID lavoro).
Lo stato di disoccupazione si perde in caso il lavoratore trovi lavoro con un incarico superiore a 8 mesi, 4 mesi per coloro che hanno meno di 25 anni, e per attività lavorative a tempo indeterminato o avvio di un’attività autonoma.
La persona può mantenere lo stato di disoccupazione anche se lavora se non supera determinati parametri di reddito compatibili (Dlgs 181/2000, come modificato dal Dlgs 297/02). In questo caso deve però fare domanda al CPI di conservazione dichiarando che l’attività lavorativa (di tipo subordinato o autonomo) assicura un reddito mensile non superiore a 667,00 euro se si tratta di contratto di lavoro subordinato e assimilati e di 400,00 euro se deriva da lavoro autonomo.

Le indennità e sussidi connessi allo stato di disoccupazione

I lavoratori disoccupati che hanno perso il lavoro involontariamente a seguito di licenziamento e/o per fine contratto a termine o per dimissioni per giusta causa possono fare richiesta di percepire l’ammortizzatore ASPI all’inps telematicamente o tramite patronato.
L’INPS eroga al lavoratore rimasto senza occupazione un sussidio utile ad assicurargli un sostentamento per la ricerca di un nuovo lavoro.
Oltre all’ASPI esistono vari tipi di indennità, ognuna con propri requisiti e specificità di settore, diverse per importi e durata, a seconda del tipo di contribuzione a cui era soggetta l’azienda presso cui precedentemente era occupato il lavoratore. Tra questi la mobilità in deroga, definita a livello regionale.
Per altre informazioni sugli ammortizzatori sociali vedere il sito dell'INPS.

I vantaggi dello stato di disoccupazione

Il vantaggio più consistente dell’essere iscritti all’anagrafe dei disoccupati riguarda la possibilità per un datore di lavoro di assumere con considerevoli benefici fiscali e contributivi.
I lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi sono portatori infatti per il datore di lavoro che li assume a tempo indeterminato dello sgravio contributivo della durata di 36 mesi del 50%, elevato al 100 % se il datore di lavoro è un’impresa artigiana. Nel caso l’assunzione sia part-time l’agevolazione è riconosciuta proporzionalmente.
Le agevolazioni riguardano anche le assunzioni di personale in mobilità (L.223/91), in cassa integrazione e persone in condizioni di svantaggio.

Quando la disoccupazione è sospesa

Nel caso di attività lavorativa a tempo determinato inferiore a 8 mesi, 4 mesi per i lavoratori con meno di 25 anni, lo stato di disoccupazione si sospende e riprende a decorrere dalla cessazione del contratto.
Quando il lavoratore finisce il periodo di lavoro a tempo determinato e si ha una riattivazione automatica della DID lavoro, non è quindi necessario tornare allo sportello a firmare la DID lavoro. In sede di eventuale dichiarazione all'INPS il lavoratore deve dichiarare come data della DID lavoro il giorno successivo alla scadenza del contratto.
Come si conserva lo stato di disoccupazione
Al fine di non scoraggiare i lavoratori disoccupati ad accettare occasioni di lavoro regolare di breve durata o a bassa remunerazione è previsto che in questi casi sia possibile mantenere i benefici connessi allo stato di disoccupazione (indennità previdenziali, benefici assistenziali, anzianità di disoccupazione).
Si conserva lo stato di disoccupazione se l’attività lavorativa (di tipo subordinato o autonomo) assicura un reddito mensile non superiore ad euro 667,00 se si tratta di contratto di lavoro subordinato e assimilati e di euro 400,00 se deriva da lavoro autonomo.
Il lavoratore interessato a conservare lo stato di disoccupazione deve presentare al CPI istanza di conservazione entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del rapporto di lavoro. Il lavoratore che effettua la dichiarazione nel termine suddetto conserva senza soluzione di continuità lo stato di disoccupazione con decorrenza dall’ultima DID attiva. Questo consente al lavoratore di essere immediatamente disponibile al lavoro anche nel corso di svolgimento dell’attività lavorativa.
Per ulteriori dettagli vedere DGR 1321/2011 - Allegato C

La decadenza dai trattamenti del sostegno al reddito

Lo stato di disoccupazione si perde in caso il lavoratore trovi lavoro o avvii attività di lavoro autonomo.
E’ inoltre prevista la decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito e la conseguente perdità dello stato di disoccupazione nei casi di:

  • rifiuto di sottoscrivere la DID;
  • rifiuto di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale:
  • mancata o parziale partecipazione, senza adeguata giustificazione, al percorso di riqualificazione professionale individuato insieme ai servizi competenti;
  • mancata presentazione del lavoratore alla convocazione da parte del Centro Per l'Impiego;
  • rifiuto di un lavoro congruo.

Un’ulteriore causa di decadenza è il rifiuto, da parte di alcune tipologie di percettori, ad accettare di essere impiegati in lavori socialmente utili.
Per ulteriori dettagli vedere DGR 1321/2011 - Allegato B

Documenti

DGR 3721/2001 - Allegato A - Indirizzi di cui al D.Lgs 181/2000 e al 442/2000.pdf
DGR 1837/2004 - Allegato A - Attuazione D.Lgs 297/2002.pdf



Data ultimo aggiornamento: 30 luglio 2013