Ristoro danni ai beni mobili registrati e al patrimonio pubblico anno 2022

FAQ

 

- D: La presentazione, da parte del richiedente, della sola copia della fattura emessa per i lavori di riparazione del bene mobile registrato non accompagnata della relativa quietanza di pagamento, poiché effettuato in contanti, assolve all'obbligo di presentazione di documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta ?
- R: Si ritiene opportuno che, laddove il pagamento sia stato effettuato in contanti, entro i limiti di legge vigenti al momento del pagamento, la documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta sia quietanzata e/o contenga il timbro pagato da parte del fornitore

 

- D: Se l’auto è stata demolita senza acquistare successivamente una nuova vettura, il cittadino ha diritto al contributo? 
- R: Il cittadino non ha diritto al contributo qualora non possa comprovare la spesa attestante il nuovo acquisto o la riparazione. La spesa per il riacquisto dev’essere corredata dal certificato di avvenuta demolizione rilasciato dal PRA.
 
-  D: Chi può essere ristorato del contributo per i danni occorsi ai beni mobili registrati?
-  R: I soggetti privati, residenti e non nei Comuni compresi nei D.P.G.R. relativi agli Stati di crisi e di emergenza regionale verificatisi nel 2022, ricompresi dalla D.G.R. n. 1334/2022, che hanno segnalato danni ai beni mobili registrati ai comuni in occasione dei relativi censimenti dei danni attraverso l'apposita modulistica relativa alla ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato (SCHEDA B). Solo coloro i quali abbiano già fatto la segnalazione iniziale potranno ricevere il contributo previsto. Il contributo è rivolto esclusivamente ai danni subiti dai beni mobili registrati adibiti ad uso personale e non aziendale.
 
- D: Come avverrà la liquidazione del contributo? 
- R: La Regione del Veneto con il decreto n. 1081 del 14/11/2023 ha impegnato e liquidato la somma di 219.218,06 € per i beni mobili registrati come da allegati A dello stesso Decreto. La liquidazione sarà effettuata dalla Regione a favore di ciascun Comune, lo stesso all’esito dell’istruttoria erogherà ai destinatari il contributo da esso determinato. 
 
- D: Quant’è l’ammontare del contributo?
- R: Il contributo per il ripristino o la sostituzione dei beni mobili registrati dei privati è concesso nella misura massima del 50% del danno, con il limite di 7.747,00 Euro. 
Ciascun Comune, in base alle segnalazioni ricevute e agli stanziamenti ottenuti, determinerà la somma erogabile a ciascun soggetto avente diritto. I contributi sono concessi a copertura dei costi effettivamente sostenuti, è ammessa la cumulabilità con eventuali ulteriori contributi pubblici o privati o indennizzi assicurativi purché l’importo complessivo non superi il 100% della spesa sostenuta. 
 
- D: Quale documentazione deve presentare il cittadino al Comune?
- R: Il cittadino dovrà presentare la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di utilizzo del bene a uso privato, la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con l’indicazione di ulteriori (eventuali) contributi pubblici o privati erogati o indennizzi assicurativi, la dichiarazione di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 13 della L. 136/2010 e s.m.i., se necessaria. 
 
- D: I danni alla carrozzeria di un’autovettura sono ammessi alla concessione del contributo?
- R: i danni alla carrozzeria, se non compromettono la sicurezza e il regolare funzionamento del veicolo, sono equiparabili ai danni meramente estetici e, di conseguenza, non sono ammessi al contributo. 
 
- D: Nella documentazione da presentare al Comune può essere presentato il preventivo dei costi di riparazione?
- R: I contributi sono concessi esclusivamente a copertura dei costi effettivamente sostenuti, necessari al ripristino dei danni. Il preventivo non è un documento valido ai fini dell’attestazione delle spese effettivamente sostenute dal cittadino per la riparazione e, pertanto, è necessario presentare la fattura attestante i lavori svolti. 
 
- D: Società, aziende e attività commerciali possono chiedere il contributo?
- R: Il contributo è rivolto esclusivamente alle persone fisiche, pertanto sono escluse le richieste relative a beni mobili registrati di proprietà di società, aziende e attività commerciali. 
 
- D: Il lavoratore stagionale, il pendolare, il turista e il non residente che al momento dell’evento circolava sul territorio interessato dallo Stato di crisi e che ha subito un danno al proprio veicolo può chiedere il contributo? 
- R: Come da condizioni di ammissibilità stabilite dalla D.G.R. n. 1334 del 07/11/2023 può chiedere il contributo il soggetto, residente e non, che ha segnalato danni ai beni mobili registrati attraverso il censimento effettuato successivamente all’evento calamitoso. 
 
- D: Ho difficoltà nella consultazione del listino EUROTAX, come posso fare?
- R: Si può utilizzare un listino equivalente. Si può anche, in alternativa, farsi presentare dal beneficiario stesso la valutazione sempre attraverso listini dell’usato, quali EUROTAX, QUATTRORUOTE, ecc. 
 
- D: Quale valore del listino Eurotax deve essere considerato tra il Blu e il Giallo?
- R: Il valore Eurotax da prendere in considerazione è il Blu, ovvero il prezzo da aaplicarsi per chi vende alla concessionaria. 
 
 

Casi Concreti:

Riparazioni:
 
Il cittadino sostiene 1.000 euro di spese per riparazioni.
Il Comune all’esito dell’istruttoria valuta che ai fini del contributo sono ammissibili solo 400 euro delle spese sostenute, in quanto la spesa restante di 600 euro è afferente a danni puramente estetici, i quali non compromettono la funzionalità e/o la sicurezza del veicolo.
Il Comune, tenendo conto delle risorse percepite sulla base dello stanziamento avvenuto con DDR n. 1081/2023, determina l’importo massimo concedibile nella misura massima del 50% delle spese ammissibili sostenute, ovvero entro il limite dei 200 euro.
 
Riparazioni con presenza di indennizzi assicurativi:
Facendo seguito al caso precedente, il cittadino ha ottenuto indennizzi assicurativi pari a 350 euro.
Il Contributo di cui al presente bando è cumulabile con indennizzi assicurativi/altri contributi fino al 100% della spesa ammissibile.
Pertanto avendo con gli indennizzi assicurativi la copertura di 350 euro su 400 euro di spese ammissibili, il contributo massimo erogabile sarà ridotto fino a 50 euro, pari al 12.5%.
Nel caso in cui l’indennizzo assicurativo ammontasse a 410 euro, tale indennizzo copre i danni ammissibili sostenuti e pertanto poiché l’importo ottenuto dall’assicurazione supera la spesa ammissibile, per tale istanza non sarà possibile erogare alcun contributo.
 
Rottamazione e successivo acquisto di un veicolo:
Il cittadino rottama il veicolo danneggiato e acquista un altro veicolo (nuovo o usato).
Il costo sostenuto per l’acquisto del veicolo non è rilevante ai fini della determinazione dell’importo del contributo.
Il cittadino presenta al Comune la documentazione attestante la rottamazione del veicolo danneggiato e il successivo acquisto di un altro veicolo.
Il Comune calcola il contributo nella misura massima del 50% del valore EuroTax Blu ed entro il limite massimo di euro 7.747,00.
 
In presenza di indennizzi/altri contributi è ammessa la cumulabilità del contributo fino al 100% del valore Eurotax Blu del veicolo rottamato. In caso di superamento del 100% del valore Eurotax Blu del veicolo rottamato, l’importo del contributo erogabile sarà proporzionalmente ridotto.
 
Nel caso in cui il veicolo danneggiato sia stato ceduto/venduto e non rottamato, il diritto ad ottenere il contributo decade e tale diritto non sarà trasferibile a terzi.
In ogni caso (riparazione o rottamazione) il contributo ammissibile non potrà superare il valore dell’Eurotax Blu del veicolo danneggiato e comunque entro la soglia di euro 7.747,00.