Ristoro danni ai beni mobili registrati e al patrimonio pubblico anno 2021

FAQ

 

- D: La presentazione, da parte del richiedente, della sola copia della fattura emessa per i lavori di riparazione del bene mobile registrato non accompagnata della relativa quietanza di pagamento, poiché effettuato in contanti, assolve all'obbligo di presentazione di documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta ?
- R: Si ritiene opportuno che, laddove il pagamento sia stato effettuato in contanti, entro i limiti di legge vigenti al momento del pagamento, la documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta sia quietanzata e/o contenga il timbro pagato da parte del fornitore

- D: Se l’auto è stata demolita senza acquistare successivamente una nuova vettura, il cittadino ha diritto al contributo?
- R: Il cittadino non ha diritto al contributo qualora non possa comprovare la spesa attestante il nuovo acquisto o la riparazione. La spesa per il riacquisto dev’essere corredata dal certificato di avvenuta demolizione rilasciato dal PRA.

- D: Chi può essere ristorato del contributo per i danni occorsi ai beni mobili registrati?
- R: I soggetti privati, residenti e non nei Comuni compresi nelle DPGR relative agli Stati di crisi 2021 come da allegati presenti nella pagina web. Solo coloro i quali abbiano già fatto la segnalazione iniziale potranno ricevere il contributo previsto. Il contributo è rivolto esclusivamente ai danni subiti dai beni mobili registrati per uso personale.

- D: Come avverrà la liquidazione del contributo?
- R: La Regione del Veneto con il decreto n. 706 del 21/12/2022 ha impegnato la somma di 350.000,00 € per i beni mobili registrati e con il decreto n. 705 del 21/12/2022 350.000,00 € per il patrimonio pubblico. Negli allegati A e B alla DGR, nell’allegato A al Decreto n. 705 del 21/12/2022 e nell’allegato A al Decreto n. 706 del 21/12/2022, presenti anche nel sito web, sono elencati i vari Comuni che hanno diritto di ricevere il contributo. La liquidazione, contestuale all’impegno, sarà effettuata dalla Regione a ciascun Comune beneficiario che erogherà ai destinatari il proprio contributo.

- D: Quant’è l’ammontare del contributo?
- R: Il contributo per il ripristino o la sostituzione dei beni mobili registrati dei privati è concesso nella misura massima del 50% del danno, con il limite di 7.747,00 Euro. Ciascun Comune, in base alle segnalazioni ricevute, determinerà la somma erogabile a ciascun soggetto avente diritto. I contributi sono concessi a copertura dei costi effettivamente sostenuti, è ammessa la cumulabilità con eventuali ulteriori contributi pubblici o privati o indennizzi assicurativi purché l’importo complessivo non superi il 100% della spesa sostenuta.

- D: Quale documentazione deve presentare il cittadino al Comune?
- R: Il cittadino dovrà presentare la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di utilizzo del bene a uso privato, la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con l’indicazione di ulteriori (eventuali) contributi pubblici o privati erogati o indennizzi assicurativi, la dichiarazione di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 13 della L. 136/2010 e s.m.i., se necessaria.

- D: I danni alla carrozzeria di un’autovettura sono ammessi alla concessione del contributo?
- R: i danni alla carrozzeria, se non compromettono la sicurezza e il regolare funzionamento del veicolo, sono equiparabili ai danni meramente estetici e, di conseguenza, non sono ammessi al contributo.

- D: Nella documentazione da presentare al Comune può essere presentato il preventivo dei costi di riparazione?
- R: I contributi sono concessi esclusivamente a copertura dei costi effettivamente sostenuti, necessari al ripristino dei danni. Il preventivo non è un documento valido ai fini dell’attestazione delle spese effettivamente sostenute dal cittadino per la riparazione e, pertanto, è necessario presentare la fattura attestante i lavori svolti.

- D: Società, aziende e attività commerciali possono chiedere il contributo?
- R: Il contributo è rivolto esclusivamente alle persone fisiche.

- D: Il lavoratore stagionale, il pendolare, il turista e il non residente che al momento dell’evento circolava sul territorio interessato dallo Stato di crisi e che ha subito un danno al proprio veicolo può chiedere il contributo?
- R: Come da condizioni di ammissibilità stabilite dalla DGR n. 1631 del 19/12/2022 può chiedere il contributo il soggetto, residente e non, che ha segnalato danni ai beni mobili registrati con la segnalazione iniziale successiva all’evento calamitoso.