Normativa
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D.G.R. 341/12 "Nuove direttive per l'applicazione della 'Disciplina sulla viabilità silvo-pastorale'. Revoca delle deliberazioni n. 6798/92, n. 3048/93 e n. 6038/94. Legge regionale 31 marzo 1992 n. 14 e successive modifiche e integrazioni.
Territori soggetti alla disciplina della viabilità silvo pastorale
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territori soggetti a vincolo idrogeologico (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267)
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territori soggetti al vincolo di tutela ambientale
Le strade silvo pastorali - definizione
Sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.
Sono assimilate alle strade silvopastorali:
- le piste forestali
- le piste di esbosco
- i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria
- i sentieri e le mulattiere
- i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita
- i prati, i pratipascoli e i boschi.
Le strade adibite al pubblico transito e le strade a servizio delle abitazioni sono escluse dall'applicazione della LR 14/92.
Come vengono individuate
La viabilità silvo pastorale e' individuata dalle Comunità montane e dalle Province (nei territori dove non sono presenti le Comunità montane) in appositi elenchi.
Disciplina della circolazione
Nelle strade silvo pastorali è vietata la circolazione dei veicoli a motore, comprese le motoslitte, a esclusione dei seguenti mezzi, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale competente:
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mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali,
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mezzi di vigilanza e antincendio,
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mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada (limitatamente al tratto piů breve necessario a raggiungere tali immobili),
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mezzi di assistenza sanitaria e veterinaria,
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mezzi di chi debba transitare per motivi professionali.
I divieti di circolazione non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.
Circolazione dei velocipedi e delle motoslitte
I velocipedi possono circolare sulle strade silvopastorali e sulle aree assimilate ad eccezione:
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dei prati
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dei pratipascoli
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dei boschi
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dei tracciati delle piste da sci
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degli impianti di risalita
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dei sentieri alpini come definiti all'art. 48 bis della L.R. 11/2013
Le motoslitte possono circolare anche in percorsi specifici individuati dalle comunità montane competenti per territorio. Tali percorsi devono essere appositamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti all'utilizzo delle motoslitte nel rispetto dell'ambiente. I possessori di motoslitte transitano in questi percorsi previa specifica autorizzazione rilasciata dal comune, sentite le rispettive Regole territoriali.
L'autorizzazione alla circolazione
L'autorizzazione a circolare nelle strade silvo pastorali consiste in un contrassegno rilasciato dal comune competente riportante gli estremi di identificazione del veicolo (D.G.R. 341/12)
Segnaletica
Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali č reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della legge regionale, che puň essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.
Attività ricreative
Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole dei Servizi forestali regionali competenti per territorio.
Sanzioni amministrative
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da euro 100 a euro 1000 per la circolazione nelle strade silvo pastorali senza autorizzazione
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da euro 100 a euro 500 per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle.
Data ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2023