Usi civici

FAQ distinti per area

Area conoscitiva di base

  1. Cosa sono gli usi civici
  2. Cosa sono gli usi civici su terre private
  3. Quali sono le terre ad uso civico
  4. Qual è la differenza tra terre ad uso civico e patrimonio regoliero?
  5. Come si accerta l’esistenza degli usi civici ?
  6. Da quali enti viene gestito il demanio civico?

Area legislativa di riferimento

  1. Quali sono le leggi nazionali in materia di usi civici?
  2. Cosa prevede la legislazione della Regione del Veneto in materia di usi civici?
  3. Con quale procedura è possibile accertare/verificare il demanio civico da parte di un Comune?
  4. Come deve essere gestito il demanio civico da parte del Comune/Amministrazione separata dei beni civici frazionali?
  5. Quali sono i contenuti essenziali di un Regolamento per l’esercizio degli usi civici e quali sono le modalità per la sua approvazione?
  6. E’ possibile dare in concessione o alienare terreni di uso civico a terzi?
  7. Quali sono gli enti deputati alla tutela e vigilanza dei terreni ad uso civico?
  8. Come si deve procedere in caso di occupazione di un terreno di uso civico?

Situazioni particolari

  1. Cos’è la sclassificazione dei terreni ad uso civico?
  2. Cosa si intende per reintegra delle terre di uso civico?
  3. In cosa consiste il procedimento di conciliazione in materia di terreni di uso civico?
  4. Cos’è la promiscuità in caso di usi civici e come si deve procedere?
  5. E’ possibile realizzare capanni e appostamenti fissi da caccia su terreni di uso civico?

Area vincoli e urbanistica

  1. A quali vincoli sono soggetti i terreni ad uso civico?
  2. In caso di redazione del Piano di Assetto del Territorio, come deve procedere il Comune per i terreni ad uso civico?
  3. Dove sono le informazioni utili per la definizione geografica del layer (strato informativo) “terre ad uso civico” nel PAT?

Area conoscitiva e statistica

  1. Qual è la situazione degli usi civici nei Comuni del Veneto aggiornata a luglio 2022?

Area documentale

  1. Dove sono conservati i documenti riguardanti gli usi civici nel Veneto?
  2. A chi mi posso rivolgere per raccogliere informazioni utili inerenti gli usi civici nel Veneto?
 

Area conoscitiva di base

1) Cosa sono gli usi civici

Gli usi civici sono diritti spettanti a una collettività delimitata territorialmente che vengono esercitati nell’utilizzo di terreni agro-silvo-pastorali per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei componenti della stessa collettività.
I più comuni diritti di uso civico sono: il pascolo, il legnatico, la semina, lo stramatico (consistente nel diritto di raccogliere erba secca e foglie per la lettiera degli animali).

I diritti di uso civico sono imprescrittibili, cioè non si estinguono anche se non vengono esercitati.

I terreni su cui vengono esercitati i diritti di uso civico possono essere costituiti da terre appartenenti alla collettività, generalmente intestate ai Comuni o alle frazioni dei Comuni, oppure da terreni di proprietà di soggetti privati.

I terreni ad uso civico sono:

  • inalienabili, cioè non posso essere venduti senza una specifica autorizzazione
  • inusucapibili, cioè non possono essere acquisiti per possesso continuato
  • indivisibili, cioè non possono essere divisi tra i singoli membri della collettività titolare degli stessi.

2) Cosa sono gli usi civici su terre private

Sono gli usi di pascolo, semina, legnatico ecc. esercitati da chi ne ha diritto d’uso non su terreni appartenenti alla stessa collettività ma su terreni di proprietà di soggetti privati.
Gli usi civici su terre private sono stati accertati solo in poche realtà del territorio Veneto, mentre sono maggiormente diffusi gli usi civici su proprietà collettive.
A norma di legge gli usi civici su terre private devono essere liquidati, tramite uno scorporo delle terre che in parte rimangono in piena proprietà al proprietario privato, mentre la rimanente parte viene attribuita in piena proprietà alla collettività titolare dei diritti di uso civico per continuare il loro esercizio.

3) Quali sono le terre ad uso civico?

Le terre di uso civico sono costituite principalmente da:

  • terre di cui sono titolari comuni o frazioni soggette all'esercizio degli usi civici (comprendenti varie forme di terre collettive);
  • terre provenienti dalla liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui (quindi sostanzialmente da quelle terreni derivanti dallo scorporo di terre private gravate da uso civico);
  • terre derivanti da scioglimento di promiscuità;
  • terre derivanti da permute con altre terre di uso civico.

4) Qual è la differenza tra terre ad uso civico e patrimonio regoliero?

Le terre di uso civico sono costituite da terreni a destinazione agro-silvo-pastorale, inalienabili, indivisibili e inusucapibili, sulle quali vengono esercitati diritti di godimento essenziali (pascolo, erbatico, legnatico, ecc.) da parte dell’intera collettività residente nel territorio di riferimento.
Tale collettività viene definita “aperta”, in quanto assumendo la propria residenza in un Comune o Frazione nel quale siano presenti terre di uso civico si entra di diritto a far parte della collettività titolata ad esercitare i particolari diritti di godimento sulle stesse terre.
I beni di uso civico hanno una natura pubblicistica.

Gli antichi patrimoni regolieri invece si configurano come terre collettive a destinazione agro-silvo-pastorale, inalienabili, indivisibili ed inusucapibili, di proprietà di una collettività “chiusa”.
Tale collettività “chiusa” è individuabile con i nuclei familiari o fuochi-famiglia discendenti dalle antiche famiglie originariamente stanziate nel territorio di riferimento.
Questi antichi istituti denominati genericamente “Comunioni familiari”, che a seconda delle realtà territoriali assumono diverse denominazioni: Regola in Veneto, Comunella in Friuli Venezia Giulia, Società di antichi originari in Lombardia, ecc., sono rette da un Laudo (o Statuto), derivante da un atto di autorganizzazione o di autonormazione, che disciplina l’uso dei beni comuni, nonché i diritti e i doveri dei membri della collettività.
Il diritto delle antiche famiglie originarie si trasferisce solo per successione ereditaria ai discendenti.
Alle Comunioni familiari è stata attribuita dalla legge la personalità giuridica di diritto privato, inoltre ai beni costituenti antico patrimonio è comunque riconosciuta anche una funzione pubblicistica, con particolare riferimento all’interesse ambientale da loro rivestito.


5) Come si accerta l’esistenza degli usi civici ?

L’accertamento dell’esistenza e consistenza delle terre assoggettate al regime giuridico degli usi civici viene effettuato, attraverso ricerche storiche, giuridiche e catastali, con un provvedimento amministrativo o giurisdizionale.

In Veneto l’esistenza degli usi civici si accerta facendo riferimento ai documenti e agli atti presenti negli archivi storici, tenendo conto in particolare della documentazione riguardante il periodo del dominio della Repubblica Serenissima, nonché dei primi Catasti Storici formati nel periodo della dominazione napoleonica e austriaca.
I provvedimenti di accertamento delle terre di uso civico individuano i terreni su base catastale.

In conformità alla dottrina ed alla giurisprudenza in materia di usi civici, vale il principio che, nel caso non sia presente un provvedimento definitivo di accertamento delle terre di uso civico, quando non si sia in grado di provare la patrimonialità di terreni comunali mediante validi titoli che legittimino la loro particolare provenienza (atti di compravendita, donazioni o lasciti a titolo patrimoniale, ecc.), i terreni posseduti “ab antiquo” dai Comuni o direttamente dalle Frazioni di Comuni sono comunque assoggettati al regime giuridico delle terre di uso civico.


6) Da quali enti viene gestito il demanio civico?

I demani civici sono gestiti ordinariamente dalle Amministrazioni Comunali, quali enti esponenziali della collettività titolare dei diritti di uso civico.
Qualora i terreni di uso civico siano di esclusiva appartenenza di una collettività ristretta identificabile con la frazione di un Comune, tali terreni possono essere gestiti autonomamente dalla collettività frazionale tramite un Comitato per l’Amministrazione separata dei beni civici frazionali appositamente costituito con le modalità previste dalla Legge 17 aprile 1957 n. 278.
Alle Amministrazioni separate dei beni di uso civico frazionali è attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi della L.R. 22.07.1994 n. 31.


Area legislativa di riferimento


1) Quali sono le leggi nazionali in materia di usi civici?

Le leggi nazionali vigenti in materia di usi civici sono le seguenti:

  • Legge 16 giugno 1927 n. 1766 "Legge di riordinamento degli usi civici nel Regno", che ancora oggi costituisce la normativa fondamentale in materia di usi civici;
  • Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione della L. 1766/1927;
  • Legge 17 aprile 1957, n. 278 “Costituzione dei Comitati per l’Amministrazione separata dei beni civici frazionali”.

In sintesi la Legge 1766/1927, disciplina i seguenti procedimenti relativi alle terre di uso civico:

  • accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico (viene eseguito tramite l'operato di periti demaniali che effettuano le dovute ricerche storiche, giuridiche e catastali);
  • liquidazione degli usi civici su terre private, di norma tramite scorporo (il compenso per la liquidazione consiste in una parte del fondo gravato da usi civici da assegnarsi al Comune per l'esercizio dei diritti da parte della collettività);
  • scioglimento delle promiscuità (diritti esercitati da più collettività sugli stessi beni);
  • legittimazioni di occupazioni arbitrarie di terre di uso civico in presenza del verificarsi delle condizioni previste dalla legge (migliorie, possesso decennale, non interruzione del demanio);
  • reintegra al demanio civico delle terre occupate nei casi in cui non avvenga la legittimazione;
  • assegnazione delle terre di uso civico alle due categorie previste dalla legge: a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente; b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria;
  • divieto di alienazione o mutamento di destinazione dei terreni di cui alla categoria a) senza l'autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura (ora Regione);
  • quotizzazione dei terreni assegnati alla categoria b); tali terre sono destinate ad essere ripartite in quote, secondo un piano tecnico di sistemazione, tra le famiglie di coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, dietro pagamento di un canone; è possibile l'affrancazione del canone che determina la privatizzazione della terra;
  • procedure giurisdizionali attribuite al giudice speciale denominato “Commissario per la liquidazione degli usi civici”.

Il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 definisce con maggior dettaglio gli istituti previsti dalla legge sul riordinamento degli usi civici e i relativi procedimenti.
Legge 17 aprile 1957, n. 278 , invece, detta le norme relative alle elezioni per la costituzione o il rinnovo dei cosiddetti Comitati per l'Amministrazione Separate dei beni civici frazionali. Il Comitato è costituito da 5 membri eletti nell’ambito dei cittadini residenti nella frazioni di riferimento e iscritti nelle liste elettorali. Il Comitato dura in carica quattro anni.
 


2) Cosa prevede la legislazione della Regione del Veneto in materia di usi civici?

La Regione Veneto, nell’emanare le norme regionali sugli usi civici con la L.R. 22.07.1994 n. 31, ha cercato di armonizzare al meglio le disposizioni recate dalla Legge nazionale 1766/1927 con la realtà e le esigenze peculiari presenti in Veneto.
Le finalità principali della legge regionale possono essere riassunte come segue:

  • accertare l'esistenza e la consistenza delle terre di uso civico in tutto il territorio regionale;
  • recuperare le terre di uso civico ad una gestione attiva, valorizzando un ingente patrimonio agro-silvo-pastorale e riconoscendo il ruolo delle collettività interessate;
  • contribuire a promuovere lo sviluppo delle popolazioni titolari dei diritti di uso civico e ad incrementare le attività economiche nelle zone rurali;
  • riordinare i demani civici, risolvendo con adeguati strumenti giuridici le situazioni in cui l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni risulta irrimediabilmente compromessa;
  • potenziare la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio;
  • fornire informazioni necessarie ad una corretta pianificazione territoriale.

La legge regionale ha disciplinato in particolare i sotto indicati aspetti in materia di usi civici:

  • l’accertamento, verifica e riordino dei demani civici;
  • la definizione del regime giuridico dei terreni di uso civico e la natura delle Amministrazioni separate dei beni di uso frazionali;
  • la sclassificazione dei terreni di uso civico;
  • il mutamento di destinazione e la alienazione dei beni di uso civico;
  • le forme di gestione/utilizzazione delle tere di uso civico;
  • la vigilanza sui demani civici.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 6641 del 18.12.1995 sono poi state approvate specifiche procedure e norme di attuazione della L.R. 31/1994.
 


3) Con quale procedura è possibile accertare/verificare il demanio civico da parte di un Comune?

In Regione Veneto, la conoscenza a livello catastale dei terreni sottoposti al vincolo di uso civico, varia da Comune a Comune, a seconda che siano state portate a conclusione o meno le procedure di accertamento delle terre di uso civico previste dalla L. 1766/1927 e successivamente dalla L.R. 31/1994.
In particolare, l’art. 4 della Legge regionale 31/1994 “Accertamento delle terre di uso civico” prevede che tutti i Comuni del Veneto debbano provvedere alle operazioni di riordino delle terre di uso civico. Sono esclusi solo i Comuni per i quali è stata dichiarata l’inesistenza di terre civiche con decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici o con deliberazione della Giunta Regionale.
I Comuni per i quali è stata accertata in passato l’esistenza e la relativa consistenza del demanio civico, ai sensi della L. 1766/27, mediante l’adozione di un decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici o di altro provvedimento definitivo, devono procedere al riordino del proprio demanio civico verificando l’attuale consistenza delle terre civiche ed il loro effettivo stato di fatto. Tali operazioni vengono definite con il termine di "verifica".
I Comuni, per i quali non è stato espletato, ai sensi della L. 1766/27, il procedimento atto ad accertare l'esistenza di terre di uso civico appartenenti alle proprie collettività, devono promuovere le indagini storico-catastali per documentare l'esistenza o meno dei citati terreni. Tali operazioni vengono definite con il termine "accertamento".
Le procedure amministrative per eseguire l’accertamento delle terre di uso civico sono disciplinate nel dettaglio dall’art. 4 della L.R. 31/1994 e dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 6641 del 18.12.1995.

In sintesi è previsto che le Amministrazioni comunali si avvalgano di periti con specifica competenza in materia. I periti individuati dalle Amministrazioni comunali vengono nominati con decreto regionale. Al fine di incentivare l'avvio delle operazioni di verifica od accertamento, la Regione ha previsto di concorrere nelle relative spese sostenute dai Comuni, per l’affidamento degli incarichi ai periti demaniali, con la concessione di un contributo fino al massimo del 75% degli importi ammissibili.

Il progetto di accertamento/verifica e riordino delle terre di uso civico redatto dal perito demaniale incaricato deve essere adottato dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale.
Entro i successivi 8 giorni, il medesimo progetto, completo di tutti gli elaborati, deve essere depositato, per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi presso la Segreteria del Comune, affinché tutti gli interessati possano prenderne visione.

La notizia dell'avvenuto deposito, ai sensi degli articoli 15 e 30 del R.D 26 febbraio 1928, n. 332, deve essere effettuata mediante:

  • pubblicazione di un avviso (bando) all'albo pretorio del Comune;
  • pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
  • opportuna affissione di manifesti nel territorio comunale.

Inoltre, deve essere data notizia diretta, da parte del Comune, in merito alle risultanze del suddetto progetto di accertamento e riordino, ai singoli interessati (con particolare attenzione ai possessori dei terreni oggetto di proposta di reintegra al demanio civico o di sclassificazione ai sensi dell'art. 7 della LR 31/1994).
Queste comunicazioni potranno consentire l'eventuale attivazione di conciliazioni tra le parti interessate, secondo quanto previsto dall'art. 29 della L. 1766/1927.

Gli interessati hanno diritto di presentare osservazioni od opposizioni alle risultanze del progetto di accertamento e riordino entro trenta giorni dalla pubblicazione del citato bando ovvero entro trenta giorni dalle rispettive notifiche.

Il Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla presentazione delle eventuali osservazioni e/o opposizioni deve esprimersi sulle medesime con propria deliberazione. Nei successivi quindici giorni il Sindaco trasmette alla Regione Veneto Sezione Economia e Sviluppo Montano il progetto adottato, in una sola copia, unitamente alle osservazioni e/o opposizioni pervenute, alle controdeduzioni del Comune e alle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. La seconda copia del progetto, consegnata dal perito, viene conservata dal Comune e inviata alla Sezione Economia e Sviluppo Montano ad istruttoria conclusa.

A seguito della suddetta istruttoria la Giunta Regionale provvederà all'approvazione del progetto di accertamento e riordino delle terre di uso civico e chiusura delle connesse operazioni.

Le terre di uso civico, una volta eseguite le operazioni di accertamento, vengono assegnate, ad una delle due seguenti categorie previste dall’art. 11 della L. 1766/1927:

  • categoria a): terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente;
  • categoria b): terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

4) Come deve essere gestito il demanio civico da parte del Comune/Amministrazione separata dei beni civici frazionali?

I Comuni e le Amministrazioni separate dei beni civici frazionali sono tenute a gestire i beni di uso civico a favore delle collettività titolari degli stessi, tenendo conto dei vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni e garantendo il pieno esercizio dei diritti di uso civico da parte dei cives.
La gestione dei beni dovrà inoltre garantire la massima tutela e valorizzazione ambientale del territorio.

L’esercizio dei diritti di uso civico non può eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall’art. 1021 del codice civile: “chi ha diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia”.
L’esercizio degli usi civici è per principio gratuito, tuttavia il Comune può chiedere ha chi ha diritto agli usi civici un corrispettivo per il parziale recupero delle spese di amministrazione e sorveglianza dei terreni, quando la loro rendita non sia sufficiente a questi scopi (art. 46 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332).
L’ampiezza dei diritti è determinata e limitata dal fabbisogno familiare, dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le disposizioni delle leggi forestali vigenti, delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e del Piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali.
I Comuni e le Amministrazioni separate dei beni civici frazionali sono tenute a disciplinare l’esercizio dei diritti di uso civico da parte della collettività attraverso apposito Regolamento.
 

5) Quali sono i contenuti essenziali di un Regolamento per l’esercizio degli usi civici e quali sono le modalità per la sua approvazione?

I contenuti essenziali da inserire nel testo di un Regolamento per l’esercizio degli usi civici sono i seguenti: descrizione dei diritti di uso civico esercitati dalla collettività titolare degli stessi; qualificazione degli aventi diritto; descrizione del regime giuridico delle terre di uso civico; individuazione delle modalità di esercizio dei singoli diritti (legnatico, rifabbrico, pascolo, ecc.) e definizione delle procedure per i bandi di assegno ai cives dei lotti di legna da ardere, del legname da opera, degli appezzamenti di pascolo, ecc.; individuazione dei frutti e delle rendite delle terre di uso civico; individuazione delle spese di gestione; determinazione delle sanzioni nei casi di violazione delle norme regolamentari.
I Regolamenti devono essere predisposti dai Comuni/Amministrazioni separate dei beni civici frazionali e adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale / Assemblea dei frazionisti.
L’approvazione finale del Regolamento spetta alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 43 del R.D 26 febbraio 1928 n. 332.
 

6) E’ possibile dare in concessione o alienare terreni di uso civico a terzi?

I beni di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e vincolati alla destinazione agro-silvo-pastorale, ai sensi dell’art. 5 bis della legge regionale 22.07.1994, n. 31, e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla stessa L.R. 31/1994.

Pertanto gli enti gestori delle terre di uso civico per poter dare in concessione a terzi terreni o fabbricati di uso civico, per attività sociali, ricreative, turistiche, o altre finalità di pubblico interesse, devono acquisire l’autorizzazione regionale al mutamento di destinazione d’uso prevista dall’art. 8 della L.R. 31/94, dall’art. 12 della L. 1766/1927 e dell’art. 41 del R.D. 332/1928, affinché i contratti di concessione dei beni abbiano validità.

Questa autorizzazione non è necessaria soltanto nei casi indicati dall’art. 10, comma 1 lett. b), della L.R. 31/1994, cioè per : “la concessione di terre di uso civico che costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse sono destinate per legge, a favore di coltivatori diretti, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali, con priorità a quelli residenti nel Comune intestatario delle terre stesse”.

L’alienazione di terre di uso civico è ordinariamente vietata; può essere eccezionalmente consentita ai sensi dell’art. 8 della L.R. 31/1994 solo attraverso una specifica e preventiva autorizzazione regionale, nei casi in cui vi sia un effettivo e preminente interesse pubblico alla realizzazione della relativa iniziativa e quando le finalità per le quali si rende necessario alienare i beni non possano essere raggiunte attraverso il mutamento di destinazione e la concessione dei beni.
Tutti i proventi derivanti dal mutamento di destinazione o dall’alienazione dei terreni di uso civico devono essere destinati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei diritti di uso civico.
Eventuali terreni acquistati con i proventi dei mutamenti di destinazione o dell’alienazione di beni di uso civico entrano a far parte del demanio civico, come pure i beni acquisiti a seguito di permuta di terreni di uso civico.
 


7) Quali sono gli enti deputati alla tutela e vigilanza dei terreni ad uso civico?

Nella legge regionale vengono individuati i soggetti preposti alla tutela e vigilanza sulle terre di uso civico contro eventuali occupazioni, manomissioni e danneggiamenti. Tale compito spetta in primis, come è naturale, al personale di vigilanza dei Comuni e delle Amministrazioni separate per i territori di competenza.

Inoltre vengono individuati anche gli agenti del Corpo forestale dello Stato ed il personale regionale a cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 4 della L.R. 06.08.1987 n. 42.
 

8) Come si deve procedere in caso di occupazione di un terreno di uso civico?

In caso di occupazione abusiva o illegittima di terreni di uso civico, il Comune in qualità di ente gestore del demanio civico deve diffidare l’interessato a rilasciare i terreni nella piena disponibilità della collettività titolare dei diritti di uso civico, con eventuale ripristino dello stato di fatto originario quando questo risulti manomesso .
Qualora il rilascio da parte del privato non avvenga, il Comune deve tempestivamente comunicarlo all’Amministrazione regionale che emanerà la necessaria ordinanza di rilascio e ripristino delle terre prevista dall’art. 11 della L.R. 31/1994.
Si evidenzia, inoltre, che spetta al Comune territorialmente competente l’adozione di ogni eventuale necessario atto o provvedimento in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, e in materia di vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42,.
 

Situazioni particolari

1) Cos’è la sclassificazione dei terreni ad uso civico?

Le disposizioni dell'art. 7, al comma 2, della L.R. 31/1994, riguardanti l’istituto della sclassificazione dei terreni di uso civico, sono analoghe a quelle introdotte in precedenza dalla Regione Abruzzo con L.R. 03.03.1988 n. 25, art. 10 - comma 4, e consentono di "sdemanializzare" quei terreni di uso civico che hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni abusive o di utilizzazioni improprie ormai consolidate, con il conseguente passaggio di tali beni al regime giuridico patrimoniale.
Il provvedimento di sclassificazione si applica pertanto a tutti quei terreni o zone in cui di fatto è impossibile ripristinare l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, come ad esempio le aree ormai urbanizzate, le zone artigianali-industriali, strade, ecc..
Questa particolare forma di sanatoria, fondata sul modello di sclassificazione dei beni demaniali normato dall'art. 829 del Codice Civile, è stata sottoposta all'esame della Corte Costituzionale che con sentenza n. 511 del 19-30 dicembre 1991 ha riconosciuto la costituzionalità dell'art. 10 della L.R. 25/1988 della Regione Abruzzo.
La sentenza ha chiarito, in particolare, che il provvedimento di sclassificazione ha una natura dichiarativa, cioè accerta la perdita delle caratteristiche che qualificavano i terreni come demanio collettivo, con conseguente esclusione della nullità di eventuali vendite stipulate senza l’autorizzazione rilasciata ai sensi della L. 1766/27 o della L.R. 31/94.
Quindi se la vendita è già avvenuta prima della sclassificazione non vi è la necessità di rinnovare il contratto; al contrario, in assenza di contratto, vi è necessità di una regolarizzazione contrattuale tra Comune e privato.
Inoltre la stessa sentenza ha affermato che, se il mutamento di destinazione fosse intervenuto indipendentemente da una alienazione da parte del Comune, il prezzo ricavato dalla vendita successiva alla sclassificazione dovrà essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività.

La sclassificazione viene disposta con deliberazione della Giunta Regionale su motivata richiesta presentata dal Comune interessato e di norma nell’ambito del procedimento di accertamento/verifica e riordino delle terre di uso civico, avviato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 31/1994.

E' uno strumento efficace per risolvere situazioni ormai compromesse in modo irreversibile, ma va usato con la dovuta attenzione, garantendo la tutela dei pubblici interessi e la partecipazione al procedimento delle collettività titolare dei diritti di uso civico, al fine di evitare ogni possibile arbitraria o ingente dismissione di terre collettive.
 


2) Cosa si intende per reintegra delle terre di uso civico ?

La reintegra delle terre di uso civico è il procedimento con il quale, in sede amministrativa o giudiziaria, ai sensi dell’art. 9 della L. 1766/27 e dell’art. 4 della L.R. 31/94, le terre di uso civico oggetto di occupazione abusive o senza valido titolo, vengono restituite alla collettività titolare e rientrano a far parte del demanio civico.
 

3) In cosa consiste il procedimento di conciliazione in materia di terreni di uso civico?

L’istituto della conciliazione in materia di usi civici, previsto dall’art. 29 della L. 1766/1927, è finalizzato sostanzialmente a risolvere in via extragiudiziale tutte quelle situazioni controverse, in cui vi siano contestazioni riguardanti la natura giuridica dei terreni di uso civico e l’estensione dei relativi diritti di uso civico.

L’esperimento del tentativo di conciliazione può essere attivato in ogni fase del procedimento di accertamento delle terre di uso civico, su richiesta delle parti interessate.

Nella gran parte dei casi questo procedimento viene utilizzato per permettere una rapida soluzione di controversie riguardanti la reintegra, disposta nell’ambito del procedimento di accertamento dei demani civici, per i terreni di uso civico alienati nel passato dai Comuni in assenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 12 della L. 1766/1927.

Le condizioni di conciliazione sono definite dal Comune, in qualità di ente esponenziale della collettività titolare dei diritti di uso civico, con deliberazione di Consiglio Comunale.

L’atto di conciliazione per avere efficacia deve essere approvato dall’Amministrazione regionale e solo dopo tale approvazione/omologazione può essere registrato e trascritto in Conservatoria.
Agli atti di conciliazione possono essere applicate le agevolazioni fiscali vigenti, quali l’esenzione da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, e l’esenzione da imposta di registro prevista dall’art. 2 della legge 01.12.1981 n. 692.


4) Cos’è la promiscuità in caso di usi civici e come si deve procedere?

Le promiscuità relative ai terreni di uso civico sostanzialmente consistono nel fatto che collettività diverse esercitano propri diritti di godimento sugli stessi beni.
La legge 1766/1927, all’art. 8, disciplina i vari tipi di promiscuità e le modalità per conseguire il loro scioglimento.
Le promiscuità si distinguono in comunioni generali (quando siano riferite agli interi territori delle comunità partecipanti) o in comunioni particolari (qualora riguardino solo una parte dei territori).
Le promiscuità di norma devono essere sciolte. La legge prevede che lo scioglimento avvenga con l’attribuzione a ciascun Comune o frazione interessata di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all’entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre.
Il procedimento di scioglimento può avvenire attraverso una transazione extragiudiziale tra le parti, nella forma della conciliazione prevista dall’art. 29 della L. 1766/1927.
Le promiscuità esistenti possono essere conservate in considerazione di particolari bisogni dell’economia locale.
Nella Regione Veneto si possono riscontrare promiscuità che riguardano diritti di godimento rivendicati sui medesimi territori da Comuni e da Regole.


5) E’ possibile realizzare capanni e appostamenti fissi da caccia su terreni di uso civico?

La Legge n. 1766 del 16.06.1927 sul riordinamento degli usi civici prevede, all’art. 4, che non è compresa tra gli usi civici la consuetudine di cacciare, e che gli utenti di questa rimarranno nell’esercizio finché non divenga incompatibile con la migliore destinazione data al fondo.
L’art. 9 del Regolamento di esecuzione della L. 1766/1927, approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, stabilisce, peraltro, che qualora l’uso di cacciare derivi da titolo e non da consuetudine si procederà alla sua liquidazione a norma di legge, allorquando esso diventi incompatibile con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.
Gli usi civici di caccia e altri usi civici di prelievi faunistici sono stati espressamente aboliti, come stabilito dall’art. 46 della L. 2 giugno 1967 n. 799 di modifica del T.U. sulla caccia 5 giugno 1939: “sono soppressi tutti i diritti ed usi civici di caccia o di uccellagione comunque ed in qualunque tempo e modo costituiti ai sensi della L. 16 giugno 1927 n. 1766”.
Ne consegue pertanto che l’attività di caccia, e in particolare la realizzazione di appostamenti di caccia a carattere non temporaneo, non possa configurarsi come esercizio di diritti di uso civico.
Per quanto attiene alla normativa regionale in materia di usi civici, si evidenzia che l’art. 5 bis della L.R. 31/1994 dispone che i beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla L.R. 31/1994.
Pertanto i Comuni per poter attribuire diritti reali a favore di terzi sulle terre di uso civico, come nel caso di concessioni finalizzate alla realizzazione di manufatti per attività venatoria, devono acquisire l’autorizzazione regionale al mutamento di destinazione dei terreni prevista dall’art. 8 della stessa legge regionale
Anche nei casi in cui la diversa destinazione non impedisca in modo assoluto ai terreni di uso civico di esplicare la propria redditività agro-silvo-pastorale, deve comunque essere verificato, se la collettività può continuare a esercitare direttamente o indirettamente i propri diritti di godimento e quale sia l’indennizzo ad essa spettante per tale eventuale parziale o totale mancata fruizione.
 

Area Vincoli e urbanistica


1) A quali vincoli sono soggetti i terreni ad uso civico?

I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.
L’inalienabilità ed il vincolo di destinazione possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall’amministrazione regionale.
I terreni ad uso civico sono inoltre sottoposti al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, lett. h), del D. lgs. 42/2004 s.m.i.
In caso di redazione degli strumenti urbanistici ai sensi della L.R. 11/2004, i terreni ad uso civico vanno rappresentati nella Tavola 1 dei Vincoli.


2) In caso di redazione del Piano di Assetto del Territorio, come deve procedere il Comune per i terreni ad uso civico?

Il Comune nella deliberazione di Giunta Regionale n. 3811 del 09.12.2009, BUR n. 4 del 12.01.2010, può trovare buona parte delle informazioni tecniche utili alla rappresentazione dei terreni ad uso civico nel Quadro Conoscitivo e nella Tavola 1 di progetto dei PAT e PATI.
In primo luogo il Comune, è tenuto a verificare la situazione riguardante la presenza o meno di terreni ad uso civico nel proprio territorio comunale. Ciò può essere fatto consultando le informazioni archiviate nel file c1102150_ComuniUsoCivico.zip.
In particolare nelle colonne “SituazUC” e “CodSitUC” è descritto lo stato attuale dei procedimenti di riordino per ciascun Comune del Veneto, in applicazione della L.R. 31/1994 e della L. 1766/1927.
In secondo luogo, sulla base della situazione riscontrata alle colonne “SituazUC” e al “CodSitUC”, è possibile rappresentare i terreni ad uso civico seguendo le indicazioni del file Word c1102171_VinDesAgroSilvPas.doc.
Per i Comuni che hanno concluso il procedimento di riordino ai sensi della L.R. 31/1994 è possibile rappresentare i terreni ad uso civico utilizzando l’elenco catastale aggiornato nel file Excel c1102160_TerreUsoCivico.
 

3) Dove sono le informazioni utili per la definizione geografica del layer (strato informativo) “terre ad uso civico” nel PAT?

Nel sito della Regione del Veneto, nell’area della Sezione Economia e Sviluppo Montano, alla pagina Usi Civici e Norme Urbanistiche è possibile accedere alle informazioni di base e ai file:
• c1102150_ComuniUsoCivico.doc + relativa scheda inerenti la situazione dei procedimenti di riordino e della situazione documentale di ciascun Comune del Veneto.
• c1102171_VinDesAgroSilvPas.doc + UsoCivicoIntroduzione.doc inerenti le specifiche per la definizione del file shape dei terreni ad uso civico.
c1102160_TerreUsoCivico+ relativa scheda c1102160_TerreUsoCivico.doc riguardanti l’elenco catastale dei terreni ad uso civico per i Comuni con procedimenti di riordino chiusi ai sensi della L.R. 31/1994, con spiegazioni più estese dei vari campi.

Nel Geoportale della Regione Veneto, nell’Infrastruttura dei dati Territoriali del Veneto- Catalogo dei Dati, sono scaricabili gli stessi file del Quadro Conoscitivo c1102150_ComuniUsoCivico.zip e c1102160_TerreUsoCivico e i relativi metadati.
 

Area Conoscitiva e statistica


1) Qual è la situazione degli usi civici nei Comuni del Veneto aggiornata a luglio 2022?

Sul totale dei 563 Comuni del Veneto, per 269 era stata accertata l’inesistenza di terreni ad uso civico già dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, in applicazione alla L. 1766/1927.
Per i rimanenti 294 Comuni, in applicazione della L.R. 31/1994, la situazione relativa all’accertamento delle terre ad uso civico è la seguente:
• in 69 Comuni sono state completate le operazioni di riordino delle terre ad uso civico e tra questi 8 Comuni non presentano terreni soggetti a questo vincolo;
• in 86 Comuni sono state attivate ma non ancora completate le operazioni di riordino delle terre ad uso civico;
• 131 Comuni non hanno ancora promosso le operazioni di riordino delle terre ad uso civico;
• In 8 Comuni è stato effettuato l’aggiornamento catastale dei terreni elencati nei provvedimenti emessi dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, in applicazione alla L. 1766/1927.
La rappresentazione cartografica della situazione degli usi civici in Veneto è scaricabile al link

Qualche dato statistico aggiornato a luglio 2022:
• Sono circa 83.000 gli ettari di terreni ad uso civico complessivamente accertati nei 69 Comuni che hanno chiuso le operazioni di riordino. Inoltre sono circa 555 gli ettari dei terreni sclassificati per trasformazioni che li hanno resi non più recuperabili all’uso civico. Infine sono circa 1710 gli ettari di terreni ad uso civico oggetto di occupazioni che rientrano nel demanio civico.
• Il numero di autorizzazioni rilasciate dalla Regione del Veneto per l’alienazione di terreni ad uso civico dal 1994 al 2021 è di circa 80 per un totale di 18 ettari. Lo scopo prevalente per la vendita riguarda la realizzazione di strutture turistico-ricettive.
• Il numero di autorizzazioni al mutamento di destinazione delle terre ad uso civico dal 1994 al 2021 si attesta su circa 250 per un totale di circa 800 ettari. Lo scopo prevalente di queste autorizzazioni riguarda l’uso dei terreni per piste da sci, attività estrattiva, parcheggi e strade, strutture turistico-ricettive ed impianti energetici/tecnologici.

 

Superfici del demanio civico risultanti dal procedimento di accertamento e riordino, nonchè soggette a successive autorizzazioni di legge


Area Documentale


1) Dove sono conservati i documenti riguardanti gli usi civici nel Veneto?

L’archivio del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Venezia conserva la documentazione cartacea per ciascun Comune del Veneto, redatta nel periodo di applicazione della L. 1766/1927, quindi dal 1927 a circa gli anni ’80. Inoltre sono presenti tutte le sentenze emesse dallo stesso Commissario sino ai giorni nostri per controversie in materia di usi civici.
La sede di questo archivio è presso gli uffici della Corte d’appello di Venezia, edificio 16 della Cittadella della Giustizia: Santa Croce 430 (Piazzale Roma), 30135 Venezia.
Per l’accesso è necessario prendere contatti con l’ufficio competente telefonando al n. 041.9653577.

L’archivio regionale conserva la documentazione cartacea ed elettronica relativa ai provvedimenti di riordino delle terre di uso civico in corso o conclusi e le pratiche inerenti le autorizzazioni di alienazione, mutamento di destinazione e conciliazione emesse sempre in applicazione della L.R. 31/1994.
La sede si trova presso la Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi, Ufficio Usi Civici, Palazzo Grandi Stazioni - Venezia.

Altri archivi utili inerenti i terreni ad uso civico sono gli archivi comunali, le Conservatorie e gli archivi storici.


2) A chi mi posso rivolgere per raccogliere informazioni utili inerenti gli usi civici nel Veneto?

Presso laDirezione Enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi è possibile contattare, per qualsiasi dubbio ed informazione:
- il dott. Stefano Occhipinti, che risponde al numero diretto 041.2795422, mail stefano.occhipinti@regione.veneto.it ;
- la dott.ssa Erica Zangrando che risponde al numero diretto 041.2795459, mail erica.zangrando@regione.veneto.it
Inoltre la Segreteria della Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi risponde al numero 041.2795738, mail; entilocaligrandieventi@regione.veneto.it



Data ultimo aggiornamento: 12 settembre 2022