Normativa nazionale

Percorso normativo

Edifici soggetti alla certificazione energetica

Obbligo di redazione, affissione, aggiornamento dell'A.P.E.

Casi di esclusione dell'obbligo di dotazione dell'A.P.E.

Autodichiarazione di prestazione energetica dell'edificio “Classe G”

Interventi edilizi soggetti all'applicazione dei requisiti minimi relativi alla certificazione energetica

Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento edilizio

Edificio di riferimento

Edificio a energia quasi zero

Finalità e campo di applicazione

Prestazione energetica degli immobili: aspetti generali

Prestazione energetica e servizi energetici

Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimento legislativo

Soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici

Obbligo di registrazione dell'Attestato di Prestazione Energetica

Format di annuncio commerciale

Format di Attestato di Prestazione Energetica




Percorso normativo

Per la “certificazione della prestazione energetica degli edifici”, il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192 e s.m.i. stabilisce che:
I nuovi edifici devono essere dotati di attestato di prestazione energetica secondo le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192 e s.m.i..
Dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica è una condizione indispensabile per accedere alle agevolazioni fiscali, previste in Finanziaria, per interventi migliorativi delle prestazioni energetiche degli edifici.
Dal 1° luglio 2007 l’attestato di prestazione energetica è obbligatorio per i vecchi edifici (già esistenti o in costruzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs.192/2005 (8/10/2005), di superficie utile superiore a 1.000 m2, nel caso di vendita dell’intero immobile.
Dal 1° luglio 2008 l’obbligo è esteso agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m2 (sempre nel caso di vendita dell’intero immobile).
Dal 1° luglio 2009 le unità immobiliari, oggetto di compravendita, devono essere dotate dell’attestato di prestazione energetica.
Come stabilito dal Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 (modificato dal D.L. 145/2013), dal 6 giugno 2013 in caso di nuova locazione il proprietario è tenuto a produrre l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) e nei contratti di locazione è inserita apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla prestazione energetica dell’edifico o dell’unità immobiliare.
A seguito delle modifiche introdotte dal citato D.L. 4 giugno 2013 n. 63, a decorrere dal 6 giugno 2013, gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di A.P.E. prima del rilascio del certificato di agibilità.
Gli annunci di offerta di vendita o di locazione di edificio o di unità immobiliare tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
L’attestato di prestazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
Nella Regione del Veneto, a decorrere dal 01 ottobre 2015, si applica quanto previsto dal D.M. 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” pubblicato nella S.O. n.39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015.

Sono stati pubblicati nel S.O. n.39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015 i seguenti 3 decreti interministeriali, datati 26 giugno 2015, che danno piena attuazione al nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE 2015).

DECRETO 26 giugno 2015
APPLICAZIONE DELLE METODOLOGIE DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE E DEFINIZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DEI REQUISITI MINIMI DEGLI EDIFICI
Il presente decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari.

DECRETO 26 giugno 2015
SCHEMI E MODALITÀ DI RIFERIMENTO PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DEI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI
Il presente decreto definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.

DECRETO 26 giugno 2015
ADEGUAMENTO DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 26 GIUGNO 2009 - LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Il presente decreto definisce, all’All.1, il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari (APE), comprendente i criteri generali, le metodologie per il calcolo anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini, la classificazione degli edifici, le procedure amministrative, il modello di APE comprendente tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e all’utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi, lo schema di annuncio di vendita o locazione, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini, la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, denominato SIAPE, nonché le norme per il monitoraggio e i controlli della regolarità tecnica e amministrativa.

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Edifici soggetti alla certificazione energetica

La certificazione energetica si applica agli edifici appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d'uso elencate all'art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

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Obbligo di redazione, affissione, aggiornamento dell'A.P.E.

Gli obblighi di redazione, affissione o aggiornamento dell’A.P.E. sono disciplinati dall’articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192.

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Casi di esclusione dell'obbligo di dotazione dell'A.P.E.

L’Appendice A del Decreto Linee guida stabilisce che non sussiste l’obbligo di dotazione dell’A.P.E. nei seguenti casi:
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (art. 3, c. 3, lett. d) del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192);
b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192) ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
c) gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione (art. 3, c. 3, lett. c) del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192);
d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, (art. 3, c. 3, lett. e) del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192).
L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (art. 3, c. 3-ter, del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192);
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, (art. 3, c. 3, lett. f) del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192);
f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
- agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;
- agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
h) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192 (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).

Per le lettere da f) a h), resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2.2, dell’Allegato 1 del decreto requisiti minimi, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell’inizio dei lavori.

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Autodichiarazione di prestazione energetica dell'edificio “Classe G”

Si informa che l'Autodichiarazione di prestazione energetica dell’edificio “Classe G” è stata abrogata, ai sensi dell'art.2 comma 4 del D.M. 22 novembre 2012 pubblicato sulla G.U. n.290 del 13 dicembre 2012.

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Interventi edilizi soggetti all'applicazione dei requisiti minimi relativi alla certificazione energetica

Le tipologie di intervento edilizio soggette alla applicazione dei requisiti minimi in materia di certificazione energetica degli edifici sono le seguenti:

Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione
Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo il 1° ottobre 2015.
Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:
a) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;
b) l’ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d’uso compresa fra quelle previste (art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412), sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3. L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare (definita come “parte progettata per essere utilizzata separatamente” dall’allegato A del D.Lgs.19 agosto 2005 n.192). In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.

Ristrutturazione importante
Si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).
Gli interventi di “ristrutturazione importante” si distinguono in:
a) ristrutturazioni importanti di primo livello se l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;
b) ristrutturazioni importanti di secondo livello quando l’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti.

Riqualificazioni energetiche
Si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi citati nel paragrafo “Ristrutturazione importante” e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
Tali interventi interessano una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

Deroghe
Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
In caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle tabelle da 1 a 4 dell’Appendice B, sono incrementati del 30%.

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Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento edilizio

Le prescrizioni, i requisiti minimi e le verifiche da eseguire in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari da applicare in funzione della tipologia e del livello di intervento edilizio sono fornite nella Tabella 4 pubblicata al paragrafo 6 dell’Allegato 1 al Decreto “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.

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Edificio di riferimento

Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati. Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un fabbricato di riferimento e degli impianti tecnici di riferimento.

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Edificio a energia quasi zero

Sono definiti “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:
a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3 del D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

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Finalità e campo di applicazione

L’APE, tramite l’attribuzione agli immobili di specifiche classi prestazionali e di specifiche raccomandazioni per la riqualificazione energetica, è uno strumento di orientamento del mercato verso edifici a migliore qualità energetica. Un attestato correttamente compilato, consente agli utenti finali di valutare e comparare le prestazioni dell’edificio di interesse e di confrontarle con i valori tecnicamente raggiungibili in un corretto rapporto tra i costi di investimento e i benefici che ne derivano. L’APE può essere redatto per l’intero edificio o per la singola unità immobiliare a seconda delle specifiche esigenze e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192.
Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (ad esempio residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.
Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, l’obbligo di attestazione della prestazione energetica può limitarsi alle sole porzioni di essi adibite a uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall'obbligo ai sensi di quanto sopra indicato. L'attività agricola è assimilabile ad attività industriale o artigianale.

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Prestazione energetica degli immobili: aspetti generali

La prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.
Ai fini della classificazione, la prestazione energetica dell’immobile è espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren.
Tale indice tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale ed estiva (EPH,nren ed EPC,nren), per la produzione di acqua calda sanitaria (EPW,nren), per la ventilazione (EPV,nren) e, nel caso del settore non residenziale, per l’illuminazione artificiale (EPL,nren) e il trasporto di persone o cose (EPT,nren). Pertanto esso si determina come somma dei singoli servizi energetici forniti nell’edificio in esame. L’indice è espresso in kWh/m2 anno in relazione alla superficie utile di riferimento come definita all’Allegato A del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192.
La determinazione dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione degli ambienti e dell’indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose è obbligatoria per gli immobili appartenenti alle categorie E.1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, e E.7, come definite all’articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412.

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Prestazione energetica e servizi energetici

I servizi energetici presi in considerazione per il calcolo della prestazione energetica dell’immobile sono la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica e, per gli immobili appartenenti alle categorie E.1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, e E.7, come definite all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, di seguito D.P.R. 412/93, l’illuminazione e il trasporto di persone o cose.
Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.
Nel caso di loro assenza infatti, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 dell’Allegato 1 al decreto 26 giugno 2015 “Adeguamento del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 - Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici” con le caratteristiche ivi indicate.

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Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimento legislativo

La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren, confrontato con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito.
La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici). Un indicatore numerico, affiancato alla lettera A, identificherà i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 (rappresentante del più basso livello di prestazione energetica della classe A). Un apposito spazio, se barrato, indicherà che si tratta di un “Edificio a energia quasi zero” come definito dall’Allegato 1, paragrafo 3.4 del decreto requisiti minimi.

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Soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici

L’attestazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai soggetti certificatori abilitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e in grado di garantire il rispetto delle disposizioni ivi previste, quali indipendenza ed imparzialità di giudizio. Per informazioni dettagliate in merito consultare la seguente pagina internet http://www.regione.veneto.it/web/energia/requisiti-dei-soggetti-abilitati-alla-certificazione-energetica-degli-edifici.

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Obbligo di registrazione dell'Attestato di Prestazione Energetica

Il soggetto certificatore, entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, procede alla consegna dell’APE al richiedente.
La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

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Format di annuncio commerciale

Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell’utilizzo, con l’esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format di cui all’Appendice C delle Linee guida.

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Format di Attestato di Prestazione Energetica

Nell’Appendice B delle linee guida si riporta il format di APE. In particolare, l’APE è strutturato come segue.
Nella prima pagina vi è una sezione con i dati generali dell’attestato e dell’immobile in questione, comprendenti, tra l’altro, la destinazione d’uso, i riferimenti catastali, le motivazioni per cui è redatto l’APE e i servizi energetici presenti nell’edificio o nell’unità immobiliare.
Sempre nella prima pagina vi è una sezione dedicata alla classificazione dell’immobile oggetto di attestazione, espressa per mezzo dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile tramite i criteri di cui al paragrafo 5.1, e una sezione dedicata alla prestazione energetica, invernale ed estiva, del fabbricato. Quest’ultima è evidenziata tramite un indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice è fornito in forma qualitativa per dare un’indicazione di come l’edificio, d’estate e d’inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all’ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata nell’APE, per mezzo dei criteri di cui al paragrafo 5.2.1, è volta a offrire una comprensione immediata della qualità degli elementi edilizi presenti nell’edificio.
Nella prima pagina, infine, vi è una sezione dedicata al raffronto con i valori di riferimento vigenti a norma di legge. Ciò tramite l’indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili. Per edificio simile si intende un edificio con la stessa geometria e contraddistinto da stessa tipologia d’uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell’attestato.
Nella seconda pagina vi è una sezione che riporta l’indice di prestazione energetica globale rinnovabile e non rinnovabile dell’immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall’immobile rispetto al totale. Sono riportati inoltre gli indici di prestazione energetica di tutti gli impianti presenti nell’immobile oggetto dell’APE. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall’immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di vettore energetico.
La seconda pagina riporta inoltre gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell’insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio o immobile oggetto dell’attestato di prestazione energetica.
La terza pagina riporta gli indici di prestazione energetica rinnovabile, non rinnovabile e totale come risultati dal calcolo eseguito. Essa riporta inoltre la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia. La terza pagina riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo.
La quarta pagina riporta gli elementi identificativi del soggetto certificatore, ivi inclusa la tipologia di soggetto (tecnico abilitato, ente o organismo pubblico o società), la dichiarazione di indipendenza e i riferimenti per la reperibilità. La quarta pagina riporta inoltre informazione sui sopralluoghi obbligatori e sull’eventuale software utilizzato per la redazione dell’attestato nonché informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all’esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.
Nella quinta pagina vi sono informazioni per facilitare la lettura dell’attestato e note utili alla sua compilazione.

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Data ultimo aggiornamento: 19 maggio 2022