Diario di finanza regionale 2009

31 dicembre 2009
Legge 31/12/2009, n. 196
Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

Principali contenuti

La legge rappresenta la riforma della legge di contabilità pubblica (L. 468/1978) e contiene deleghe legislative al Governo volte a:
- armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche con esclusione di Regioni ed Enti locali;
- innovare le procedure di spesa relative al finanziamento delle opere pubbliche per garantirne razionalizzazione, trasparenza, efficienza ed efficacia;
- completare la riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità;
- prevedere un bilancio di sola cassa;
- potenziare l'attività di analisi e valutazione della spesa e riformare il controllo di regolarità amministrativa e contabile.
La legge riforma inoltre il procedimento e gli strumenti della programmazione finanziaria statale, che diventano:
- la Relazione sull'economia e la finanza pubblica (ex RUEF), che il Governo presenta alle Camere entro il 15 aprile. Nella prassi esiste già e contiene l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica (conto economico della P.A. e dei suoi sottosettori e saldo di cassa della P.A./fabbisogno) per l'anno in corso e il successivo biennio, alla luce dei consuntivi e della manovra approvata nell'anno precedente;
- la Decisione di finanza pubblica (DFP), che il Governo presenta alle Camere entro il 20 settembre. E' il documento di programmazione economico finanziaria, almeno triennale, sostitutivo del DPEF;
- il Disegno di legge di stabilità (ex disegno di legge finanziaria) e Disegno di legge di bilancio, presentati alle Camere entro il 15 ottobre;
- i Provvedimenti collegati alla legge di stabilità, il cui termine di presentazione continua ad essere il 15 novembre;
- l'Aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea.
Il Disegno di legge di stabilità e il Disegno di legge di bilancio costituiscono la manovra triennale di finanza pubblica.
La versione finale del provvedimento legislativo ha superato gli iniziali problemi di coordinamento con la legge delega in materia di federalismo fiscale, n. 42/2009.

 

30 dicembre 2009
Decreto Legge 30/12/2009, n. 194, convertito con legge n. 25 del 26/02/2010
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Principali contenuti

Proroga anche per il 2010 della procedura, introdotta in via sperimentale per l'anno 2009, relativa alla certificazione dei crediti da parte di Regioni ed Enti locali per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. L'applicazione viene inoltre estesa anche ad ipotesi diverse dalla cessione pro soluto (art. 1, c. 16).
Proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2009 per finalità turistico-ricreative (art. 1, c. 18).
Proroga al 31 dicembre 2010 delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato già approvate dalle Amministrazioni Pubbliche soggette a limitazione delle assunzioni (art. 2, c. 8).
Introduzione della possibilità per le Autorità portuali, per gli anni 2010 e 2011, di aumentare fino al doppio e di ridurre fino a zero la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (federalismo portuale)(art. 5, c. 7-duodecies).


23 dicembre 2009
Legge 12/12/2009, n. 191
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (LEGGE FINANZIARIA 2010).

Principali contenuti

Rideterminazione del livello di finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato per gli anni 2010 e 2011, in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 sul nuovo Patto per la Salute (art. 2, c. 67).
Rideterminazione della disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente: la percentuale ordinaria delle anticipazioni viene rideterminata al 98% per le regioni virtuose, cioč adempienti rispetto alle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa previste dalla normativa vigente, con la facoltà per il ministero di aumentare ulteriormente quella percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica (art. 2, c. 68).
Introduzione di misure per il contenimento della spesa relativa al personale sanitario (art. 2, c. 71-73).
Introduzione di nuove disposizioni per le Regioni inadempienti sotto il profilo dell'equilibrio di bilancio sanitario (art. 2, c. 76-91) e per motivi diversi (art. 2, c. 93-97).
Rideterminazione del valore del Piano nazionale di Edilizia sanitaria, con un incremento di 1.000 milioni di euro destinti alla programmazione negoziata Stato-Regioni (art. 2, c. 69).
Introduzione della possibilità, per Cassa Depositi e Prestiti, di finanziare le PMI, oltreché attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, anche attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione del risparmio Rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze, con 400 milioni di euro per il 2010.

Guida alla Legge Finanziaria statale 2010 (L. 191/2009)

 

25 settembre 2009
Decreto Legge 25/09/2009, n. 135, convertito con legge n. 166 del 20/11/2009
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

Principali contenuti

Obbligo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione all'attuazione del federalismo fiscale e al fine del coordinamento informativo e statistico dei dati di bilancio, di trasmettere alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale i dati relativi ad entrate e spese risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame; per i dati dei rendiconti degli anni 2009, 2010 e 2011, il termine č fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. I dati devono essere trasmessi secondo uno schema allegato (articolo 19-bis).
In materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, limitazioni alla costituzione di società miste Anas-Regioni; la vengono fatti salvi perň i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici già costituiti, come la CAV (articolo 3-ter).

Focus DL 135/2009 (coordinato con legge di conversione)

23 luglio 2009
Legge 23/07/2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

Principali contenuti

Introduzione di un'importante novità in materia di tassa auto per quanto riguarda i contratti di leasing: la responsabilità del pagamento del tributo sta in capo all'utilizzatore del mezzo, mentre le Regioni possono, per semplificare l'attività di riscossione, disciplinare modalità affinché venga effettuato un versamento unico da parte delle società di leasing (art. 7).
Il prelievo fiscale sulle concessioni per le produzioni di idrocarburi, nonché sulle 'attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore", è aumentato dal 7% al 10% a partire dal 1° gennaio 2009. Il gettito derivante dall'incremento di aliquota è destinato ad un fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni dove sorgono gli impianti (art. 45).

Focus L. 99/2009

 

15 luglio 2009
Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2010-2013

Principali contenuti

La previsione per il PIL 2009 è -5,2% (-4,2% nella RUEF). Per il 2010 è prevista una leggera ripresa, +0,5%.
Indebitamento netto: 5,5% nel 2009 (4,6% nella RUEF) e 5 nel 2010.
Debito pubblico: 115,3 nel% nel 2009, 118,2% nel 2010.

Dati sulla spesa sanitaria: 112.929 milioni di euro nel nel 2009 e 114.719 milioni nel 2010. Considerando che il finanziamento sanitario statale previsto per il 2010 è di 103.781 milioni di euro (comprese le quote vincolate e già al netto del fondo si 800 milioni istituito dal DL 78/2009), alle Regioni resteranno da finanziare circa 11.000 milioni di euro per il LEA.

Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2010-2013

1° luglio 2009
Decreto Legge 1/07/2009, n. 78, convertito con legge n. 102 del 03/08/2009
Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Principali contenuti

Il decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 giugno, contiene nuove misure anticrisi (dopo il Decreto legge n. 185/2008 e il Decreto legge n. 5/2009) finalizzate al contrasto dell'attuale criticità della congiuntura economica.
Tra gli interventi a sostegno di lavoratori, famiglie e imprese, sono previste nuove misure in materia di ammortizzatori sociali, una riduzione del costo dell'energia per famiglie e imprese, la detassazione degli utili reinvestiti per le imprese.
Per sostenere lo sviluppo delle imprese è coinvolta anche l'attività di Cassa Depositi e Prestiti e nella Pubblica Amministrazione sono introdotte misure per garantire la tempestività dei pagamenti.
Il decreto introduce anche nuove norme per la trasparenza della Pubblica Amministrazione, ulteriori controlli per l'utilizzo dei contratti di collaborazione e di consulenza e per l'assunzione di partecipazioni societarie.
Gli articoli 17 (c. 23) e 22 intervengono sulla disciplina del finanziamento sanitario e sul limite della spesa farmaceutica.
L'articolo 9-bis introduce un fondo sociale che anticipa l'applicazione della legge delega sul federalismo da poco approvata e potrebbe porsi in contrasto con le norme contenute nei decreti delegati che devono ancora essere emanati; introduce un allentamento del Patto di stabilità regionale con riferimento ai pagamenti di parte corrente verso enti locali; introduce una sorta di flessibilità nell'impiego dei mutui concessi dallo Stato in base a leggi speciali i quali, su richiesta dell'ante beneficiario, potranno essere dedicati ad altri investimenti.

Focus DL 78/2009 (coordinato con legge di conversione)

5 maggio 2009
Legge 5/05/2009, n. 42
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

Principali contenuti

La legge delega definisce un nuovo assetto di rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali volto al superamento del sistema di finanza derivata e all'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale. 

Tra gli obiettivi principali della legge delega vi č il passaggio dal sistema dei trasferimenti fondato sulla spesa storica a quello dell'attribuzione di risorse basate sull'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli Enti locali.

Sul versante del sistema di finanziamento, la legge delega distingue le spese connesse alle funzioni corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione) e alle funzioni fondamentali degli Enti locali (art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione), per le quali si prevede l'integrale copertura del fabbisogno, dalle altre spese associate a funzioni per le quali si prevede la perequazione delle capacità fiscali.

Tra le funzioni riconducibili al vincolo costituzionale dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione sono comprese la sanità, l'assistenza e l'istruzione, quest'ultima limitatamente alle spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni dalle norme vigenti. Per tali funzioni, concernenti diritti civili e sociali, spetta allo Stato definire il livello essenziale delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizioni di efficienza ed appropriatezza; ad essi sono associati i costi standard necessari alla definizione dei relativi fabbisogni.

Per le funzioni fondamentali degli Enti locali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, la legge delega demanda la definizione ad una legge statale, limitandosi a stabilire norme transitorie.

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento delle funzioni, la legge delega afferma, quale principio generale, che il normale esercizio di esse dovrà essere finanziato dalle risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie di Regioni ed Enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo. Conseguentemente, č prevista l'eliminazione dal bilancio statale delle previsioni di spesa per il finanziamento delle funzioni attribuite agli enti territoriali, ad eccezione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi speciali.

A tal fine la legge delega definisce la struttura fondamentale delle entrate di Regioni ed Enti locali, stabilisce i principi che regoleranno l'assegnazione di risorse perequative agli enti dotati di minore capacità fiscale e delinea gli strumenti attraverso cui sarà garantito il coordinamento tra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica.

La legge delega reca i criteri direttivi volti a individuare il paniere di tributi propri e compartecipazioni da assegnare ai diversi livelli di governo secondo il principio della territorialità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, definendo un quadro diretto a consentire l'esercizio concreto dell'autonomia tributaria da parte dei governi decentrati, nonché un adeguato livello di flessibilità fiscale. 

Alle Regioni, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, viene attribuito un complesso di poteri, quali: istituire tributi regionali e locali, determinare variazioni delle aliquote e variazioni che gli Enti locali possono applicare nell'esercizio della loro autonomia, nonché istituire a favore di Enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali.

Per la regia dell'attuazione della delega e per il coordinamento a regime del sistema tributario e della stabilità di finanza pubblica, la legge delega prevede l'istituzione di due Commissioni, una temporanea ed una permanente, quale luogo istituzionale nel quale condividere il percorso di costruzione dei decreti delegati, le basi informative finanziarie e tributarie a supporto del riordino del sistema finanziario delle Regioni e definire le principali grandezze di finanza pubblica. 

Inoltre, viene previsto un nuovo istituto, denominato 'Patto di convergenza", volto a garantire un coordinamento dinamico della finanza pubblica. Il Governo, previa valutazione in sede di Conferenza unificata e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi enunciati nel Documento di programmazione economico-finanziaria, è tenuto a proporre, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica finalizzate ad agevolare il riallineamento dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito e l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva.

La legge delega delinea, infine, un sistema di relazioni finanziarie tra Regioni ed Enti locali radicalmente modificato rispetto alla situazione attuale. A differenza del precedente assetto, che prevedeva due differenti canali di regolazione Stato-Regioni e Stato-Enti locali, il sistema di relazioni finanziarie delineato dal provvedimento assegna alle Regioni un importante ruolo di mediazione sulle principali scelte che attengono alla programmazione finanziaria delle Autonomie locali del territorio regionale. Alle Regioni spetta la gestione dei due fondi perequativi, uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province e delle Città metropolitane, ricadenti nel territorio regionale; tali fondi vengono iscritti nel bilancio delle singole Regioni ed alimentati attraverso un apposito fondo perequativo dello Stato alimentato con risorse provenienti dalla fiscalità generale.

Gli elementi di dettaglio che toccheranno gli equilibri interni di ogni Regione in base alle scelte sul posizionamento della barra relativa al quantum di autonomia e solidarietà da realizzare saranno definiti dai decreti delegati.
 

28 aprile 2009
Decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito con legge n. 77 del 24/06/2009
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile.

Principali contenuti

L'articolo 13 finanzia per 40 milioni di euro il piano di rientro dell'Abruzzo dal deficit sanitario e per 380 milioni di euro gli interventi di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto. L'intero onere della manovra č attribuito al settore farmaceutico, imponendo la riduzione del 12% del prezzo dei medicinali generici e il recupero degli extra-sconti di cui hanno beneficiato le farmacie nel corso del 2008 (attraverso una trattenuta dell'1,4% sulle erogazioni del Sistema Sanitario Nazionale alle farmacie).
Il finanziamento sanitario alle Regioni a Statuto Ordinario viene ridotto di un ammontare pari al risparmio sulla spesa farmaceutica territoriale atteso dalle disposizioni citate, cioč di 380 milioni di euro.

Il limite massimo per la spesa farmaceutica territoriale č ridotto al 13,6% (precedentemente era al 14%).
Il riparto del FSN 2009 proposto dal Ministero e approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009 sarà rideterminato per tenere conto della riduzione.

Focus DL 39/2009 (coordinato con legge di conversione)

 

10 febbraio 2009
Decreto legge 10/02/2009, n. 5, convertito con legge n. 33 del 09/04/2009
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,  nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e   rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. 

Principali contenuti

Introduzione di aiuti ai settori industriali in crisi, come quelli di auto, moto ed elettrodomestici e altre misure di sostegno all'economia, tra cui incentivi per le assunzioni di lavoratori disoccupati, il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, il rifinanziamento del fondo di garanzia per le Pmi, lo snellimento delle procedure amministrative per le reti d'impresa come già previsto per i distretti industriali.

Introduzione della possibilità per Cassa Depositi e Prestiti di effettuare operazioni di finanziamento a favore di piccole e medie imprese (art. 3). 

Sul fronte della finanza pubblica, allentamento del patto di stabilità per gli enti locali virtuosi con l'obiettivo di rilanciare la spesa per investimenti e contiene importanti modifiche alla disciplina del patto di stabilità per le Regioni (artt. 7 ter e 7 quater). 

Focus DL 5/2009 (coordinato con legge di conversione)

 



Data ultimo aggiornamento: 17 aprile 2013