Diario di finanza regionale 2008

30 dicembre 2008
Decreto legge 30/12/2008 n. 207, convertito con legge n. 14 del 27/02/2009
Proroga   di   termini   previsti  da  disposizioni  legislative  e disposizioni finanziarie urgenti.

Principali contenuti

Proroga a tutto il periodo d'imposta 2010 della legittimità delle leggi regionali in materia di Irap e di tassa auto emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle Regioni (art. 2).

Proroga al 1° gennaio 2009 del termine ultimo per la regionalizzazione dell'Irap (art. 42).

Istituzione di un fondo di 3 milioni di euro per le Regioni a Statuto Ordinario confinanti con l'Austria a decorrere dall'anno 2009 per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione (art. 41). I criteri di ripartizione saranno definiti con decreto del Ministro dell'Economia.


22 dicembre 2008
Legge 22/12/2008 n. 204
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.

Analisi dei principali trasferimenti alle Regioni a Statuto Ordinario

22 dicembre 2008
Legge 22/12/2008 n. 203
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).

Principali contenuti e analisi dei principali trasferimenti alle Regioni a Statuto Ordinario la cui determinazione spetta alla legge finanziaria

Proroga a regime, a partire dall'anno d'imposta 2008, dell'aliquota Irap agevolata all'1,9 per cento per il settore agricoltura (art. 2, c. 1).

Proroga a regime, a partire dal 2009, dello sgravio del 40% dell'accisa sul gas metano per i consumi industriali superiori a 1.200.000 metri cubi all'anno (art. 2, c.11).

Modifica delle regole del Patto di Stabilità per le Regioni (art. 2, c. 39 e 42). Le Regioni che nel 2007 hanno sforato il Patto di Stabilità (di un importo non superiore alle spese per interventi cofinanziati dall'UE) sono esonerate dall'obbligo di recuperare lo scostamento nel 2008.
Le spese in conto capitale per interventi finanziati dall'Unione Europea sono escluse dalla base di calcolo del Patto di Stabilità a partire dal 2008 (continuano invece a far parte della base di calcolo del Patto le spese derivanti dall'eventuale quota di finanziamento regionale o statale).

Introduzione di ulteriori forti limitazioni all'utilizzo di strumenti derivati per l'indebitamento (art. 3). Divieto assoluto all'emissione di titoli obbligazionari o di altre passività con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza (contratti bullet).

Focus L. 203/2008 (Legge finanziaria statale 2009)

29 novembre 2008
Decreto legge 29/11/2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2
Misure  urgenti  per  il  sostegno  a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Principali contenuti

Introduzione di un'agevolazione fiscale per il personale del comparto sicurezza sulle imposte sui redditi per l'anno 2009 e relative addizionali regionali e comunali, limitatamente ai trattamenti accessori riferibili alla produttività e ai redditi non superiori a 35.000 euro nel 2008 (art. 4). L'entità dello sgravio sarà definito con successivo DPCM. 
Proroga a tutto il 2009 dello sgravio d'imposta (aliquota unica del 10% sostitutiva delle imposte sui redditi) sul lavoro straordinario del settore privato introdotto per il 2008 dal DL n. 93/2008 e limite di applicabilità elevato a 6.000 euro (art. 5).
Introduzione della deducibilità del 10% dell'Irap dalle imposte sui redditi (art. 6).

Intoduzione della certificazione di esigibilità per i debiti di Regioni ed Enti locali (art. 9). Per l'anno 2009 i fornitori delle Regioni e degli Enti locali possono richiedere certificazione di certezza ed esigibilità dei loro crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della loro cessione pro soluto a banche e ad altri intermediari finanziari. Regioni ed Enti locali sono tenuti a rilasciare tale certificazione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa sul Patto di stabilità.

Riduzione di 3 punti percentuali (dal 99 al 96 per cento) dell'acconto di Ires e Irap per l'anno d'imposta in corso (art. 10).

Definanziamento del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, FAS (art. 18). Per far fronte alla crisi economica internazionale in corso, l'articolo dispone una riprogrammazione delle risorse del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 prevedendo che le risorse statali del FAS siano riassegnate al Fondo sociale per Occupazione e Formazione, al Fondo nazionale per le Infrastrutture, recentemente istituito dal decreto legge n. 112/08 (art. 6-quinquies), e al Fondo per la competitività e lo sviluppo delle imprese. Le Regioni possono impiegare la propria parte di risorse FAS anche per la realizzazione del Piano Nazionale di Edilizia abitativa (DL 112/2008, art. 11).

Focus DL 185/2008 (coordinato con legge di conversione)

7 ottobre 2008
Decreto legge 7/10/2008 n. 154, convertito con legge n. 189 del 4/12/2008
Disposizioni  urgenti  per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

Principali contenuti

Erogazione della quota di finanziamento sanitario statale vincolata alla verifica del rispetto degli obiettivi del Piano di rientro dal debito(1%) (art. 1) alle Regioni che hanno una situazione di emergenza finanziaria.
Integrale copertura del fabbisogno regionale per l'abolizione del tiket sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali, mediante l'incremento del finanziamento sanitario nazionale di 434 milioni per l'anno 2009.

Attribuzione alle Regioni confinanti con la Svizzera di una quota aggiuntiva di compartecipazione IVA come compensazione della riduzione del prezzo alla pompa del gasolio e delle benzine applicata per ridurre la concorrenzialità delle rivendite situate in territorio elvetico (art. 2-ter).

Assegnazione al Comune di Roma di un contributo a fondo perduto di 500 milioni per l'anno 2008, contributo che sarà attribuito con frequenza annuale a partire dai decreti attuativi dell'art. 119 Cost. (art. 5). 
Autorizzazione per i Comuni ad utilizzare le risorse del FAS ripartite con delibera CIPE del 30/09/2008 per la copertura di disavanzi, anche di spesa corrente.

Riduzione della dotazione del FAS di 781,779 milioni per l'anno 2008 e di 528 milioni per l'anno 2009 a favore del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 6).

Focus DL 154/2008 (coordinato con legge di conversione)

25 giugno 2008
Decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito con legge n. 133 del 6/08/2008
Disposizioni  urgenti  per lo sviluppo economico, la semplificazione, la  competitività,  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

Principali contenuti

Riprogrammazione delle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, FAS (art. 6-quater). Sono revocate alle amministrazioni centrali e alle Regioni le rispettive risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate relative alla Programmazione 2000-2006 assegnate dal CIPE fino al 31 dicembre 2006 e non ancora impegnate alla data del 31 maggio 2008.

Istituzione di un Fondo per le Infrastrutture di interesse strategico nazionale (art. 6-quinquies) finanziato con le risorse del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 destinate all'attuazione dei programmi  di  interesse strategico  nazionale, dei progetti  speciali e alle riserve premiali,  non ancora assegnate al 31 maggio 2008.

Piano nazionale di Edilizia abitativa (art. 11). La norma è volta ad aumentare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale e prevede l'approvazione da parte del CIPE di un Piano nazionale di edilizia abitativa. Per il finanziamento del Piano, che coinvolgerà capitali sia pubblici che privati, viene costituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture, sul quale confluiranno, tra le altre, anche le risorse già assegnate per i Contratti di Quartiere II (DL 159/07, art. 21-bis).

Definizione organica (art. 46) della disciplina delle consulenze nella Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 165/2001, art. 6). Le consulenze e gli incarichi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere stipulati esclusivamente nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ente e devono essere assegnati ad esperti di comprovata specializzazione universitaria solo dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne. Devono avere natura temporanea ed altamente qualificata.

Divieto di utilizzare lavoro flessibile nella P.A. per esigenze ordinarie (art. 49). La norma dispone che le Pubbliche Amministrazioni possono assumere solo con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Forme contrattuali flessibili possono essere utilizzate solo per esigenze temporanee ed eccezionali. In base all'articolo 46, l'utilizzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che stipula i contratti.

Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio pubblico (art. 58). Vengono introdotte disposizioni volte a riordinare e valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà delle amministrazioni pubbliche. Con delibera della Giunta Regionale sarà redatto un elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione. Sulla base di questa ricognizione viene redatto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare al bilancio di previsione. L'iscrizione nel Piano degli immobili vale a classificarli come 'patrimonio disponibile" e ne dispone la destinazione urbanistica.

Nuove regole del Patto di Stabilità dei Comuni e introduzione di indicatori di virtuosità (art. 77-bis). L'articolo introduce, per gli enti locali, criteri di premialità basati sui risultati conseguiti nel 2007 in termini di rispetto del patto di stabilità e di saldo.

Disciplina del Patto di stabilità delle Regioni per gli anni 2009-2011 (art. 77-ter). Viene confermato, come base di calcolo del Patto di Stabilità per le Regioni, l'obiettivo programmatico 2008 anziché la media triennale 2005-2007. Dalla base di calcolo del Patto restano escluse le spese per la sanità, sottoposte a vincoli specifici, e le spese per concessione di crediti.Viene introdotta la possibilità per le Regioni di adattare per gli Enti locali del proprio territorio gli obiettivi di rispetto del Patto, a seconda della diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermo restando l'obiettivo complessivo determinato a livello regionale.Il limite per le spese complessive nell'anno 2009 è l'indicatore relativo al 2008 ridotto dello 0,6%. Nel 2010 e nel 2011 l'indicatore calcolato per l'anno precedente dovrà, rispettivamente, essere aumentato dell'1,0% e ridotto dello 0,9%.Per il mancato rispetto del Patto viene introdotta una nuova sanzione, il blocco delle spese correnti: in caso di mancato rispetto del patto per gli anni 2008-2011, sarà introdotto un limite massimo agli impegni delle spese correnti, pari al valore minimo assunto dagli impegni nell'ultimo triennio. Inoltre sarà vietato l'indebitamento anche per spese di investimento.Resta fermo il limite del 15% delle entrate correnti per l'indebitamento delle Asl. Resta fermo il blocco alle manovre tributarie regionali disposto dal decreto legge n. 93/2008 (art. 1, c.7).

Riforma del sistema di tesoreria unica (art. 77-quater). E' estesa a tutte le Regioni la sperimentazione del superamento della tesoreria unica finora valevole solo per Lazio e Lombardia. Le somme relative ai versamenti mensili di addizionale regionale Irpef e Irap, che affluiscono nei conti infruttiferi delle Regioni presso la tesoreria centrale, sono accreditate al tesoriere regionale entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo.Le anticipazioni mensili per la sanità sono accreditate al netto delle somme incassate a titolo di IRAP e addizionale IRPEF.

Ampliamento della base imponibile IRAP di banche e assicurazioni (art. 82). A partire dal periodo d'imposta 2008, per banche, assicurazioni e società di intermediazione finanziaria, gli interessi passivi sono deducibili al 96% (al 97% per il solo 2008) invece che al 100%.

Guida alla manovra di finanza pubblica 2009-2011 (DL 112/2008 coordinato con legge di conversione)

27 maggio 2008
Decreto legge 27/05/2008 n. 93, convertito con legge n. 126 del 24/07/2008
Disposizioni  urgenti  per  salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

Principali contenuti

Introduzione di un nuovo blocco delle manovre tributarie di Regioni ed enti locali in attesa dell'attuazione del federalismo fiscale (art1, c.7).
Conferma della procedura introdotta dalla Legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, c. 669-672) in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità, dal commissariamento fino all'aumento automatico della tassa automobilistica (+5%) e dell'imposta regionale sulla benzina (+ 0,0258 euro/litro).

Focus DL 93/2008 (coordinato con legge di conversione)
 



Data ultimo aggiornamento: 17 aprile 2013