Somministrazione alimenti e bevande

Domande frequenti (FAQ)
 


D: Cosa si intende per attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici attrezzati a tal fine.


D. A chi occorre rivolgersi per aprire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Per aprire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande occorre rivolgersi allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune ove si intende avviare l’attività.


D: Quale procedura è prevista per l’apertura di nuovi esercizi di somministrazione? È necessaria un’autorizzazione oppure è sufficiente presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)?

R: L’avvio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è possibile mediante SCIA in tutti i casi elencati dall’articolo 9 della legge regionale n. 29 del 2007 nonché nelle zone non assoggettate a tutela per motivi imperativi di interesse generale. Nelle zone eventualmente identificate dai Comuni come soggette a tutela, invece, l’attività può essere avviata solamente previo ottenimento di autorizzazione comunale. Per conoscere se la zona ove si intende avviare l’attività è o meno soggetta a tutela occorre rivolgersi al Comune.


D: Il subentro in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a quale procedura è soggetto?

R: Il trasferimento di titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentarsi presso lo Sportello Unico Attività Produttive competente per territorio ed è subordinato all’effettivo trasferimento dell’attività ed al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.


D: Un corso di abilitazione all’attività di vendita e/o di somministrazione di prodotti alimentari svolto in un’altra Regione abilita anche in Veneto?

R: Ai sensi del d.lgs. 59/2010, articolo 71, il requisito professionale è riconosciuto a chi abbia frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto da una qualunque Regione o Provincia autonoma. Il comune di presentazione dell’istanza o della SCIA verifica l’avvenuto riconoscimento del corso da parte della Regione indicata nell’attestato oltre che la veridicità dell’attestato stesso.


D: Un soggetto abilitato ad esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in un paese dell’Unione Europea può essere considerato in possesso dei requisiti professionali per esercitare la medesima attività in Veneto?

R: Al fine di veder riconosciuto il titolo di abilitazione acquisito all’estero per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Veneto occorre preventivamente ottenere il riconoscimento dello stesso presso il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy MIMIT) secondo queste indicazioni ministeriali.
Una volta ottenuto il riconoscimento del titolo abilitante dal MIMIT potrà essere presentata l’istanza per l’esercizio dell’attività nel Comune ove si intende esercitare che, nell’ambito del procedimento istruttorio di competenza, verificherà la preesistenza del suddetto provvedimento di riconoscimento emanato dal MISE.


D: Il titolare di una ditta individuale deve necessariamente essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande o può nominare un preposto?

R: Anche il titolare della ditta individuale, laddove non in possesso dei requisiti professionali, può fruire dell’istituto della preposizione ai fini della dimostrazione dei requisiti prescritti come nel caso del legale rappresentante delle società. In ogni caso, però, la preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti (così Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012).


D: Una volta ottenuta l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per una zona soggetta a tutela, quanto tempo può trascorrere prima che venga iniziata l’attività?

R: Una volta ottenuta l’autorizzazione l’attività deve essere avviata entro 180 giorni. Trascorso tale termine senza che l’attività sia iniziata si incorre nella decadenza dell’autorizzazione.


D: E’ necessario il possesso del requisito professionale per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in un circolo privato?

R: Il possesso di requisiti professionali è necessario solamente nel caso di attività di somministrazione aperta al pubblico e non invece quando l’attività è rivolta ad una cerchia determinata di persone com’ è il caso dei circoli privati.


D: Cosa si intende per attività di somministrazione non assistita?

R: Per attività di somministrazione non assistita si intende l’attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso gli esercizi di vicinato, o dei propri prodotti da parte dei titolari di panifici svolta utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell’azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione.


D: Quali prodotti è possibile somministrare con modalità non assistita negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari?

R. Negli esercizi di vicinato è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento.


D: Quali attrezzature sono ammesse negli esercizi di vicinato e nei panifici per l’attività di somministrazione non assistita?

R. Sia negli esercizi di vicinato che nei panifici è consentita la dotazione di piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere, con esclusione, dunque, di qualunque forma di seduta. E’ possibile, dunque, solamente il posizionamento di strumenti funzionali alla sistemazione su di essi dei prodotti di gastronomia acquistati, per il consumo immediato sul posto ed è vietato l’utilizzo di altre tipologie di attrezzature.

 

D: coloro che hanno prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, inquadrati nel quinto livello del contratto collettivo del settore turismo e pubblici esercizi possono svolgere l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ?
R: secondo l’orientamento della competente autorità ministeriale ad esprimersi in materia (Ministero dello Sviluppo economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), il requisito professionale relativo all’esperienza di lavoro almeno biennale presso imprese esercenti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è conseguito qualora l’interessato sia stato inquadrato almeno al quarto livello del contratto del turismo e pubblici esercizi, in ragione della specificità delle conoscenze richieste per lo svolgimento delle relative mansioni.
Il Ministero ha altresì chiarito che la progressione numerica dei livelli del contratto corrisponde ad una declaratoria delle mansioni in senso decrescente: pertanto, nel suddetto contratto, a titolo esemplificativo, il quinto livello è inferiore al quarto. 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 27/04/2023
 



Data ultimo aggiornamento: 27 aprile 2023