Regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013

Domande frequenti (FAQ) (aggiornate al 27 ottobre 2022)

 

Pianificazione intercomunale (PATI) delle aree destinate alle grandi strutture di vendita

Adeguamento dello strumento urbanistico comunale

Perimetrazione del centro urbano e individuazione delle aree dismesse e degradate

Interventi commerciali in aree per grandi strutture di vendita alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 50 del 2012

Varianti di trasformazione da destinazione agricola a destinazione commerciale

Accordi di programma per interventi di rilevanza regionale

Tutela ambientale in tema di medie strutture di vendita

 


Adeguamento dello strumento urbanistico comunale


D: Il comune che ad oggi non sia dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT) e di Piano degli Interventi (PI) può rimuovere eventuali limitazioni contenute nel proprio strumento urbanistico generale (PRG) al fine di consentire l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita nei centri storici ?

R: Sì, il comune ad oggi non dotato di PAT e PI può rimuovere eventuali limitazioni all’insediamento di medie e grandi strutture di vendita all’interno dei centri storici con una variante al vecchio PRG secondo la procedura prevista dall’articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 6 (vedasi in tal senso l’articolo 48, comma 7 octies della legge regionale urbanistica 23 aprile 2004, n. 11)


D: Entro quale termine devono essere adeguati gli strumenti urbanistici e territoriali ai criteri del regolamento regionale ?

R: Entro il termine di un anno dalla pubblicazione del regolamento regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione, ossia entro il 25 giugno 2014.


D: Cosa accade nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali ai criteri fissati dal regolamento regionale oppure in caso di inosservanza del termine di adeguamento ?

R: Il comune non può individuare nuove aree o ampliare le aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita o medie strutture con superficie di vendita superiore a mq. 1.500 al di fuori dai centri storici e non può rilasciare l’autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione del predetto divieto (vedasi in tal senso l’articolo 4, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50).
 



Perimetrazione del centro urbano e individuazione delle aree dismesse e degradate


D: Ai fini degli adempimenti comunali relativi alla perimetrazione del centro urbano e  all’individuazione delle aree oggetto di riqualificazione urbanistica, è necessaria l’approvazione di una deliberazione del Consiglio comunale oppure è sufficiente una deliberazione della Giunta comunale ?

R: La competenza ad adottare gli adempimenti relativi alla perimetrazione del centro urbano e all’individuazione delle aree oggetto di riqualificazione urbanistica va individuata all’interno della vigente normativa che disciplina l’ordinamento degli enti locali e secondo i rispettivi statuti.
Ciò premesso, trattandosi di adempimenti di carattere ricognitivo volti ad effettuare una fotografia della situazione esistente, può risultare idonea una deliberazione della Giunta comunale, fermo restando che detta deliberazione deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità, come previsto dal regolamento regionale n. 1 del 2013.


D: La perimetrazione del centro urbano e l’individuazione delle aree oggetto di riqualificazione urbanistica, costituiscono variante allo strumento urbanistico ?

R: No. Si tratta di adempimenti necessari ai fini della variante allo strumento urbanistico comunale per la localizzazione degli interventi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 1.500 fuori dei centri storici, ma non costituiscono essi stessi variante.


D: L’individuazione delle aree oggetto di riqualificazione urbanistica può avvenire anche su indicazione del soggetto privato ?

R: Sì, il regolamento regionale prevede che la deliberazione comunale con la quale sono individuate le aree oggetto di riqualificazione urbanistica sia preceduta da adeguate forme di pubblicità che consentano all’amministrazione comunale di acquisire eventuali proposte da parte di soggetti privati.
 


Interventi commerciali in aree per grandi strutture di vendita alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 50 del 2012 

 

D: Cosa s’intende per compatibilità urbanistica per grandi strutture di vendita alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 50 del 2012 ?

R: S’intende la previsione urbanistica di aree idonee all’insediamento di grandi strutture di vendita (o parchi commerciali) da parte del PRG oppure da parte del PI alla data del 1 gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge regionale n. 50 del 2012.


D: I criteri per la pianificazione locale di cui all’articolo 2 del regolamento regionale debbono essere applicati anche per le aree già idonee all’insediamento di grandi strutture di vendita alla data di entrata in vigore della legge regionale ?

R: I criteri per la pianificazione locale di cui all’articolo 2 del regolamento trovano applicazione ai fini della localizzazione urbanistica di nuove aree per gli interventi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 1.500 da ubicarsi fuori dai centri storici; in caso di interventi in aree urbanisticamente idonee all’insediamento di grandi strutture di vendita alla data di entrata in vigore della legge regionale, la conferenza di servizi in materia di commercio valuta la compatibilità dell’intervento commerciale applicando la cd. “valutazione integrata degli impatti” di cui all’articolo 4 del regolamento regionale.
Rimane inteso, tuttavia, che qualora l’intervento commerciale in aree urbanisticamente idonee per l’insediamento di grandi strutture di vendita alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 50 del 2012 non risponda ai criteri di cui alla lettera A.2 dell’articolo 4 del regolamento regionale, si rende necessaria una nuova localizzazione dell’area secondo il criterio dell’approccio sequenziale previsto all’articolo 2 del regolamento medesimo.

 

Varianti di trasformazione da destinazione agricola a destinazione commerciale

 

D: Possono essere approvate varianti di trasformazione da destinazione agricola a destinazione commerciale per interventi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 1.500 ?

R: No, tranne che per gli interventi di cui all’articolo 9, comma 2 del regolamento regionale, oggetto di accordi di programma ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale n. 50 del 2012 ovvero ai sensi delle vigenti normative regionali, relativi a:
a) varianti funzionali ad un intervento commerciale di ampliamento;
b) varianti funzionali ad interventi commerciali di valorizzazione di complessi sportivi di interesse regionale situati all’interno dei comuni capoluogo.

 

Accordi di programma per interventi di rilevanza regionale

 

D: I criteri per l’approccio sequenziale di cui all’articolo 2 del regolamento regionale trovano applicazione anche nelle fattispecie di accordo di programma in variante di cui all’articolo 26 della legge regionale n. 50 del 2012 ovvero ai sensi delle vigenti normative regionali (es. art. 32 della legge regionale n. 35 del 2001)?


R: Sì, detti criteri di cui all’articolo 2 del regolamento regionale si applicano anche agli accordi di programma in variante ai sensi della legge regionale n. 50 del 2012 ovvero ai sensi delle vigenti normative regionali, ad eccezione delle fattispecie previste dall’articolo 9, comma 2 del regolamento regionale ed elencate nella risposta che precede.
 

Tutela ambientale in tema di medie strutture di vendita

 

D: Quale effetto si è determinato nell’ordinamento regionale a seguito della sentenza n. 251 del 28 ottobre 2013, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22 della legge regionale n. 50 del 2012 in materia di requisiti ambientali delle strutture commerciali ?

R: La Corte Costituzionale, con la citata sentenza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22 della legge regionale n. 50 del 2012 nella parte in cui non prevede l’assoggettamento delle medie strutture di vendita in forma di centro commerciale alla procedura di verifica di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
A seguito della citata sentenza non si è verificato alcun effetto nell’ordinamento regionale poiché già con deliberazione n. 575 del 10 maggio 2013, la Giunta regionale aveva emanato alcuni criteri di indirizzo e coordinamento normativo tra le disposizioni regionali e le disposizioni statali in materia di tutela ambientale, precisando in sostanza che le medie strutture di vendita, qualora articolate in forma di centro commerciale, debbano rimanere assoggettate alla procedura di verifica prevista dalla citata normativa statale.
Tale previsione è stata successivamente inserita nella legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4  che ha disciplinato le procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e provinciale (vedasi in particolare l’allegato A2, punto 7, lettera b2).

 

Pianificazione intercomunale (PATI) delle aree destinate alle grandi strutture di vendita

D: cosa si intende per pianificazione intercomunale delle aree destinate alle grandi strutture di vendita ?
R: Si intende la pianificazione delle aree effettuata congiuntamente dal Comune interessato dall’intervento commerciale e dai Comuni con esso confinanti, in conformità e secondo le procedure di cui all’articolo 16 della legge regionale urbanistica 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.

D: da quando è stata introdotta la pianificazione intercomunale delle aree per le grandi strutture di vendita?

R: dal 29 dicembre 2017, data di entrata in vigore della legge regionale n. 45 del 2017.

D: sono assoggettate alla pianificazione intercomunale tutte le aree per grandi strutture di vendita?
R: Non tutte. Sono assoggettate esclusivamente le nuove aree destinate alle grandi strutture con superficie di vendita superiore a mq. 8.000 nei comuni capoluogo di provincia e con superficie superiore a mq. 4.000 negli altri Comuni.

D: la pianificazione intercomunale delle aree destinate alle grandi strutture di vendita si applica anche alle aree esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 45 del 2017 (29 dicembre 2017)? 
R: la pianificazione intercomunale si applica anche alle aree già localizzate dallo strumento urbanistico comunale per le grandi strutture di vendita alla data del 29 dicembre 2017 qualora entro tale data non siano stati approvati accordi pubblico-privato, accordi di programma o strumenti urbanistici attuativi.

D: se l’area di intervento per grandi strutture di vendita è prevista da un PATI approvato prima della legge regionale n. 45 del 2017, è necessaria una nuova approvazione del PATI in conformità con la predetta legge?
R: No, a condizione che il PATI esistente coinvolga tutti i comuni confinanti con il comune interessato dall’intervento.

 


Data ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2022