Requisiti dell'impresa e degli imprenditori
Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli che:
a) svolgono attività agricola da almeno un biennio. - requisito non richiesto per i subentri nella titolarità dell'impresa agricola di parenti e affini fino al 3°grado; ai giovani neo-insediati finanziati nell'ambito del PSR-;
b) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’esercizio di attività agrituristica, di almeno 100 ore, organizzato da organismi di formazione accreditati;
c) esercitano le attività agrituristiche in rapporto di connessione con le attività agricole;
d) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche: il tempo di lavoro impiegato nell’attività agricola nell’anno, è superiore a quello dell’attività agrituristica.
Connessione e prevalenza
- per connessione si intende il legame che intercorre tra l’attività agricola e le attività agrituristiche, di turismo rurale e di fattoria didattica;
- la prevalenza comporta che il tempo-lavoro annuo impiegato nell’attività agricola, sia superiore a quello impiegato nelle attività agrituristiche.
Il requisito della prevalenza non è richiesto per le aziende minime:
- imprese che svolgono esclusivamente l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a dieci;
- imprese ubicate in zone montane che svolgono una o più delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge, per un numero di persone che complessivamente non è superiore a dieci.
Data ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2024