Disciplina raccolta tartufi

I tartufi sono funghi ipogei che vivono in simbiosi con le piante forestali. In Veneto sono spontaneamente presenti alcune specie di tartufo: la loro raccolta è regolata dalla Legge regionale 28.06.1988, n. 30 ”Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

 

   NEWS   

SI RICORDA LA SCADENZA DEL 31 GENNAIO PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE ANNUALE RELATIVA ALL’ANNO 2026, CUI E' NECESSARIO ASSOLVERE PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI.
Per le modalità di pagamento, gli importi dovuti e ogni altra informazione, vedere le indicazioni riportate a fondo pagina in "Tassa di concessione" o consultare le F.A.Q.

 

Bando pubblico per la concessione di contributi per lo sviluppo della tartuficoltura nelle zone vocate del Veneto

Con DGR n. 1441 del 11/11/2025, pubblicata nel BURV n. 158 del 28/11/2025, è stato approvato il Bando per la concessione di contributi per lo sviluppo della tartuficoltura nelle zone vocate del Veneto. Il bando è finanziato dall’art. 11, comma 2 della Legge regionale n. 21/2024 “Modifiche alla Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi” e successive modificazioni”. Le domande devono essere presentate all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) entro 120 giorni successivi alla pubblicazione sul BURV, ovvero entro il 30 marzo 2026. Il contributo viene erogato nella misura dell’80% delle spese ritenute ammissibili per interventi selvicolturali di miglioramento in tartufaie controllate riconosciute e del 40% delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di nuove tartufaie coltivate con l’impianto di piante tartufigene micorrizate in terreni agricoli, secondo le specifiche dettate nel bando medesimo.

  1. DGR. n. 1441 del 11/11/2025
  2. Bando pubblico per la concessione di contributi per lo sviluppo della tartuficoltura nelle zone vocate del Veneto (Allegato A alla DGR 1441/2025)
  3. Cartografia digitale tematica delle aree vocate alla produzione dei tartufi nella regione Veneto – Relazione metodologica (Allegato C alla DGR 1441/2025)
  4. Linee guida per la realizzazione, coltivazione e gestione di tartufaie controllate e coltivate (Allegato D alla DGR 1441/2025).

Modulistica per beneficiari (Dichiarazione prevista ai sensi della L.R. n. 16/2018)

  1. Dichiarazione per persone fisiche
  2. Dichiarazione per persone giuridiche

 

Mappa delle aree vocate alla produzione dei tartufi nella Regione del Veneto

Nel Geoportale regionale è disponibile la mappa delle aree vocate alla produzione dei tartufi per le specie commerciabili di cui all’art. 8 della L.R. n. 30/1988. La cartografia è stata adottata con DGR n. 1441 del 11/11/2025. 
Attraverso il WEBGIS dedicato è possibile visualizzare per ciascuna specie, le zone ad alta vocazionalità (Z1), le zone a media vocazionalità (Z2) e le carte delle tipologie forestali correlare a ciascuna specie di tartufo.
Attraverso la ricerca da catalogo del Geoportale è possibile effettuare il download dei layer cartografici.
Consultare il manuale utente per le principali funzionalità presenti a sistema.
 

WEBGIS - mappa delle aree vocate alla produzione dei tartufi

 

Aggiornamenti introdotti con la L.R. 21/24

Con Legge Regionale n. 21 del 10 settembre 2024, pubblicata nel BURV n. 122 del 13/09/2024, sono state apportate alcune modifiche alla Legge Regionale del 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

Il testo della L.R. 30/1988, aggiornato con le modifiche apportate, che sono entrate in vigore in data 28 settembre 2024, è disponibile nel sito del Consiglio Regionale del Veneto.

Per quanto riguarda la raccolta dei tartufi, le principali novità sono le seguenti:
Sono stati modificati i periodi di raccolta di alcune specie (art. 8) Sono state modificate le dimensioni massime del “vanghetto” o “vanghella” (art. 8), che deve avere lama di forma rettangolare o triangolare della lunghezza massima di cm 20, della larghezza massima in punta di cm 8 e dotata di manico, al massimo di cm 120.
Sono stati inseriti, a partire dal 1 gennaio 2025, limiti quantitativi alla raccolta per autoconsumo (art. 8), stabiliti in 0,5 kg. al giorno e 0,1 kg qualora si tratti di tartufo bianco.
É stata introdotta, a partire dal 1° gennaio 2025, una tassa di concessione per la raccolta di tartufi nella misura annua di € 100,00 da corrispondere ogni anno entro il 31 gennaio (art. 11 bis). Sono stati modificati gli importi delle sanzioni amministrative. (art. 13)
É stata modificata la composizione della Commissione di esame per il rilascio del tesserino di idoneità autorizzativo alla raccolta. (art. 7)

Si rimanda alla visione del nuovo testo normativo per le modifiche di dettaglio, anche in merito ad altri aspetti (riconoscimento tartufaie controllate o coltivate).

 

Con DGR n. 1514 del 16.12.2024 sono state approvate le “Disposizioni relative all’applicazione della L.R. n. 30/1988 e ss.mm.ii”  Qui il testo della DGR e del relativo allegato.

Con la stessa DGR n 1514 è stata nominata la nuova Commissione d’Esame per il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e raccolta di tartufi e si è dato avvio alla dematerializzazione delle procedure inerenti al rilascio e rinnovo del tesserino di autorizzazione alla raccolta dei tartufi.

Dal 1° gennaio 2025 le richieste di rilascio del tesserino di autorizzazione, come le altre procedure amministrative relative al tesserino (domande di partecipazione all’esame, rinnovo o duplicato del tesserino) dovranno essere gestite in maniera telematica tramite l’applicativo dedicato.

La Commissione di Esame è stata successivamente modificata nella sua composizione con DGR n. 556 del 27/05/2025.

 

ATTENZIONE: L’APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA DEI TARTUFI É DISPONIBILE A PARTIRE DA GENNAIO 2025 AL SEGUENTE LINK:

https://raccolta-tartufi.regione.veneto.it/

 

Tassa di concessione

Per poter cercare e raccogliere tartufi, oltre a possedere il tesserino di idoneità è necessario assolvere al pagamento della tassa di concessione; si tratta di una tassa annuale da versare entro il 31 gennaio di ogni anno o entro tre mesi dalla data  del primo rilascio del tesserino .
La tassa può non essere pagata se nel corso dell’anno di riferimento non si intende effettuare la raccolta di tartufi.
L’importo della tassa è di 100,00 €; in caso di ritardato del pagamento si applica una sovrattassa di 10 € nei primi 30 giorni di ritardo e di 20 € superati i 30 giorni di ritardo.

IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE ANNUALE VA EFFETTUATO TRAMITE L’APPLICATIVO: https://raccolta-tartufi.regione.veneto.it/
 La tassa potrà essere pagata direttamente dall’applicativo tramite il portale MyPay nella Sezione “Tassa annuale” oppure scaricando l’avviso PagoPa disponibile nell’area riservata dell’applicativo e recandosi presso gli uffici postali, agenzie bancarie, tabaccherie o altri esercenti abilitati al sistema di pagamento PagoPa.

 

Domande frequenti

Raccolta FAQ

L'autorizzazione alla raccolta

Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.
Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.
Non sono soggetti all'autorizzazione i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà. 

Come ottenere il tesserino - Esame

Il rilascio del tesserino è subordinato all'esito favorevole di apposito esame per l'accertamento della idoneità degli interessati.
L'esame viene svolto da una commissione regionale ed è composta da:

- il direttore della struttura regionale competente in materia o da un suo delegato che la presiede;
- da un funzionario esperto in materia della struttura regionale competente;
- da un delegato indicato dalle associazioni di tartufai più rappresentative a livello regionale ;
- da un esperto botanico scelto tra il personale docente o di ricerca delle Università con sede nella Regione del Veneto;
- da un esperto di gestione forestale e tartuficola indicato dagli ordini professionali del settore agricolo o forestale.

Le materie d'esame riguardano:

le tecniche di raccolta dei tartufi
la vigente normativa nazionale e regionale
la biologia e il riconoscimento delle varie specie di tartufo. 

 

Richiesta partecipazione all'esame

Per sostenere l’esame per il rilascio del tesserino, gli interessati presentano domanda indirizzata al dirigente della struttura regionale competente, tramite il nuovo APPLICATIVO: “Autorizzazioni alla raccolta di tartufi”, al seguente link:  https://raccolta-tartufi.regione.veneto.it/

manuale per l’utente.pdf

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

La convocazione all’esame verrà inviata all’utente e sarà sempre disponibile nel proprio profilo nella Sezione “Comunicazioni”.

 

Imposta di bollo

Per le istanze di rilascio di un nuovo tesserino o di rinnovo è necessario procedere al pagamento dell'imposta di bollo.

Istruzioni marche da bollo

Dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo

 

Materiale didattico

                              

Dispensa normativa                                                                              

Dispensa biologia

Durata del tesserino e rinnovo 

Il tesserino ha validità decennale e viene rinnovato alla scadenza su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

Richiesta duplicato

Il duplicato può essere richiesto in ogni momento tramite l’applicativo regionale. 

 

Modalità di raccolta

La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di uno o al massimo due cani, e lo scavo è consentito con l'eventuale impiego del 'vanghetto" o 'vanghella" avente una lama di forma rettangolare o triangolare della lunghezza massima di cm 20, della larghezza massima in punta di cm 8 e dotata di manico, al massimo di cm 120, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.

Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi debbono essere subito dopo riempite con la terra precedentemente rimossa e il terreno deve essere regolarmente livellato.

 

Divieti

É' vietata la raccolta dei tartufi:

- mediante lavorazione andante del terreno
- durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole
- nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante
- fuori dal periodo consentito
- non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento č fatto obbligo di riporti nel luogo di raccolta
- nelle seguenti zone (DGR 4277/90 e DGR 6170/91):

  1. Isola del Bacucco (Comune di Chioggia)
  2. Sant'Anna (Comune di Chioggia)
  3. Cà_Roman (Comune di Venezia)
  4. Alberoni (Comune di Venezia)
  5. San_Nicolò (Comune di Venezia)
  6. Cà_Savio (Comune di Cavallino Treporti)
  7. Cà_Ballarin (Comune di Cavallino Treporti)
  8. Eraclea mare (Comune di Eraclea)
  9. Bibione faro (Comune di San Michele al Tagliamento)
  10. Pineta di Vallevecchia (Comune di Caorle) 

La raccolta di tartufi nel territorio del Parco Regionale Naturale della Lessinia è consentita esclusivamente ai proprietari dei terreni, agli usufruttuari, ai conduttori e ai loro rispettivi familiari, solo se esercitata nei propri fondi. (comma 1, art. 42 delle Norme di attuazione del Piano ambientale del Parco).

 

Tartufaie controllate e coltivate

Per tartufaia controllata si intende quella costituita su terreni dove crescono tartufi allo stato naturale, incrementata e sottoposta a miglioramenti colturali.

Sono tartufaie coltivate gli impianti artificiali, in terreni agricoli, in cui sono state messe a dimora piante micorizzate oppure piante idonee alla produzione di tartufo.
Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate avviene su istanza degli interessati, con decreto del direttore della struttura regionale competente.
A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al direttore della struttura regionale competente in materia allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale:

- planimetria catastale in scala adeguata che individui, con esattezza, l'area in cui viene richiesto il riconoscimento con l'indicazione della destinazione colturale dei terreni;
- relazione contenente il piano agronomico e le planimetrie di descrizione dell’impianto per le tartufaie coltivate;
- relazione contenente il piano di gestione e la planimetria per le tartufaie controllate.

Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle che riportino le indicazioni dell’art. 3 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 o la dicitura “coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati” e i riferimenti all’autorizzazione e iscritte in un apposito registro.
Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità decennale ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati.
Il riconoscimento delle tartufaie coltivate non ha scadenza e sarà onere del conduttore comunicare l’espianto della tartufaia coltivata a fine ciclo.

Modulo per la domanda di riconoscimento tartufaia controllata
Modulo per la domanda di riconoscimento tartufaia coltivata

Dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo per tartufaia

 

Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale

Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate dall'ente gestore prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all'agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale.

Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate o controllate.
Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui è consentita la raccolta stabilita dalla L.R. 30/1988 e hanno validità annuale.

L’Ente gestore delle Foreste demaniali regionali è l’Agenzia Veneta per il Settore Primario - Veneto Agricoltura (sito web:https://venetoagricoltura.org ; e-mail: info@venetoagricoltura.org )

Le foreste del demanio regionale sono le seguenti:

Provincia di Belluno

- Foresta del Cansiglio (Comuni di Farra d'Alpago, Tambre d'Alpago, Fregona)
- Foresta Valmontina (Comune di Perarolo di Cadore)
- Foresta di Piangrande (Comune di Forno di Zoldo)
- Foresta Destra Piave (Comuni di Quero, Sovramonte, Feltre, Cesiomaggiore, Pedavena)
- Foresta Sinistra Piave (Comuni di Belluno, Lentiai, Vas, Segusino (TV), Valdobbiadene (TV))
- Foresta di Malgonera (Comune di Taibon Agordino)

Provincia di Verona

- Foresta di Valdadige (Comuni di Dolcè, Brentino-Belluno)
- Foresta del Monte Baldo (Comuni di Caprino Veronese, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo e Malcesine)

Provincia di Venezia

- Bosco Nordio (Comune di Chioggia)
 

Sanzioni amministrative

1. se il tesserino non è stato conseguito: da 400,00 a 1.000,00 euro;
2. se il titolare, pur avendo conseguito il tesserino, non è in grado di esibirlo: da 15,00 a 50,00;
3. per la raccolta senza aver pagato la tassa di concessione: da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa (art. 6 della L.R. 33/1993);
4. per la raccolta in violazione dei limiti previsti per autoconsumo: da 300,00 a 3.000,00 euro;
5. per la raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato o con piů di due cani, o con attrezzo non idoneo: da 150,00 a 300,00 euro;
6. per la raccolta dei tartufi con la lavorazione andante del terreno: da 300,00 a 600,00 euro per metro quadrato di superficie o frazione di esso;
7. per l’apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra estratta: da 100,00 a 250,00 euro per ogni 5 buche o frazioni di cinque non riempite a regola d'arte;
8. per la raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di 12 anni dalla messa a dimora di piante; per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione senza la prevista autorizzazione: da 100,00 a 250,00 euro
9. per la ricerca e raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute da 500,00 a 1.500,00 euro;
10. per la raccolta di tartufi immaturi o avariati: da 100,00 a 150,00 euro;
11. per l’apposizione o mantenimento di tabelle di riserva difformi dal modello approvato, da 15,00 a 75,00 euro con l'obbligo di adeguamento delle tabelle o rimozione delle stesse;
12. per l’apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate: da 150,00 a 500,00 euro con l'obbligo di rimozione immediata;
13. per la violazione degli artt. 7,8,9,10,11,12,13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, da 300,00 a 500,00 euro
14. per il commercio dei tartufi diversi da quelli indicati nell’art. 8 da 300,00 a 1.500,00 euro.

 

Normativa di riferimento

  • L. 752/85 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"
  • L.R.30/88 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi"
  • D.G.R. 4277/90 [file pdf 400 kb] "L.R. 28/06/88 n. 30 art. 8. Divieto di raccolta di tartufi nella pineta di Vallevecchia (Caorle)"
  • D.G.R. 6170/91 [file pdf 700 kb] "L.R. 28/06/88 n. 30 art. 8. Divieto di raccolta di tartufi in alcune pinete litoranee della provincia di Venezia"
  • Circolare n. 41/E del 26/09/2005 dell'Agenzia delle Entrate "Disciplina IVA per raccoglitori occasionali di tartufi"
  • Circolare ministeriale esplicativa relativa alla commercializzazione di tartufi coltivati sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento UE 1308/2013.
  • D.G. R.  n. 1514/2024: “Adeguamento delle disposizioni amministrative per la ricerca e la raccolta dei tartufi e per il riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate e dematerializzazione della procedura di rilascio del tesserino di autorizzazione alla raccolta tartufi. L.R. n.30/1988 e L.R. n. 21/2024”

Struttura di riferimento:

Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali
Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura
Mail:  selvicoltura@regione.veneto.it
Pec: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it

Tel. 041-279/5488 - 4761 - 5476 - 4772


Data ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2025