ISTANZE IMPIANTI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ART. 208 E ART. 211 DEL D.LGS n. 152/2006
La documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 e art. 211 del d.lgs. n. 152/2006 è definita in Allegato A alla DGR n. 2966/2006
Come chiarito nel medesimo Allegato, i contenuti degli elaborati tecnici «dovranno essere rapportati alla tipologia impiantistica ed alle dimensioni dell’intervento, nonché alle quantità ed alle tipologie di rifiuti trattati».
Dovranno inoltre essere prese in considerazione le modifiche normative intervenute.
Si segnala in particolare che:
- I contenuti del Piano di Sicurezza di cui al punto 8 dell’Allegato A alla DGR n. 2966/2006 possono essere fatti confluire nel Piano di Emergenza Interno previsto dall’art. 26-bis del D.L. 113/2018, secondo quanto già definito al punto 3 della Circolare prot. n. 155392 del 17/04/2019;
- I criteri per la redazione del Piano di Controllo sono definiti nella DGR n. 242/2010 come modificata dalla DGR n. 863/2012;
- La documentazione deve consentire di riscontrare i requisiti di tipo tecnico-organizzativo stabiliti nella Circolare ministeriale 1121/2019 relativamente agli stoccaggi di rifiuti;
- Per gli impianti che effettuano operazioni di miscelazione di rifiuti l’istanza deve essere integrata con i contenuti di cui al paragrafo 4.2 «Contenuti delle istanze» in Allegato A alla DGR n. 119/2018;
- Per gli impianti che effettuano cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi di regolamenti comunitari/decreti ministeriali deve essere presentata documentazione idonea a riscontrare i requisiti delle specifiche norme (per la consultazione dei Regolamenti comunitari/decreti nazionali si rimanda al sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);
- Per gli impianti che effettuano cessazione di qualifica di rifiuto «caso per caso» di cui all’art. 184-ter comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 deve essere presentata documentazione idonea a riscontrare gli elementi informativi necessari all’espressione del parere tecnico ARPAV, vincolante e obbligatorio. A tal fine è utile consultare la documentazione e modulistica alla pagina tematica del sito istituzionale di ARPAV;
- Per gli impianti aventi un potenziale impatto odorigeno, l’istanza deve essere integrata con una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste secondo quanto definito nel decreto direttoriale n. 309 del 28/06/2023;
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La documentazione inerente la valutazione di incidenza ambientale è ad oggi definita dal regolamento regionale n. 4 del 09/01/2025 in materia di VINCA, e, dal decreto n. 15 del 17/02/2025 del direttore della direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.
Inoltre, per gli impianti sperimentali ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 152/2006 si evidenziano le seguenti specifiche:
Relazione tecnica
La relazione tecnica, oltre a quanto già previsto dalla DGR n. 2966/2006, deve obbligatoriamente:
- definire la finalità della ricerca precisando gli obiettivi scientifici e tecnologici da raggiungere, contestualizzando la sperimentazione in base allo stato dell’arte e ipotizzando i risultati che si vogliono ottenere;
- descrivere in cosa consiste l’innovazione della ricerca presentata, ad esempio dimostrando che un processo verificato solo sperimentalmente in laboratorio necessiti di una conferma su più larga scala, oppure che una tecnologia innovativa non sia ancora presente sul mercato o che, nonostante sia presente, non venga utilizzata per il trattamento di determinate tipologie di rifiuti.
Protocollo Sperimentale
Il Protocollo sperimentale è un documento obbligatorio che deve contenere le modalità operative di gestione della sperimentazione in impianto, ed in particolare deve individuare:
- le modalità di variazione e controllo dei parametri di processo delle linee tecnologiche per verificare l’efficacia e l’efficienza della sperimentazione nelle diverse condizioni di esercizio;
- le analisi e relative frequenze sulle matrici in ingresso ed in uscita dagli stadi di trattamento, in relazione ai batch di lavorazione, alle variazioni dei parametri di processo delle linee tecnologiche (es: temperatura, pressione, etc.) e ai bilanci sugli obiettivi della sperimentazione;
- procedure di gestione del rifiuto nell’impianto sperimentale;
- nel caso in cui la sperimentazione sia relativa a End of Waste, per ogni tipologia di EoW, le analisi per conseguire la cessazione della qualifica di rifiuto in conformità ai requisiti ambientali e tecnici (es: norme UNI applicabili), nonché agli ulteriori criteri per l’uso specifico nel processo di produzione. Devono essere inoltre descritte le modalità di tracciabilità della relazione fra rifiuto in ingresso e relativo EoW prodotto, al fine di poterne verificare le caratteristiche qualora la sperimentazione preveda variazioni nei trattamenti.
Il Protocollo sperimentale assorbe i contenuti del Programma di Controllo e del Programma di gestione operativa di cui alla DGR n. 2966/2006.
Si precisa inoltre che l’autorizzazione prevede la redazione di specifiche relazioni sulla sperimentazione svolta, le quali sono obbligatorie e devono includere tutte le indicazioni presenti nel Protocollo sperimentale, l’elaborazione dei dati e le valutazioni sulle attività sperimentali condotte. Tali relazioni sono predisposte al termine di ogni anno di attività sperimentale e alla sua conclusione.
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Data ultimo aggiornamento: 25 marzo 2026