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Vendite straordinarie

 

Per vendite straordinarie si intendono:

- vendite di liquidazione;
​- vendite di fine stagione (saldi);
- vendite promozionali;
- Vendite sottocosto.

 

Vendite di liquidazione 
Sono effettuate dall’esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in atro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.
Possono essere realizzate in qualsiasi periodo dell’anno, per la durata massima di ciascun periodo di 6 settimane, previa comunicazione al Comune; nel caso di cessazione definitiva dell’attività la vendita di liquidazione ha una durata massima di 13 settimane.
Dopo l’inizio delle vendite di liquidazione è vietato introdurre nuova merce dello stesso genere di quella posta in vendita di liquidazione.  

 

Vendite di fine stagione (cd. Saldi) 
Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Sono due i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere i saldi:
- alla fine della stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente la festività del 6 gennaio al 28 febbraio;
- alla fine della stagione estiva: dal primo sabato del mese di luglio al 31 agosto.
In conformità alla vigente disciplina non possono essere svolte vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti all'inizio dei saldi.

 

I saldi della stagione invernale 2024  si svolgeranno dal 5 gennaio al 28 febbraio 2024

 
 
Vendite promozionali
Hanno lo scopo di pubblicizzare la vendita di uno o più prodotti della gamma merceologica di un esercizio commerciale, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita.
Possono essere svolte per un numero indefinito di volte e in ogni momento dell’anno, ad eccezione dei 30 giorni antecedenti i saldi per le sole merci aventi carattere di stagionalità.

 

Le vendite sottocosto consistono nella vendita al pubblico di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore a quello che risulta dalle fatture di acquisto maggiorato di Iva o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto. Fanno riferimento al prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
La vendita sottocosto deve rispettare le disposizioni del DPR n. 218 del 6/04/2001, tra cui:
- deve essere comunicata al Comune dove e' ubicato l'esercizio commerciale  almeno  dieci  giorni  prima  dell'inizio;
- puo' essere effettuata   solo   tre  volte  nel  corso  dell'anno;
 - non  puo' avere una durata superiore a dieci giorni;
- il numero delle referenze oggetto di vendita sottocosto non puo' essere superiore a cinquanta;
- non  può  essere  effettuata  una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno;
-deve esserne data specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo - - disponibile per ciascuna vendita sottocosto e del periodo temporale della vendita;
- all'interno dell’esercizio commerciale devono essere inequivocabilmente identificati i prodotti posti in vendita sottocosto.

 

Visita  l'area di competenza  Commercio al dettaglio su aree private con la disciplina aggiornata sulle vendite straordinarie .

 
 
Tel. 041 279 4250,  -4251  - Fax. 041 2794253
E-mail: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it 
PEC: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it
 
 
 
 
Normativa 
- D.P.R. n. 218/2001 "Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114."
- D. Lgs. n. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. "
- Legge regionale n. 50, del 28 dicembre 2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"
- D.G.R. n. 1105, del 28 giugno 2013 " Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto". Articolo 25. Disciplina delle vendite straordinarie."
- D.G.R. n.1619 del 19 novembre 2015 "Deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013 "Legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50, recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto" Articolo 25 "Disciplina delle vendite straordinarie". Aggiornamento".
 

 



Data ultimo aggiornamento: 17 gennaio 2024