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Riconoscimento dell'equivalenza - ai diplomi universitari dell'area sanitaria - dei titoli del pregresso ordinamento - L. 42/99 - DPCM 26 luglio 2011

Si informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 90 del 25 ottobre 2013 è stato pubblicato l’Avviso pubblico riguardante il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento.
Pertanto, dal 26 ottobre 2013, ed entro il 27 dicembre 2013, poteva essere presentata la domanda di partecipazione alla procedura di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli afferenti all’area sanitaria, alle attuali lauree abilitanti all’esercizio di una Professione Sanitaria.
L’Avviso pubblico afferiva alle Professioni dell’area della riabilitazione, così come sono state definite nel decreto del Ministero della Sanità del 29 marzo 2001:

  • podologo;
  • fisioterapista;
  • logopedista;
  • ortottista – assistente di oftalmologia;
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • terapista occupazionale.

Per quanto concerne la Professione Sanitaria di Educatore Professionale si informano gli interessati che verrà emanato un avviso pubblico specifico per tale figura, come statuito nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 36869 del 6/8/2013, decisione ratificata dalla Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2013.
 

Percorso di compensazione formativa

Qualora il titolo e l’esperienza lavorativa non consentano di raggiungere il punteggio previsto, il riconoscimento è subordinato alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito dal Decreto prot. n. 1013 del 19 marzo 2014, del Direttore Generale della Direzione generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, afferente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.


Si riporta di seguito un estratto del predetto decreto:

da 6,01 a 7,99 punti
A. Percorso formativo teorico-pratico da svolgersi presso le Università per complessivi 120 CFU più esame finale, consistente nella dissertazione di un argomento teorico pratico.
I 120 CFU devono comprendere almeno 90 CFU nelle discipline di base e caratterizzanti dei singoli corsi.
Obbligo di frequenza pari almeno al 70%.

Annualmente devono essere conseguiti almeno 30 CFU, pena la decadenza dalla possibilità di proseguire il percorso compensativo.

da 8 a 9,99 punti
B. Percorso formativo teorico-pratico da svolgersi presso le Università per complessivi 90 CFU più esame finale, consistente nella dissertazione di un argomento teorico pratico.
I 90 CFU devono comprendere almeno 70 CFU nelle discipline di base e caratterizzanti dei singoli corsi.
Obbligo di frequenza pari almeno al 70%.

Annualmente devono essere conseguiti almeno 30 CFU, pena la decadenza dalla possibilità di proseguire il percorso compensativo.

da 10 a 11,99 punti
C. Percorso formativo teorico-pratico da svolgersi presso le Università per complessivi 60 CFU più esame finale, consistente nella dissertazione di un argomento teorico pratico.
I 60 CFU devono comprendere almeno 50 CFU nelle discipline di base e caratterizzanti dei singoli corsi.
Obbligo di frequenza pari almeno al 70%.

Annualmente devono essere conseguiti almeno 30 CFU, pena la decadenza dalla possibilità di proseguire il percorso compensativo.

DECRETO DIRETTORE GENERALE MIUR prot. n. 1013 del 19/03/2014 (pdf 100KB)
 



Data ultimo aggiornamento: 09 aprile 2014