Uso Agronomico dei sottoprodotti di vinificazione (vinacce, fecce)

Normativa di riferimento

​La Regione con DGR n. 1310 del 30 ottobre 2023 ha provveduto ad individuare specifiche disposizioni applicative (Allegato A). Di seguito se ne evidenziano i principali punti a cui prestare attenzione:

  1. sono esonerati dall’obbligo di consegna dei sottoprodotti in distilleria e dall’obbligo del loro ritiro sotto controllo i soggetti che effettuano qualsiasi trasformazione delle uve fino ad un massimo di 6000 kg o che producono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto fino a 50 hl;

  2. Le comunicazioni agli enti preposti devono avvenire per il tramite del Registro telematico del SIAN

  3. E’ fatto divieto di spandimento agronomico dei sottoprodotti della vinificazione dal 15 dicembre al 15 gennaio su tutto il territorio regionale;

  4. In via ordinaria gli interventi di spandimento delle fecce e delle vinacce devono concludersi entro il mese di dicembre dell’anno di inizio per ciascuna campagna vendemmiale;

  5. L’impiego dei sottoprodotti quali le vinacce nell’ambito dei processi di trattamento anaerobico per la produzione di biogas, se finalizzate alla successiva distribuzione agronomica, deve essere effettuato compatibilmente con le matrici definite all’art. 22 del DM 25/02/2016, nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato A alla DGR 813/2021 e ss. mm. ii.

 

Usi Alternativi dei sottoprodotti di vinificazione

Il DM 30 marzo 2023, all’art 6, comma 1, stabilisce che i produttori che sono tenuti ad eliminare i sottoprodotti della vinificazione, adempiono al loro obbligo con la consegna totale o parziale, in distilleria degli stessi o mediante il ritiro sotto controllo per i seguenti usi alternativi:

  1. uso agronomico diretto, mediante la distribuzione nei terreni agricoli;

  2. uso agronomico indiretto, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione dei fertilizzanti commerciali di cui al D.Lgs. 75/2010;

  3. uso energetico ed industriale mediante l’utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente con altre fonti energetiche;

  4. uso alimentare, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di bevande o prodotti alimentari;

  5. uso farmaceutico; mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci;

  6. uso cosmetico; mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici;

  7. altri usi alternativi comunicati al Ministero all’ICQRF ed alle regioni, almeno trenta giorni antecedenti all’effettuazione del primo ritiro sotto controllo.

 

 

Usi Agronomici dei sottoprodotti di vinificazione

Di seguito si riporta quanto previsto dall'Allegato A alla DGR 1310/2023 all’art 5. – Uso Agronomico:

  1. L’utilizzo dei sottoprodotti ai fini agronomici è ammesso sui terreni condotti dall’utilizzatore, come risultanti dal fascicolo aziendale, nei limiti di un quantitativo massimo annuo di 3000 kg/ha come indicato all’art. 6, comma 1, lettera a) del DM 30 marzo 2023.

  2. L’utilizzazione dei sottoprodotti per uso agronomico può essere effettuata mediante il preventivo compostaggio aziendale, purché effettuato al di fuori della cantina o dello stabilimento enologico.

  3. Le fecce di vino destinate all’uso agronomico sono denaturate con l’aggiunta di solfato ferroso per uso agricolo, prima della loro estrazione dalla cantina e, comunque, entro i termini stabiliti ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, della Legge 12 dicembre 2016 e secondo quanto previsto dal DM 25/09/2017, n. 11294.

  4. Non è ammesso, nel medesimo anno civile, lo spandimento agronomico dei sottoprodotti della vinificazione di cui all’art 1, comma 1, lettera b), nei terreni interessati dall’applicazione di:

a. Fanghi o altri residui di comprovata utilità agronomica, in coerenza con quanto previsto dalla DGR 2241/2005 e ss. mm. ii.;
b. Sui terreni interessati dalla distribuzione di liquami e dei materiali ad essi assimilati come stabilito nella DGR 813/2021, art. 5, comma 4, lettera c) e ss. mm. ii.;
c. Sui terreni interessati dalla distribuzione di letami e dei materiali ad essi assimilati come stabilito nella DGR 813/2021, art. 4, comma 4, lettera c) e ss. mm. ii.;
d. Sui terreni interessati alla distribuzione di acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 574/1996 e successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;
e. Sui terreni interessati alla distribuzione di fertilizzanti di cui alla lettera pp), art 2, DGR 813/2021 e ss. mm. ii..

  1. E’ fatto inoltre divieto di spandimento agronomico dei sottoprodotti della vinificazione nei seguenti casi:

a. 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali;
b. 5 metri di distanza dall’inizio dell’arenile per le acque lacustri, marino- ostiere e di transizione in Zona Ordinaria;
c. 25 m di distanza dall’inizio dell’arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione in Zona Vulnerabile;
d. nelle situazioni enunciate nella DGR 813/2021, all’art 4, comma 3 e ss. mm. ii.;
e. nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’art 4, comma 9, della DGR 813/2021, ovvero nel rispetto delle Misure di Conservazione di cui alla DGR 786/2016 e ss. mm. ii.;
f. considerando il ridotto contenuto di Ntotale , di norma ≤ 2,5 %, in tali sottoprodotti della vinificazione, nel rispetto dei divieti stagionali previsti per l’Ammendante Compostato Verde individuati all’art 6, comma 2_bis della DGR 813/2021 e ss. mm. ii., si stabilisce il divieto di spandimento dal 15 dicembre al 15 gennaio su tutto il territorio regionale;

  1. Con esclusione dei casi in cui le uve siano destinate alla produzione dei vini per i quali il termine delle fermentazioni e delle rifermentazioni viene prorogato oltre il 31 dicembre dell’anno di inizio della campagna vendemmiale, ai sensi del decreto emanato annualmente dal Ministero competente, in attuazione della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, art. 10, comma 1, gli interventi di spandimento delle fecce e delle vinacce devono concludersi entro il mese di dicembre dell’anno di inizio per ciascuna campagna vendemmiale.

 

 

Comunicazione agli enti preposti

Nel rispetto di quanto previsto all’art. 6 del DM 30 marzo 2023, comma 5, i produttori che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve che destinano i sottoprodotti ad usi alternativi di cui al comma 1, art 6 del medesimo decreto, effettuano la comunicazione del ritiro sotto controllo dei sottoprodotti esclusivamente nel Registro telematico di cui all’articolo 1-bis, comma 5 Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116) secondo le disposizioni previste dal D.M. n. 293 del 20/03/2015, nell’ambito dei Servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), utilizzando l’apposita funzionalità.

 

 

 

 

 

 

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Per informazioni

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