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Data ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2023

Utilizzazione agronomica di acque di vegetazione e scarichi dei frantoi oleari

A tutela dei corpi idrici dall’inquinamento e per raggiungere o mantenerne gli obiettivi di qualità, (art. 112 del D.Lgs n. 152/2006), il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali ha emanato il DM 6 luglio 2005 per definire i criteri e le norme tecniche generali con le quali le Regioni disciplinano le attività di utilizzo agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, anche sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574.
Il citato Decreto Ministeriale stabilisce che lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti dell’acqua in esse contenute, tenendo conto delle caratteristiche pedomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie a tutela ambientale ed urbanistica.
Sulla base di quanto previsto dalle norme nazionali, l'utilizzazione agronomica dei reflui oleari è subordinata alla presentazione di una Comunicazione preventiva, da trasmettere al Comune nel cui territorio sono ubicati i terreni oggetto dell'intervento di spandimento agronomico.
Affinchè tali attività non ricadano nel campo di applicazione della parte IV del D.Lgs n. 152/2006, in materia di gestione dei rifiuti, devono essere condotte nel pieno rispetto della disciplina speciale nazionale, che viene integrata dalle disposizioni regionali.

La Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 2214 dell'8 agosto 2008, ha recepito i criteri e le norme tecniche generali, fissati dal DM 6 luglio 2005, coordinando la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide con norme regionali per l'utilizzo degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali.

La delibera riporta tutte le disposizioni tecniche per lo svolgimento delle attività di utilizzo delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, nonché i procedimenti amministrativi previsti, ad integrazione delle norme in vigore stabilite dalla legge 11 novembre 1996, n. 574.

Il provvedimento si compone di 5 Allegati:

  • Allegato A - "Norme tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari"
  • Allegato B - "Modello AVI, Comunicazione di primo spandimento per utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari"
  • Allegato C - "Modello AVS - Comunicazione annuale successiva per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari"
  • Allegato D - "Modello RT - Notizie e dati da inserire nella relazione tecnica di cui all'Allegato A per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari"
  • Allegato E - "Modello DT - Documento di trasporto acque di vegetazione e sanse umide".

Obblighi dei Comuni

In conformità a quanto disposto dalla DGR n. 2214/2008 ed in ottemperanza agli obblighi di informazione previsti dal DM 6.7.2005, ciascun Comune trasmette alla Regione - Direzione Agroambiente - ogni anno, entro il 31 ottobre, oltre al numero totale di comunicazioni, una scheda di monitoraggio riportante i seguenti dati per ogni comunicazione:

  • tipologia di frantoio da cui provengono le acque di vegetazione e/o le sanse umide
  • quantità di acque di vegetazione e/o sanse umide utilizzate agronomicamente sul suolo
  • sito/siti di spandimento e relativa superficie impegnata
  • caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio.
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Data ultimo aggiornamento: 04 agosto 2022