Interventi compensativi

campi allagati

Procedura

A seguito del verificarsi di avversità atmosferiche eccezionali assimilabili alle calamità naturali (es. trombe d’aria, venti impetuosi, eccesso di neve), che determinano danni superiori al 30% della produzione complessiva aziendale, possono essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, c.d. “Interventi compensativi”, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Gli interventi, rappresentati da contributi a fondo perduto, possono riguardare esclusivamente le avversità, le produzioni e le strutture per i quali non è possibile stipulare polizze assicurative agevolate.
Il Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ogni anno individua nel Piano  di gestione dei rischi in agricoltura le avversità, le produzioni e le strutture oggetto di assicurazione agevolata (es. grandine).
La percentuale massima di contributo è pari all’80% del danno subito (elevata al 90% in zona montana).
Al verificarsi dell’evento atmosferico l’agricoltore deve immediatamente segnalare i danni subiti  alle sedi provinciali di AVEPA che provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla stima dei relativi danni.
In presenza dei presupposti di legge, la Giunta Regionale del Veneto, richiede al MASAF il riconoscimento di eccezionale evento atmosferico per la zona delimitata, al fine di poter attivare la procedura per la richiesta degli indennizzi sui danni subiti.
Dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto (cd decreto di declaratoria) del Masaf che riconosce l’eccezionale evento atmosferico per la zona delimitata, le aziende agricole hanno 45 giorni di tempo per presentare le domande di richiesta contributo alle sedi provinciali di AVEPA.

Chi può presentare domanda:

- imprese agricole singole e associate che esercitano le attività di produzione agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile
- cooperative agricole di conduzione che esercitano attività di produzione agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Quali sono i requisiti richiesti per essere ammessi al contributo:
- iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA
- ricadere nelle zone delimitate dal decreto di declaratoria
- avere subito danni superiori al 30% della produzione media lorda vendibile ordinaria.

Modulistica, modalità di presentazione delle domande

La modulistica e altre indicazioni utili sono reperibili sul sito di AVEPA – calamità naturali – agricoltura : AVEPA.

Normativa di riferimento

  • Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
  • D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38 “
  • Deliberazione della Giunta Regionale n. 1118 del 12 giugno 2012 “Direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102”.

Compila il questionario di gradimento

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Per informazioni:
Settore Supporto alle Imprese - Direzione Agroalimentare -
Giuliano Nicolin
(tel. 041-2795553)
 



Data ultimo aggiornamento: 29 aprile 2024