Dettaglio contenuto Dettaglio contenuto

CORONAVIRUS: ORDINANZA DEL MINISTRO SPERANZA D’INTESA CON GOVERNATORE DEL VENETO PER COMUNI E AREE COLPITE

22 febbraio 2020

Comunicato n° 278

Questo il testo dell’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, redatta d’intesa con il presidente della Regione Veneto, per fronteggiare l’emergenza sanitaria del coronavirus  e contenente le misure previste per  i Comuni del Veneto, in particolare per le aree interessate dai focolai del coronavirus: i comuni di Vo’ Euganeo e di Mira, e i relativi ospedali di Schiavonia per la Bassa Padovana e di Mira per il Veneziano.
L’esecuzione delle disposizioni indicate è affidata ai Prefetti di Padova e di Venezia

 

   Il Ministro della Salute

     di Intesa con il Presidente della Regione Veneto

 

Visti gli articoli 32, 117, comma2, lettera q) e 118 della Costituzione;

 

Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

 

Visto L’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”

 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

 

Viste le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. n. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell’8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;

 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

 

Preso atto che nelle giornate del 21 febbraio 2020 sono stati accertati alcuni casi di infezione da coronavirus COVID19 inerenti a pazienti ricoverati presso gli Ospedali Riuniti Padova Sud;

 

Considerato pertanto che sussiste un cluster di infezione nel comune di Vo’ ed un caso di infezione nel Comune di Mira.

 

Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto Veneto e che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento;

 

Preso atto del carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;

 

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato articolo 32 legge 833/78 che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

 

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

 

Ritenuto necessario provvedere al coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale per rispondere ai propri assistiti che chiedono informazioni sulla patologia da nuovo coronavirus e per coloro che presentano sintomatologia respiratoria, si devono rendere disponibili ad effettuare un triage telefonico e a visitare i soggetti sintomatici a domicilio, al fine di evitare che questi pazienti possano presentarsi direttamente in ambulatorio o in pronto soccorso con il rischio di ulteriore diffusione della patologia.

Questa disponibilità viene estesa ai medici di continuità assistenziale per le ore notturne e per i festivi.

 

Considerato che le organizzazioni sanitarie internazionali indicano in quattordici giorni il tempo di incubazione;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie;

 

 

dispone con effetto immediato quanto segue:

 

 

Per il Comune di Vo’ (Pd)

 

A seguito della specifica valutazione epidemiologica dei due casi verificatisi in una comunità ristretta e delle successive positività riscontrate nei contatti, si definiscono e si declinano le seguenti indicazioni obbligatorie:

 

 

  1. Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose;
  2. Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi;
  3. Sospensione delle attività lavorative per le imprese del comune sopraindicato, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);
  4. Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune sopraindicato, anche al di fuori dell’area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali;
  5. Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nel predetto comune indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;
  6. Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nel comune sopraindicato;
  7. Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nel comune sopracitato, con l’esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari;
  8. Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nel comune sopra indicato;

 

Per il Comune di Mira (VE)

 

Sulla base dello scenario epidemiologico attuale che ha interessato un residente del Comune di Mira è obbligatorio seguire le indicazioni sotto riportate:

 

  1. Tutti i soggetti che dovessero presentare sintomatologia respiratoria lieve devono rimanere a casa e contattare il proprio medico curante che valuterà la situazione clinica e le misure terapeutiche da intraprendere.
  2. Per tutti i soggetti asintomatici si raccomanda di utilizzare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:
  • Lavarsi spesso le mani a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
  • Evitare il contatto ravvicinato con persone
    che soffrono di infezioni respiratorie acute
  • Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
  • Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci
  • Non prendere farmaci antivirali né antibiotici,
    a meno che siano prescritti dal medico
  • Pulire le superfici
    con disinfettanti a base di cloro o alcol
  • Usare la mascherina solo se sospetti
    di essere malato o assisti persone malate
  • I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina
    non sono pericolosi
  • Contattare il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse
    e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
  • Gli animali da compagnia non diffondono
    il nuovo coronavirus
  • Qualora non necessario evitare luoghi chiusi e di aggregazione

 

 

Per tutti i Comuni del Veneto valgono le misure igieniche per la prevenzione delle infezioni respiratorie di cui sopra.

 

 

 

 

Per gli Ospedali Riuniti Padova Sud:

 

  1. L’accesso alla struttura ospedaliera è momentaneamente vietato;
  2. Tutta l’attività programmata è tassativamente sospesa (attività chirurgica, donazione, prelievi, attività ambulatoriale ecc.);
  3. A tutto il personale in servizio presso la struttura ospedaliera si dovrà: misurare la temperatura, valutare eventuali sintomi presenti, effettuare il tampone per la ricerca del COVID-19; attendere l’esito del tampone (circa tre ore):
  1. In presenza di sintomi e tampone positivo attivazione del 118 per il ricovero in malattie infettive,
  2. In assenza di sintomi e tampone positivo isolamento ospedaliero (presso il reparto del day surgery),
  3. In assenza di sintomi e tampone negativo isolamento fiduciario presso la propria abitazione o presso l’ospedale (su richiesta del dipendente);
  4. Il personale deve indossare i DPI  prima di eseguire i tamponi ai pazienti;
  5. A tutti i dipendenti deve essere eseguito il tampone e adottata la procedura di cui sopra,
  6. Nel caso il tampone risulti negativo dovrà essere ripetuto dopo due giorni a tutti i dipendenti dei reparti /servizi dove i pazienti dei casi indice sono transitati.
  1. A tutti i pazienti ricoverati dovrà essere eseguito il tampone per la ricerca del COVID -19;
  2. Ai pazienti ricoverati nei reparti non interessati dai percorsi dei casi indice, prima della dimissione dovrà essere effettuato il tampone;
  3. I pazienti ricoverati nei reparti di transito/soggiorno dei casi indice non possono essere dimessi prima del termine del periodo di osservazione;
  4. Tutti gli utenti presenti in ospedale dovranno essere sottoposti a tampone con analogo protocollo previsto per i dipendenti.

 

 

Per l’Ospedale di Mira:

 

Si procederà alla sanificazione degli ambienti di degenza del paziente e alla valutazione degli operatori sanitari che sono venuti a contatto con il paziente, tramite visita e tampone.

La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento della Regione Veneto congiuntamente con le Autorità centrali.

 

Il Prefetto di Padova e il Prefetto di Venezia sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

 

 

Padova, 22 febbraio 2020                          Luca Zaia                                            Roberto Speranza



Data ultimo aggiornamento: 22 febbraio 2020