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Amianto

Con la legge 27 marzo 1992, n. 257 è stata vietata, su tutto il territorio nazionale, la produzione, il commercio, l'estrazione e l'importazione di amianto e dei prodotti che lo contengono.

Adempimenti:

  • per i proprietari di edifici e/o amministratori di condominio: obbligo di censimento della presenza di amianto libero o in matrice friabile negli edifici pubblici, nei locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e nei blocchi di appartamenti (il censimento nelle singole unità abitative private è indicato dal DPR 8/8/94 come facoltativo).

  • per le imprese di smaltimento e/o bonifica:
    • obbligo di conseguimento degli attestati di abilitazione per gli operatori (art. 10 L. 257/92 e art. 10 DPR 8.8.1994) e di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori dei rifiuti per le imprese (art. 30 comma 8 del D.Lgs 22/97, in riferimento al D.M. del 5 febbraio 2004). L’Albo è tenuto presso le Camere di Commercio (per informazioni albo.smaltitori@ve.camcom.it) ;
    • presentazione al Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell’AULSS territorialmente competente del “piano di lavoro” o della “notifica” prima della realizzazione degli interventi di bonifica (art. 250 e 256 D.Lgs. 81/08. Con DGR n. 265 del 15.03.2011 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all’amianto”. Il documento, superando le precedenti indicazioni regionali in applicazione di quanto stabilito dal titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08, prevede forme semplificate di comunicazione all’organo di vigilanza, anche tenendo conto dei casi di urgenza e delle ipotesi di esposizioni sporadiche a debole intensità (ESEDI);
    • invio di una relazione sull’attività di bonifica realizzata, alla Regione ed allo SPISAL dell’AULSS territorialmente competente, entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all’anno di attività, secondo lo schema delineato dall’art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257. 
    • Accordo Conferenza Unificata  n. 5 del 20/01/2016:  Accordo  ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 28/08/1997 n.281, tra il Governo, Regioni, Province,Comuni e Comunità Montane, finalizzato alla completa informatizzazione degli adempimenti previsti  dall'art. 9, della Legge 27/03/1992, n. 257 e dagli art. 250 e 256, del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi e che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.

Atti e documenti


Approfondimenti e reportistica



Data ultimo aggiornamento: 20 giugno 2016