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Contributi per la casa


L'art. 4 "Alloggio" della Legge regionale 2/2003  e ss.mm.ii. disciplina la concessione di contributi a fondo perduto, a favore dei Veneti emigrati e dei loro discendenti fino alla terza generazione che, rientrati nel Veneto, abbiano provveduto, sul territorio regionale, all'acquisto, costruzione o recupero dell'abitazione.

Sono destinatari dei contributi i cittadini veneti emigrati che si siano stabiliti in Veneto dopo un periodo di permanenza all’estero per almeno cinque anni consecutivi, nonché a favore del coniuge superstite e dei discendenti entro la 3^ generazione in linea retta (figli, nipoti, pronipoti) dei predetti soggetti, che si siano stabiliti nel territorio regionale.
Ai fini dell'accesso al contributo, i richiedenti devono aver fissato la residenza in uno dei Comuni del Veneto, con provenienza diretta dall'estero. Al momento della domanda devono inoltre essere residenti in Veneto da non più di quattro anni.
 

I termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo vengono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Con D.D.R. n. 44 del 28 settembre 2012 sono stati approvati le modalità e i criteri di svolgimento delle procedure di controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rese dai beneficiari ai fini dell’ottenimento dei contributi di cui alla L.R. n. 2/2003. Con D.D.R. n. 96 del 10 novembre 2015 è stata modificata la check-list per il controllo sui contributi di cui all’art. 4 della predetta L.R. n. 2/2003, con Allegato A al medesimo decreto.

 

 

 

 

 



Data ultimo aggiornamento: 10 novembre 2020