TURISMO RURALE nelle imprese agricole 2023.

Disposizioni applicative 

La L.R n. 28/2012  Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo, modificata dalla L.R. n. 23/2012, all'Art. 12 bis prevede la riorganizzazione delle attività di Turismo ruraledefinite come:  l'insieme delle attività svolte all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda agricola e in rapporto di connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento di animali.

Con DGR 174 del 24.02.2023 sono state definite le Nuove disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di turismo rurale che ricadono nell'ambito delle seguenti AREE:

  • a) area agricoltura ed enogastronomia: include le attività che concernono la scoperta delle tecniche produttive, la trasformazione dei prodotti primari, i prodotti agricoli tipici e le tradizioni culinarie del territorio regionale;
  • b) area ambiente naturale, paesaggio, aree protette, inclusi i corsi d’acqua e le aree lagunari: include le pratiche culturali, ricreative e di escursionismo nel territorio aziendale, volte alla sua valorizzazione;
  • c) area patrimonio architettonico e culturale: include le iniziative culturali di valorizzazione dell’architettura rurale e gentilizia, quali le Ville Venete e i castelli, dei musei rurali e degli altri beni culturali e architettonici legati alla storia e alla cultura rurale, nella disponibilità dell’impresa agricola.
Possono esercitare attività di turismo rurale le imprese agricole di cui all’art. 2135 del c.c., la cui sede operativa sia ubicata nel territorio della regione del Veneto.
Le attività devono essere finalizzate alla valorizzazione dell’ambiente, della cultura, delle tradizioni e dei prodotti aziendali tipici del mondo agricolo del Veneto e devono essere svolte in rapporto di connessione con le attività agricole svolte dall’azienda.
 
A titolo esemplificativo, ricadono nelle attività di turismo rurale:
 

lett. a) area agricoltura e gastronomia:

  • • visite all'azienda finalizzate alla scoperta delle tecniche produttive, di trasformazione dei prodotti agricoli aziendali, nonché delle principali produzioni tipiche e tradizioni culinarie del Veneto e svolte in connessione con le produzioni agricole ottenute in azienda (ad es. visita agli allevamenti e/o alle coltivazioni aziendali; illustrazione dei processi produttivi e di trasformazione dei prodotti agricoli aziendali); 

lett. b) area ambiente naturale, paesaggio e aree protette.  Tali attività sono svolte nell'ambito dell'azienda agricola: 

  • • svolgimento di attività culturali, ricreative e di escursionismo finalizzate alla valorizzazione aziendale e, qualora azienda agrituristica, anche alla visita del territorio e dell’ambiente naturale in cui questa è collocata;
  • • turismo equestre (art. 1 comma 2 - L.R. n. 9/2018) ed attività di supporto a questo associate, svolte attraverso l’utilizzazione dei beni strumentali aziendali;
  • • attività di supporto alle attività di cicloturismo (art. 6 comma 4 - L.R. n. 35/2018);

Qualora l'azienda sia riconosciuta per attività agrituristiche di somministrazione e/o alloggio, le attività di cui alla lettera b) possono essere svolte anche al di fuori dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L.R. n. 28/2012 e s.m.i.

lett. c) area patrimonio architettonico e culturale:

  • • visite aziendali ed iniziative culturali finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione dell’architettura rurale e gentilizia (es.: ville venete e castelli, corti rurali, casoni, mulini, etc.), dei musei rurali e degli altri beni culturali e architettonici, nella disponibilità dell’azienda agricola e legati alla storia e alla cultura rurale del Veneto.
 
 
NOTA:    NON SONO attività di TURISMO RURALE, le seguenti:  
  • - le attività di somministrazione di pasti e/o spuntini e/o di alloggio, previste all’art. 5 comma 1 della L.R.n.28/2012, in quanto sono consentite solo nelle aziende AGRITURISTICHE riconosciute;
  • - le attività svolte nelle aziende vitivinicole e olivicole di degustazione delle produzioni vinicole e olivicole aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, di cui all’art.12 quater della L.R.28/2012, in quanto sono attività di ENOTURISMO e/o di OLEOTURISMO svolte in ottemperanza alle specifiche disposizioni previste dal Decreto MIPAAFT del 12 marzo 2019 “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica” e dal Decreto MIPAAF 26 gennaio 2022 “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica”;
  • - le attività svolte esclusivamente dalle FATTORIE DIDATTICHE di cui all'art.12 ter della L.R.n.28/2012:  le attività ludico–didattiche–educative;  le attività rivolte alle scuole di ogni ordine e grado; le attività didattico-informative svolte a carattere continuativo ed organizzate in più incontri (es. corso di riconoscimento e utilizzo erbe officinali) rivolti ad uno stesso gruppo di persone.
 

Ulteriori informazioni:

Normativa: 

  • Legge regionale n.28/2012
  • DGR n. 174 del 24/03/2023:
  • Allegato A -"Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di turismo rurale da parte delle imprese agricole";
  • Allegato B - Schema-tipo di "Comunicazione ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'esercizio delle attività di turismo rurale"
  • Allegato C - Schema-tipo di "Relazione tecnica";
  • Allegato D - Schema-tipo di "Segnalazione Certificata di Inizio Attività Unica per il riconoscimento, classificazione ed esercizio dell’attività di agriturismo nonché per il riconoscimento ed esercizio dell’attività di turismo rurale”

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Data ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2024