Denominazioni aggiuntive: 
Ospitalità diffusa 
Alloggio turistico diffuso

Si riassumono, in forma non esaustiva, le principali caratteristiche dell'Ospitalità diffusa, rimandando gli approfondimenti alla Normativa di riferimento.  


Presentazione

L'ospitalità diffusa rappresenta una forma di organizzazione, gestione, promozione e commercializzazione di un'offerta turistica articolata -non solo ricettiva - in un particolare contesto ambientale e abitativo delle aree di montagna e del sistema turistico tematico "Pedemontana e colli" e del sistema turistico tematico "Po e suo Delta", in quanto é costituita da una rete fra strutture ricettive ed altre tipologie di imprese che offrono servizi turistici diversi e aggiuntivi: dalla somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, ecc.), alle agenzie immobiliari o agenzie di viaggio, ad altre imprese anche complementari alla strutturazione dell'offerta turistica del territorio interessato (impianti di risalita, bici-grill, ecc.).
Rappresenta una formula di ospitalità alternativa ed innovativa, che permette al turista di vivere il quotidiano per scoprire i ritmi, i tempi e i modi del vivere in montagna insieme agli stessi residenti.

Aggregazione di imprese
L'aggregazione che intende usufruire della denominazione "Ospitalità diffusa" dovrà avere, tra i propri aderenti, almeno due strutture ricettive - per un minimo di 15 posti letto- e un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Le forme di aggregazione sono quelle previste dalle norme vigenti tra le quali anche le associazioni temporanee, appositamente costituite per la realizzazione di un progetto comune.

Utilizzo della denominazione "Ospitalità diffusa" 
Ai fini del riconoscimento dell'utilizzo della denominazione "Ospitalità diffusa" il consorzio di imprese o un'altra forma associativa, dovrà presentare alla Regione, la domanda di attribuzione della denominazione unitamente all'atto costitutivo e statuto da cui risultino i requisiti e i criteri per il riconoscimento. 
L'aggregazione che utilizza la denominazione aggiuntiva Ospitalità diffusa, può individuare e utilizzare un segno distintivo e/o un claim caratterizzanti la propria offerta turistica.
Le aggregazioni riconosciute dalla Regione, potranno aderire all'Organizzazione di Gestione della Destinazione eventualmente costituita ai sensi della deliberazione n. 2286/2013 nel territorio di pertinenza.

Si evidenzia che ogni singola struttura ricettiva, appartenente all’ospitalità diffusa, rimane disciplinata dalla legislazione regionale vigente e i titolari delle singole strutture ricettive rimangono responsabili della conduzione dei servizi forniti dalle stesse, nonché sono responsabili della comunicazione dei dati statistici ISTAT sugli arrivi e permaneza ospiti, di cui all'art. 13 della LR11/2013.    


Alloggio turistico diffuso (art. 28 bis) 
Qualora l’ospitalità diffusa di cui all’articolo 28 riguardi una pluralità di alloggi turistici o di altre strutture ricettive complementari, è consentita, in alternativa, la denominazione di alloggio turistico diffuso.


Normativa di riferimento
- Articoli 28 e 28 bis della L.R. n. 11/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1388 del 16.09.2020; 

 



Data ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2021