Oleoturismo 

Per «oleoturismo» si intende "l'insieme delle attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione".

1. Il Decreto MIPAAF 26 gennaio 2022 definisce gli indirizzi e le linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni olivicole del territorio, per l'esercizio dell'attività oleoturistica, ai sensi dell'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. L'attività oleoturistica, di cui all'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, é considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del codice civile.

3. Coerentemente con la definizione di «oleoturismo», sono considerate attività oleoturistiche, ai fini del presente decreto, le seguenti attività svolte nei luoghi di produzione e/o trasformazione:

a) le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio in genere;

b) le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;

c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, aventi i requisiti e gli standard di cui all'art. 2, commi 1 e 2, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non potendo prefigurarsi l'erogazione di un servizio di ristorazione.

4. Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l'attività oleoturistica, continueranno ad applicarsi altresi' le disposizioni regionali nelle relative materie.

 

Normativa

Decreto MIPAAF 26 gennaio 2022 "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica".

 

NOTA: la modulistica SCIA per l'avvio delle attività di oleoturismo é idisponibile nel portale Impresainungiorno.gov.it del Comune di riferimento; accedere attraverso SPID e seguire il percorso: agricoltura/attività correlate/oleoturismo.   Per i Comuni in provincia di Treviso, la SCIA deve essere gestita attraverso il portale "UNIPASS".

Per ulteriori informazioni:

Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale

​U.O. Programmazione delle attività promozionali delle produzioni regionali d’eccellenza e di
internazionalizzazione delle imprese
041.279.2782  - Scudeller Alessandra:    alessandra.scudeller@regione.veneto.it
041.279.5493  - Silvio Pino:    silvio.pino@regione.veneto.it

 

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Data ultimo aggiornamento: 01 febbraio 2023