Alloggi galleggianti

 

Si delineano in maniera non esaustiva, le principali caratteristiche di questa tipologia di struttura ricettiva, di cui alla L.R. 11/2013 art. 27ter e DGR n. 993 del 6 luglio 2018.

Definizione
Gli alloggi galleggianti saldamente assicurati in modo permanente alla riva o all'alveo di fiumi e canali. E' una nuova tipologia di struttura ricettiva che si distingue sia dalle strutture ricettive alberghiere, all'aperto, complementari, sia dalle attività ricettive connesse al settore primario (agriturismo. ittiturismo).

Apertura
La struttura ricettiva viene classificata in un'unica categoria, come definito dalla delibera regionale. I titolari possomo scegliere dotazioni e attrezzatture che ritengono adeguate alla loro offerta turistica.
L'immobile deve avere una destinazione turistico ricettiva.

Obblighi


Requisiti
 L'ambito naturale in cui realizzare gli alloggi galleggianti è individuato dallo strumento urbanistico comunale.
Gli ambiti naturali, individuati dai Comuni, possono prevedere al massimo 8 alloggi galleggianti per struttura ricettiva.
Ogni alloggio galleggiante è ubicato in una autonoma unità immobiliare con un proprio indirizzo ed un proprio numero civico.

Caratteristiche
L'unità abitativa è costituita da almeno una stanza da letto e da un bagno.
La struttura può avere, al massimo, 8 posti letto, distribuiti in una o più unità abitative.
Il numero massimo ipotizzabile di unità abitative per ogni struttura è pari ad otto unità abiative, ciascuna composta da una sola stanza con un letto.

Normativa di riferimento
Articolo 27 ter della l.r. n. 11/2013
DGR n. 993 del 6 luglio 2018

DGR n. 1101 del 6 settembre 2022

 

 



Data ultimo aggiornamento: 19 settembre 2022