Soggetti esclusi

Sono esclusi dall'IRAP:

  1. gli organismi di investimento collettivo del risparmio, ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile.
  2. i Fondi pensione, di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124;
  3. i Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) di cui al D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 446/1997;
  4. i lavoratori dipendenti;
  5. i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co e co.co.pro) e i titolari di 'altri redditi di lavoro autonomo" non derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'art. 53, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (es. l'utilizzazione da parte dell'autore delle opere d'ingegno);
  6. coloro che conseguono redditi di natura occasionale, sia d'impresa che di lavoro autonomo, di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) e l), del D.P.R. n. 917/1986;
  7. i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 917/1986 residenti nel territorio dello Stato con volume d'affari annuo non superiore a € 7.000,00; tale esclusione opera sempreché tali produttori non abbiano rinunciato al regime di esonero ai fini IVA e non svolgano altre attività rilevanti ai fini IRAP;
  8. i soggetti sottoposti a procedura fallimentare (fallimento e liquidazione coatta amministrativa) senza esercizio provvisorio dell'impresa;
  9. i contribuenti che posso aderire, a partire dall'1° gennaio 2012, al nuovo regime dei minimi recentemente introdotto, dall'art. 27, comma 1, 2  del D.L. n. 98/2011.

Le informazioni e gli eventuali allegati contenuti nella presente pagina non assumono carattere di documentazione ufficiale. Per maggiori informazioni di dettaglio, relative al tributo, si rinvia, pertanto, al sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.



Data ultimo aggiornamento: 08 gennaio 2014