Modalità di versamento

Le modalità e i termini di versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF differiscono a seconda che l'addizionale da versare sia stata determinata: 
- in sede di conguaglio di fine anno dei redditi di lavoro dipendente o assimilati;
- in sede di cessazione durante l'anno del rapporto di lavoro produttivo di redditi di lavoro dipendente o assimilati: in questo caso;
- nell'ambito della dichiarazione dei redditi presentata con il modello UNICO PF (compreso il modello "MINI");
- nell'ambito della dichiarazione dei redditi presentata con il modello 730.

Per il versamento dell'addizionale determinata nel modello UNICO PF (compreso il modello "MINI") l'obbligo di tale adempimento spetta direttamente al contribuente, mentre in tutti gli altri casi tale obbligo è in capo al sostituto d'imposta.

L'addizionale regionale all'IRPEF rientra nella disciplina dei versamenti unificati di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il relativo versamento deve quindi avvenire con il modello F24:
- tramite procedure telematiche, per i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 37, comma 49 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- ovvero, non ricorrendo tale obbligo, presentando il modello F24 cartaceo presso gli sportelli delle banche, degli uffici postali o degli Agenti della Riscossione.

L'addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi non va versata, né rimborsata o compensata, se di importo non superiore a euro 12. Tale limite, tuttavia, non si applica alle ritenute effettuate dai datori di lavoro.

Le informazioni e gli eventuali allegati contenuti nella presente pagina non assumono carattere di documentazione ufficiale. Per maggiori informazioni di dettaglio, relative al tributo, si rinvia, pertanto, al sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.



Data ultimo aggiornamento: 07 gennaio 2014