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Il Tributo
 

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (di seguito denominato Tributo) è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 con il fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero degli stessi.
 

Si tratta di un tributo 'speciale': significa che esso è istituito per uno scopo particolare da realizzare mediante l'impiego del relativo gettito che rimarrà vincolato quanto alla sua destinazione.


Il Tributo è dovuto alla Regione. Il gettito di tale tributo deve affluire in un apposito fondo destinato a favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero di materia e di energia. A beneficiare di questo fondo sono ammessi con priorità i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche.

Il medesimo fondo deve servire per realizzare la bonifica di suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate,nonché ad istituire aree naturali protette e provvedere alla loro manutenzione. L'impiego delle risorse è disposto dalla Regione nell'ambito delle destinazioni sopra indicate.

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Riferimenti normativi:
  • Art. 3, commi dal 24cal 31 e 41, Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e s.m.i.
  • Art. 34 Legge 28 dicembre 2015, n. 221
  • Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i.


Data ultimo aggiornamento: 28 dicembre 2016