Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacieAVVISO! Si segnala che a partire dal 01.12.2017 NON saranno più attivi i sotto elencati c/c postali:
Pertanto, tutti i versamenti riferiti alle Tasse sulle concessioni regionali dovute a seguito del rilascio delle concessioni per l’apertura e l’esercizio di farmacie, dovranno essere effettuati con bonifico nel sotto indicato conto di tesoreria regionale:
farmacie
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera m) Nota: La tassa è riferita non soltanto alle concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche alle concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari. La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'articolo 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso Comune. La tassa non è dovuta nel caso di traferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato articolo 109 e dell'articolo 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706. La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie leggittime e previlegiate. Analogamente la tassa annuale è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'articolo 369 del suddetto T.U. La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'articolo 116 del citato T.U. Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 129 del citato T.U. né nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio. Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Sevizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833). Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza. Oltre alla tassa di concessione i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie nella seguente misura: farmacie nei comuni
I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1107, nella seguente misura: farmacie non rurali
Le tasse ed il contributo, calcolati in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, vanno corrisposti entro il 31 gennaio di ciascun anno. Bonifico bancario sul sottoindicato conto di tesoreria regionale : UNICREDIT S.P.A. IBAN: IT 41 V 02008 02017 000100537110 La causale dovrà riportare i seguenti elementi: "Concessione n. _______ Tassa CC.RR. anno __________" |
Data ultimo aggiornamento: 23 novembre 2017