Agenzie pratiche auto
Riscossione tassa auto e assistenza tecnico-giuridica al contribuente.


Con D.G.R. n. 289 del 16 marzo 2021 è stato approvato il nuovo schema di convenzione per
l'assistenza in materia di tasse automobilistiche al contribuente da parte delle agenzie di pratiche auto.

Le agenzie di pratiche auto del Veneto, autorizzate all'attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto n 1991, n. 264 e riscossori della tassa automobilistica
tramite il Sistema “PagoPA”, possono chiedere di essere autorizzate all'attività di assistenza al
contribuente presentando istanza di adesione alla Regione utilizzando l’apposito modello scaricabile
da questa pagina.

La richiesta di adesione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale
rappresentante dell'Agenzia con firma autografa o digitale valida ai sensi degli artt. 20 e 65 del d.lgs.
n. 82/2005 dovrà essere inviata, anche per il tramite del Polo Telematico di appartenenza, tramite
posta elettronica certificata in formato non editabile (preferibilmente pdf) all'indirizzo
risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it, unitamente alla seguente documentazione:

  • modello Allegato 1 all’istanza, anch'esso debitamente compilato e sottoscritto, attraverso il quale si
  • nomina il legale rappresentante/titolare dell’Agenzia a Responsabile del trattamento di dati
  • personali;
  • copia del provvedimento di autorizzazione provinciale all’attività di consulenza ex lege n. 264/1991;
  • copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

La nuova convenzione avrà validità dalla data di autorizzazione regionale (decreto dirigenziale di
competenza del Direttore della Direzione Finanza e Tributi) al 31 dicembre dell’anno di riferimento
(in sede di prima applicazione, al 31.12.2021) e sarà tacitamente prorogata di anno in anno in assenza
di revoca o recesso espressi della Regione.

La richiesta di adesione è soggetta ad imposta di bollo di euro 16,00 ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n.
642; l’Agenzia aderente dovrà pertanto procedere obbligatoriamente, prima dell’invio alla Regione
della richiesta di adesione, al suo assolvimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Prima di presentare istanza di adesione si raccomanda un'attenta lettura della convenzione e
dell’istanza, con particolare riguardo agli obblighi e alle responsabilità che ne conseguono.

Scarica la documentazione:

 



 

 



Data ultimo aggiornamento: 23 marzo 2021