Navigazione Navigazione

FAQ sui bandi inerenti la Pratica sportiva

FAQ
Di seguito sono elencate le domande più frequenti poste dai soggetti pubblici e privati che presentano richiesta di sostegno finanziario alla Regione del Veneto, con riferimento ai procedimenti attivati ai sensi della L.R. n. 8/2015 di competenza della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
 

AMBITI GENERALI DI INTERVENTO

1) Quali sono le modalità di accesso ai finanziamenti?

Secondo l’art. 10. Capo I del Titolo III “Interventi a favore delle sport” la Giunta regionale concede i contributi secondo 2 principali modalità: a) seguito di apposito Bando Pubblico e b) a mezzo di erogazione diretta per interventi urgenti o per iniziative di particolare rilevanza. I limiti per questo tipo di intervento sono individuati nel Piano esecutivo annuale per lo sport.

2) I Bandi regionali vengono approvati ogni anno?

Attraverso il Piano esecutivo annuale per lo Sport ogni anno la Giunta regionale individua le risorse e gli ambiti di intervento, sulla base di tale individuazione è possibili attivare le procedure per la pubblicazione dei relativi Bandi.

3) Alle domande di partecipazione ai Bandi regionali di accesso ai contributi va applicata l’Imposta di Bollo?

A decorrere dall’anno 2019 è entrato in vigore il comma 646. Della L. 145/2018 (Finanziaria 2019) che ha esteso anche alle Associazioni Sportive Dilettantistiche ed alle Società Sportive Dilettantistiche non a scopo di lucro, iscritte nel registro del CONI, l'esenzione dall'Imposto di Bollo .
Solo le Società e/o Associazioni non iscritte al Registro del CONI continuano ad avere l’obbligo di assolvere a tale imposta.

4) I privati cittadini possono accedere ai Bandi pubblicati ai sensi della L.R. 8/2015 ?

La Legge regionale n. 8/2015 non prevede la possibilità di accesso ai contributi da parte di singoli cittadini. I soggetti beneficiari possono essere solamente “persone giuridiche” quali Società Sportive Dilettantistiche non a scopo di lucro, Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti locali, Coni, Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva ecc.

5) I contributi regionali possono essere concessi anche in caso di iniziative che comportano un utile per la Società?

Di norma i Bandi regionali attivati per promuovere la pratica sportiva non contemplano la possibilità di intervenire finanziariamente, qualora l’attività oggetto di domanda comporti un utile per la Società. Al fine di valutare la misura economica dell’intervento oltre ai criteri di volta in volta individuati nel Bando di riferimento l’amministrazione agisce nei limiti del disavanzo economico, sia in fase di assegnazione del contributo che nella fase di rendicontazione e liquidazione dello stesso.

6) L’Associazione e/o Società Sportiva che non dispone di una casella di posta certificata può comunque inviare la domanda e/o altre comunicazioni all’indirizzo istituzionale di Posta Elettronica Certificata (PEC)?

Qualora il soggetto non disponga di una casella di Posta Elettronica Certificata può inviare la domanda di accesso al Bando o altra documentazione da un indirizzo mail, non certificato, all’indirizzo istituzionale “Beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it “, a condizione che alla comunicazione sia contestualmente allegata copia del documento di identità in formato PDF del legale rappresentate della società. Qualora questo tipo di invio non andasse a buon fine il soggetto riceve un messaggio di ripudio ovvero di mancata presa in carico della comunicazione e/o domanda da parte del sistema di "protocollo generale" della regione del Veneto.
In alternativa è possibile effettuare trasmissioni utilizzando indirizzi PEC non direttamente intestati al soggetto che presenta la domanda. In questo caso è necessario che chi effettua l’invio sia stato delegato e nell’oggetto della trasmissione deve essere specificato che la documentazione è inviata per conto della Società e/o Associazione Sportiva, anche in questo caso è opportuno allegare la copia del documento di identità del legale rappresentante della Società che partecipa al Bando.

7) A cosa servono le schede beneficiari?

L’Amministrazione per poter procedere al pagamento dei finanziamenti/contributi concessi ha la necessità di acquisire i dati anagrafici e la posizione fiscale del soggetto richiedente.
A tal fine sono stati predisposti dei modelli di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Per la corretta compilazione si consiglia di prendere visione del video pubblicato sul canale youtube al seguente indirizzo: https://youtu.be/1kuhCIZnHi4

8) Che validità hanno le schede beneficiari?

Le autocertificazioni, così come i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata (es. data e luogo di nascita). Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

9) Quando devono essere inviate?

Di norma sono richieste nel momento in cui il soggetto presenta la documentazione probatoria delle spese sostenute (rendiconto). Vanno sempre presentate qualora durante il procedimento si verifichino cambiamenti ai dati in esse contenuti (es. conto corrente bancario nella scheda dati anagrafici).



AZIONI SPECIFICHE

 

1) Quali sono i soggetti che possono accedere al Bando a favore della pratica sportiva per gli atleti con disabilità (art. 16 – L.R. 8/2015)?

Possono accedere ai contributi regionali i soggetti individuati nella L.R. 8/2015, all’art. 10, comma 2, lettere b), c) e d) riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
Sulla base delle risorse finanziarie a disposizione la Giunta regionale attraverso il Bando può individuare, con delle limitazioni, i soggetti che possono avere accesso a tali contributi. Nell’ultimo triennio i Bandi emessi sono stati rivolti ai seguenti soggetti:
- associazioni con personalità giuridica, nonché associazioni prive di personalità giuridica, costituite da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda, con sede legale e/o operativa in Veneto e dai cui statuti o atti costitutivi si evinca la finalità sportiva;
- società sportive di capitali di cui all’art. 90, comma 17, lett. c) della L. 27/12/2002, n. 289 costituite da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda con sede legale e/o operativa in Veneto;
- iscritti al registro del CONI
- affiliati ad una Federazione Sportiva Paralimpica e/o ad una Disciplina Sportiva Paralimpica e/o ad un’Ente di Promozione Sportiva Paralimpico.

2) Una società e/o Associazione che non ha fra i suoi iscritti atleti con disabilità può partecipare al Bando riservato per gli atleti con disabilità?

La società che non ha fra i sui iscritti atleti con disabilità, anche se organizza iniziative aperte anche a quest’ultimi atleti, non può concorrere al Bando dedicato. Tutti i criteri di valutazione e di formazione delle graduatorie sono finalizzati a promuovere l’iscrizione e la prosecuzione di attività sportive, anche a livello agonistico, da parte di questa tipologia di atleti.

3) Le società con sede legale fuori Regione possono partecipare al Bando avviato ai sensi della L.R. 8/2015 – art. 16?

Qualora da Statuto e/o Atto costitutivo si rilevi che la società con sede legale in altre regioni d’Italia abbia una sede operativa in Veneto, è possibile ritenere ammissibile la partecipazione. La valutazione dell’istanza finalizzata all’assegnazione di punteggi utili per la formulazione della graduatoria terrà comunque conto dei soli atleti iscritti alla società con residenza e pratica sportiva nel territorio Veneto.

4) L’iscrizione al Registro del CONI è sempre requisito fondamentale per la partecipazione ai Bandi attivati ai sensi della L.R. 8/2015?

Il requisito di iscrizione al registro del Coni non è un requisito imposto dalla Legge regionale. Tale requisito può però essere fondamentale per l’accesso ai contributi regionali, qualora sia stato previsto nel Bando che da avvio al procedimento. Per quanto attiene il Bando di cui all’art. 16 della L.R. 8/2015 – Contributi per la pratica sportiva degli atleti con disabilità sono requisiti fondamentali di ammissibilità:
- l’iscrizione al registro del CONI
- l’Affiliazione ad una Federzione Sportiva Paralimpica e/o ad una Disciplina Sportiva Paralimpica e/o ad un’Ente di Promozione Sportiva Paralimpico.

5) Qual è la natura del contributo assegnato ai sensi della L.R. 8/2015 – art. 16 ? In quale misura viene erogato?

Il contributo è a fondo perduto. E’ destinato a sostenere le spese per l’ordinaria gestione delle attività sportive, per l’organizzazione e/o la partecipazione a manifestazioni sportive quali: campionati, coppe e/o tornei, esclusivamente sostenute per l’attività sportiva da parte di atleti con disabilità, ed è riconosciuto entro un valore minimo e massimo assegnabile alla singola associazione/società sportiva come individuato nel Bando annuale di riferimento.

6) Nella predisposizione del Piano Economico delle attività che tipo di autofinanziamento viene considerato neutro ovvero negativo nel calcolo del disavanzo?

Le associazioni sportive dilettantistiche recuperano i fondi per finanziare la loro attività in vari modi, nella compilazione del Piano Economico vengono individuate le voci di entrate che rilevano ai fini del calcolo del disavanzo. La quota di entrate che viene ritenuta neutra è quella derivante da eventuali contributi ulteriori, richiesti ai soci dal consiglio direttivo dell'associazione, per fare fronte ai costi di gestione e/o organizzazione di eventi.



Data ultimo aggiornamento: 04 novembre 2019