Riconoscimento dell’equivalenza dei titoli conseguiti ai sensi del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’Area Sanitaria afferenti alle Professioni Sanitarie della Prevenzione e delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche
Nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 13/09/2022 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza, secondo quanto previsto dal DPCM 26 luglio 2011, dei titoli conseguiti ai sensi dell’ordinamento previgente, alle attuali lauree afferenti alle professioni di:
- TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (Decreto Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 58)
- ASSISTENTE SANITARIO (Decreto Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 69)
- INFERMIERE (Decreto Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n.739)
- INFERMIERE PEDIATRICO (Decreto Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 70)
- OSTETRICA/O (Decreto Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 740)
Scarica l’AVVISO PUBBLICO
Scarica il DPCM 26 luglio 2011
Che cos’è il riconoscimento dell’equivalenza?
È un procedimento attraverso il quale un titolo del pregresso ordinamento può essere riconosciuto equivalente alle odierne lauree, ai fini dell’esercizio professionale, sia subordinato che autonomo.
Quali sono gli effetti e le finalità del riconoscimento dell’equivalenza?
Il riconoscimento dell’equivalenza è effettuato ai soli fini dell’esercizio professionale, sia subordinato che autonomo; non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro già instaurati al momento del riconoscimento, nonché sul relativo trattamento economico.
Come si avvia la procedura di riconoscimento dell'equivalenza?
La procedura per il riconoscimento dell’equivalenza si avvia su istanza dell’interessato.
Quali sono i titoli ammissibili alla procedura di valutazione di riconoscimento dell’equivalenza?
I titoli che possono essere ammessi alla valutazione, ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999 e non devono essere già stati dichiarati equipollenti al titolo universitario dalla normativa vigente.
A chi va presentata l’istanza di riconoscimento dell’equivalenza?
La domanda di riconoscimento dell'equivalenza deve essere inoltrata alla Regione o Provincia autonoma che ha formalmente autorizzato e svolto sul proprio territorio il corso, al termine del quale è stato conseguito il titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell'equivalenza.
Che differenza c’è tra equivalenza ed equipollenza di un titolo?
Mentre il riconoscimento dell’EQUIPOLLENZA di un titolo ad un altro è sancito da una norma nazionale o regionale, il riconoscimento dell’EQUIVALENZA di un titolo ad un altro titolo è subordinato ad una procedura di valutazione del singolo caso concreto, si realizza in presenza di determinati requisiti, ed avviene su istanza dell'interessato.
Quali sono i titoli equipollenti alle odierne lauree afferenti alle professioni sanitarie di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro-Assistente Sanitario- Infermiere- Infermiere pediatrico- Ostetrica/o?
Normativa sull’equipollenza dei titoli.
Come avviene la valutazione dell’istanza?
Ogni Regione ha unicamente il compito di effettuare l’istruttoria delle istanze pervenute.
Ogni valutazione - anche relativa al punteggio - viene effettuata dalla CONFERENZA DI SERVIZI indetta dal Ministero della Salute.
Quando può essere disposto un percorso di “compensazione formativa”?
Qualora il titolo e l’esperienza lavorativa non consentano di raggiungere il punteggio previsto per il riconoscimento dell’equivalenza, la Conferenza di Servizi ed il Ministero della Salute potranno disporre l’effettuazione di un percorso di compensazione formativa universitario secondo quanto previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca n. 1013 del 19 marzo 2014 (Scarica il DM n. 1013 del 19 marzo 2014).
Chi rilascia il decreto finale?
Il decreto di riconoscimento dell’equivalenza è rilasciato dal Ministero della Salute.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione è possibile presentare una o più domanda/e in relazione alla singola figura professionale d’interesse, di partecipazione alla procedura per il riconoscimento dell’equivalenza del/i titolo/i posseduto/i ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA ON-LINE (vedi Accesso alla piattaforma informatica).
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (scadenza 12 novembre 2022, ore 14.00).
La domanda di riconoscimento va presentata se il corso di formazione è stato autorizzato dalla Regione del Veneto o da altri Enti pubblici preposti allo scopo, e se il titolo è stato conseguito presso un ente/istituto presente nel territorio del Veneto.
Accesso alla piattaforma informatica
Per accedere alla piattaforma on line è necessario entrare nella sezione dedicata al Riconoscimento Equivalenza del portale concorsi della Regione Veneto.
Si raccomanda l’utilizzo del browser Chrome o Mozilla Firefox.
1. Collegati quindi cliccando sul seguente link diretto: https://concorsi.sigmapaghe.com/wconc009.pgm?task=setCook&smurfid=&Azien1=281&Regio1=5
2. Registrati e procedi con l’ “attivazione utente” cliccando su “LOGIN”;
3. compila la sezione “LOGIN CON CODICE FISCALE” (ATTENZIONE: non effettuare il login con ente/matricola);
4. scarica e leggi attentamente i documenti in formato PDF presenti nella prima schermata che contengono:
- l’Avviso Pubblico con gli Allegati e l’Appendice,
- la Guida per la registrazione e la compilazione della domanda on line.
Compilazione della domanda
La domanda di riconoscimento dell’equivalenza deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio on-line https://concorsi.sigmapaghe.com/wconc009.pgm?task=setCook&smurfid=&Azien1=281&Regio1=5 compilando le diverse maschere in ogni parte corredandole di tutti gli allegati richiesti.
Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda, il sistema informatico non permetterà più l’accesso alla procedura.
La data di presentazione della domanda di riconoscimento dell’equivalenza è certificata dal sistema informatico e verrà inviata via mail (all’indirizzo indicato in sede di registrazione) a conclusione della procedura.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione Chrome o Firefox che supporti ed abbia abilitati Javascript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Documenti da allegare
Per la formulazione della domanda è necessario predisporre i seguenti documenti in formato PDF da caricare on-line:
- titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento dell’equivalenza (allegare copia nella sezione Allegato A);
- programma del corso (allegare copia nella sezione Allegato B nel caso sia stato conseguito presso ente formativo privato);
- eventuali dichiarazioni/attestazioni riguardanti l’esperienza lavorativa:
dichiarazione esperienza lavorativa subordinata c/o ente pubblico;
attestazione lavoro subordinato privato (caricare documento nella sezione Allegato C1)
attestazione lavoro autonomo (caricare documento nella sezione Allegato D)
- documento di identità in corso di validità;
- marca da bollo da euro 16,00.
Al termine dell’immissione di tutti i dati e i documenti richiesti sarà generato il riepilogo delle informazioni inserite, che dovrà essere stampato e sottoscritto con firma autografa. In un’apposita sezione (allegato E) dovrà essere apposta la marca da bollo da € 16,00. Suddetta documentazione opportunamente sottoscritta e completa di marca da bollo dovrà essere scansionata e allegata per l’acquisizione nella piattaforma.
Assistenza per la compilazione della domanda
Assistenza alla compilazione della domanda potrà essere richiesta tramite mail, che dovrà essere inviata al seguente account: equivalenzatitoli.sanita@regione.veneto.it
Potrà essere fornita risposta entro 4 giorni dalla ricezione della richiesta, attenzione quindi alla data di termine per la compilazione e presentazione della domanda on line.
Per la presentazione della domanda possono essere chieste informazioni via telefono o tramite posta elettronica anche agli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) .
Normativa sull’equipollenza dei titoli:
D.M. 27-7-2000 (Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2000, n. 191) “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”, come integrato dal D.M. 3-11-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28/11/2011) “Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”.
D.M. 27-7-2000 (Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195) “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di Assistente sanitario ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”.
D.M. 27-7-2000 (Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2000, n. 191) “Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”.
D.M. 27-7-2000 (Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2000, n. 195) “Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere pediatrico ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”.
D.M. 27-7-2000 (Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2000, n. 195) “Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di ostetrica/o ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”.
Data ultimo aggiornamento: 18 ottobre 2022