Anagrafi zootecniche

 

Modello 4


IL MODELLO 4 è’ il documento che accompagna gli animali allevati quando vengono movimentati e contiene le informazioni relative alla identificazione della struttura da cui partono gli animali e degli animali (parte A), le dichiarazioni per il macello riguardo ai trattamenti farmacologici o con sostanze vietate (parte B), la destinazione (parte C), i dati del trasportatore (parte D) e l’attestazione sanitaria del veterinario ufficiale relativa allo stato sanitario dell’allevamento e dei capi (parte E).

Dal 2 settembre 2017, il modello 4 deve essere compilato solo in formato elettronico, con le modalità previste dal decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016. In attesa della completa de-materializzazione del documento è necessario stamparne comunque una copia, che accompagna gli animali durante il trasporto.

LA COMPILAZIONE ONLINE: Deputato alla compilazione: l’allevatore o suo delegato. Prerequisito è che la struttura e gli animali siano regolarmente registrati nel sistema informatico di riferimento.
Per le movimentazioni di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini, il modello 4 deve essere compilato in Banca Dati Regionale, secondo le regole consolidate di funzionamento dell’anagrafe zootecnica regionale; per la richiesta accesso e le modalità di compilazione si rimanda alle sezioni modulistica e manualistica del sito www.crev.it. Per le movimentazioni di equidi si rimanda alle note del Servizio Veterinario regionale del Veneto prot. n. 18303 del 10/05/2019 e prot. n. 370368 del 05/09/2017. In questo caso il modello IV elettronico deve essere compilato direttamente in Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica (https://www.vetinfo.it/), presso la quale è attivo un help desk telefonico al numero verde 800 08 22 80 che risponde dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 20 sulle modalità di accesso alla BDN.
Analogamente, per le movimentazioni di avicoli il modello IV elettronico dovrà essere compilato direttamente in BDN.

(STAMPA)

RIFERIMENTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI

Regionali




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Si precisa che laddove gli atti non rimandino a link ufficiali (G.U., Bur, siti istituzionali) non costituiscono testi ufficiali, per i quali si deve fare riferimento agli atti originali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto o eventualmente depositati presso le strutture competenti.

 



Data ultimo aggiornamento: 11 settembre 2019