L'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003

“ACCORDO tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sugli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio” (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 51 del 3.3.2003)
L’Accordo  [pdf 1,2MB] definisce i principi generali e i parametri essenziali da un punto di vista igienico ambientale, valevoli in tutto il territorio nazionale, rinviando alla normativa regionale gran parte delle definizioni strutturali e gestionali.

Elementi più significativi dell’Accordo:

  • La classificazione delle piscine in categorie e gruppi secondo un rigoroso criterio giuridico;
  • L’individuazione delle figure professionali che devono essere presenti presso ciascuna piscina in relazione alle diverse responsabilità (definite dall’Accordo come “dotazione di personale”);
  • I controlli esterni (di competenza delle Aziende ULSS);
  • I controlli interni (a carico del gestore) con introduzione del principio dell’AUTOCONTROLLO;
  • La previsione di un sistema sanzionatorio;
  • I requisiti igienico- ambientali (caratteristiche delle acque, condizioni termoigrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche, prodotti consentiti per il trattamento dell’acqua).


Data ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2013