Farmaco veterinario

La cura delle malattie degli animali riconosce nell’utilizzo del farmaco veterinario uno strumento indispensabile per il ripristino delle condizioni fisiologiche e per il benessere degli animali. Mentre per la cura delle patologie degli animali d’affezione l’attenzione viene rivolta essenzialmente all’efficacia del principio attivo utilizzato, nelle terapie per gli animali destinati a produrre alimenti o ad essere essi stessi alimenti per l’uomo, va tenuto in grande considerazione il rispetto dei periodi di sospensione.
Per periodo di sospensione o tempo di sospensione o periodo di carenza si intende un lasso di tempo sufficientemente lontano dalla somministrazione, tale da garantire che il farmaco utilizzato non permanga come residuo nelle derrate alimentari. La durata del tempo di sospensione è legata essenzialmente al tipo di farmaco impiegato, al metabolismo della specie animale a cui viene somministrato e alla via di somministrazione impiegata.


(STAMPA)

RIFERIMENTI GIURIDICO/AMMINISTATIVI

Comunitari

  • Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 06.05.2009: che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

Nazionali

Farmacosorveglianza

Farmacie e Parafarmacie

  • D.M. Ministero della Salute del 19.10.2012: Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi degli esercizi commerciali indicati dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglia 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che vendono al dettaglio medicinali veterinari, dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria; disciplina dell'attivita' di farmacovigilanza di tali esercizi e della tracciabilità dei medici veterinari.


Regionali

Farmacie e Parafarmacie


NEWS/EVENTI

- 2021







 

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Si precisa che laddove gli atti non rimandino a link ufficiali (G.U., Bur, siti istituzionali) non costituiscono testi ufficiali, per i quali si deve fare riferimento agli atti originali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto o eventualmente depositati presso le strutture competenti.



Data ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2021