Contratti di formazione specialistica (D.lgs 368/99 smi)


La Regione del Veneto, ai sensi della L.R. 14 maggio 2013 n. 9, finanzia annualmente un certo numero di posti per la formazione specialistica dei medici, in aggiunta, dunque, ai contratti di formazione specialistica finanziati dallo Stato.

NOTA BENE: si evidenzia che per l’accesso alle Scuole di specializzazione di area sanitaria i medici devono partecipare all’apposito concorso pubblico nazionale indetto annualmente dal Ministero dell’Università e Ricerca (Mur). Pertanto, ogni informazione al riguardo dovrà essere richiesta al Mur o agli Atenei, atteso che la Regione del Veneto si limita a porre a disposizione le risorse per il finanziamento dei contratti.


A decorrere dall’anno accademico 2017/2018 per l’attribuzione di contratti di formazione specialistica aggiuntivi finanziati dalla Regione a seguito dell’espletamento del concorso pubblico nazionale, il medico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) deve essere residente nella regione del Veneto da almeno tre anni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nazionale per l’anno accademico di riferimento; 
b) deve essere iscritto ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto entro la data di inizio delle attività didattiche prevista al Mur.

 

Inoltre, nello schema del contratto di formazione specialistica, come definito dal DPCM 6 luglio 2007, da sottoscriversi dallo specializzando, a partire dall’a.a. 2019/2020, sono previste le seguenti clausole:
 

Comma 3, articolo 3:
Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività formativa secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle Scuole di specializzazione, di cui all’Accordo sottoscritto tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona in data 10 gennaio 2020”.

 

Articolo 5-bis:
“1. Il medico in formazione specialistica si impegna, nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnatigli, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni.

2. Concorrono al computo del periodo di attività lavorativa obbligatoria presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto di cui al comma 1. tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l’accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale.

3. Si configura inosservanza parziale dell’obbligo di cui al comma 1. la prestazione dell’attività lavorativa del medico per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione.

4. In caso di inosservanza parziale dell’obbligo ai sensi del comma 3., per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo reginale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell’importo complessivo percepito per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti.

5. In caso di inosservanza totale dell’obbligo di cui al comma 1. per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione il 50 per cento dell’importo complessivo percepito.

6. In caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione il 50 per cento dell’importo complessivo percepito.”

 

Per gli specializzandi immatricolati fino all’a.a. 2018/2019 restano ferme le precedenti clausole contrattuali:
Comma 3, articolo 3:
Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, e precisate negli appositi protocolli d’intesa annuali”.

Articolo 5-bis:
Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto nonché presso università o istituzioni di livello internazionale".



Data ultimo aggiornamento: 27 luglio 2021