Campi elettromagnetici generati da impianti di teleradiocomunicazioni

La Regione del Veneto ha da tempo avviato un costante programma di monitoraggio di siti sensibili caratterizzati dalla presenza di impianti per teleradiocomunicazioni, di elettrodotti e di cabine di trasformazione dell'energia elettrica.

In particolare, nell’ambito degli impianti per teleradiocomunicazioni (telefonia cellulare, Radio-TV), al fine di assicurare il rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico a tutela della salute della popolazione fissati dalla vigente normativa di settore, parametri attualmente fissati dal D.P.C.M. 08/07/2003, in attuazione della Legge n. 36 del 22/02/2001, l’Amministrazione regionale, avvalendosi di ARPAV, ha costantemente previsto una fitta rete di monitoraggi, prevedendo altresì al riguardo specifici Programmi di attività nel vigente Piano Regionale Prevenzione 2014-2018/2019.

Gli esiti dei monitoraggi e delle attività poste in essere al fine di riduzioni a conformità hanno attualmente assicurato il rispetto dei predetti parametri di emissioni di cui al D.P.C.M. 08/07/2003 per tutti gli impianti presenti nel territorio regionale.

Per quanto riguarda le autorizzazioni all’installazione degli impianti di teleradiocomunicazione, con frequenza compresa fra 100KHZ e 300GHZ, va evidenziato che a mente della legge regionale n. 15 del 20 aprile 2018 (B.U.R. n. 39 del 24/04/2018) le stesse sono rilasciate dai Comuni nel cui territorio gli impianti vengono collocati, secondo le modalità stabilite dalla normativa statale (D.Lgs. n. 259/2003).
In merito, infine, all’attività di vigilanza e controllo in relazione al rispetto dei parametri di esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti in parola, la predetta legge regionale n. 15/2018 prevede che tale attività sia esercitata dal Comune territorialmente competente, che si avvale di ARPAV.

(STAMPA)

RIFERIMENTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI

  • L.R. n. 15 del 20.04.2018: Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018
  • L.R. n. 29 del 09.07.1993: Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni (Parzialmente abrogata).
  • DGR n. 2186 del 21.09.2010: Trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre. Entrata a regime (switch-off: 27 novembre - 15 dicembre 2010). Procedura amministrativa.
  • DGR n. 2052 del 03.07.2007: Inserimento e gestione dati identificativi impianti per teleradiocomunicazioni. Approvazione modulistica per la comunicazione di detenzione e istanza di autorizzazione di impianti radiofonici e televisivi, sia in tecnica analogica che in tecnica digitale.
  • DGR n. 2050 del 03.07.2007: Legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 - Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni, art. 8, comma 5, così come modificata dalla normativa nazionale successiva.
  • DGR n. 1194 del 24.04.2007: Approvazione della circolare del Presidente della Giunta regionale - indicazioni applicative circa l'esercizio delle funzioni sanzionatorie in materia di campi elettromagnetici. Legge regionale 9 luglio 1993 n. 29. Legge 22 febraio 2001 n. 36. decreto Legge 23 gennaio 2001 n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 20 marzo 2001 n. 66.










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Si precisa che laddove gli atti non rimandino a link ufficiali (G.U., Bur, siti istituzionali) non costituiscono testi ufficiali, per i quali si deve fare riferimento agli atti originali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto o eventualmente depositati presso le strutture competenti.



 



 

 



Data ultimo aggiornamento: 24 gennaio 2019