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Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura Promozione sui mercati dei paesi terzi
La Regione del Veneto ha approvato i requisiti e i criteri per la selezione dei progetti di promozione dei vini da realizzarsi nei Paesi extraeuropei relativamente ai fondi per la campagna 2021/2022.
Accedono alla misura di Promozione i seguenti soggetti proponenti:
- le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 152 del regolamento;
- le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 156 del regolamento;
- le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’art. 157 del regolamento;
- i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e le loro associazioni e federazione;
- i produttori di vino, ovvero l’impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- i soggetti pubblici, ovvero organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g) e i);
- i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f) e g);
- le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lett. f).
I soggetti pubblici di cui alla lett. g) partecipano ai progetti esclusivamente nell’ambito delle associazioni di cui alla lett. h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.
Le domande di contributo dovranno pervenire, con le modalità previste dal provvedimento, entro e non oltre le ore 12:00 del 40° giorno successivo a quello di pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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Data ultimo aggiornamento: 01 ottobre 2021