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Piano d’azione per la riduzione dei rischi di frode nel po feamp 2014-2020
Art. 125, paragrafo 4, lettera c) del regolamento ue 1303/2013
L’art. 125, par. 4, lett. c) del Regolamento generale dei fondi (CE 1303/2013) stabilisce che l’AdG “… istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati”, ponendo, quindi, l'accento su misure antifrode proattive e proporzionate, accompagnate da strumenti efficaci in termini di costi.
L’individuazione dei rischi di frode specifici relativi ai programmi dei fondi strutturali è guidata dal documento di orientamento della Commissione “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate” (EGESIF_14-0021-00 del 16/06/2014) e dallo strumento di autovalutazione suggerito (foglio excel allegato 1 allo stesso documento) a cui ha fatto riferimento il gruppo di autovalutazione istituito presso l’AdG nel definire un Piano d’azione adeguato alle specificità del programma.
Piano di valutazione rischi frode