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Piano d’azione per la riduzione dei rischi di frode nel po feamp 2014-2020

 

Art. 125, paragrafo 4, lettera c) del regolamento ue 1303/2013

L’art. 125, par. 4, lett. c) del Regolamento generale dei fondi (CE 1303/2013) stabilisce che l’AdG “… istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati”, ponendo, quindi, l'accento su misure antifrode proattive e proporzionate, accompagnate da strumenti efficaci in termini di costi.

L’individuazione dei rischi di frode specifici relativi ai programmi dei fondi strutturali è guidata dal documento di orientamento della Commissione “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate” (EGESIF_14-0021-00 del 16/06/2014) e dallo strumento di autovalutazione suggerito (foglio excel allegato 1 allo stesso documento) a cui ha fatto riferimento il gruppo di autovalutazione istituito presso l’AdG nel definire un Piano d’azione adeguato alle specificità del programma.

Piano di valutazione rischi frode

Decreto di approvazione

 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale -2023/2025