Registro navi minori e galleggianti - RR.NN.MM. e GG.

Sono definite navi minori le navi costiere (art. 136 CdN) abilitate alla navigazione lungo le coste continentali e insulari dello Stato ad una distanza non superiore alle 20 miglia, quelle del servizio marittimo nei porti e le navi addette alla navigazione interna (art. 302 Reg.CdN).

Sono considerati galleggianti le unità non dotate di mezzi di propulsione propria.

I Registi delle Navi Minori e dei Galleggianti adibiti alla navigazione interna sono tenuti dagli Ispettorati di Porto di Venezia, Rovigo, Verona.

Tali Registri assolvono le funzioni che per gli autoveicoli e per gli immobili son assolte rispettivamente dal Pubblico Registo Automobilistico (P.R.A.) e dalla ex Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia delle Entrate - uffici provinciali - Servizi di pubblicità immobiliare)

Per procedere alla trascrizione è necessario essere in possesso di un atto pubblico (atto notarile) o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o di sentenza dell'autorità giudiziaria.

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - ALLEGATO A ALLA D.G.R. N. 231 DEL 2 MARZO 2020 (Codici 694 - 695 -696 - 697 Ispettorati di porto regionali) - vedi

DISPOSIZIONI ATTIVITA' TRASPORTO CONTO TERZI Visualizza i documenti 

DISPOSIZIONI IMPIEGO AGEVOLATO DI PRODOTTI ENERGETICI - VEDI 

- Modulistica per possessori di Unità di navigazione di cui all'art. 146 3° comma del Codice della Navigazione e unità adibite ad 'Uso privato" di cui al R.D. n. 813/1932 

 



Data ultimo aggiornamento: 15 giugno 2022