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DIRITTI PASSEGGERI - Trasporto Ferroviario

10 luglio 2015
In esecuzione del Decreto Legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”, articolo 4, comma 4, e 5, comma 1, l’Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato in data 4 luglio 2014 il “Regolamento” ed il “Modulo di reclamo” per l’accertamento e l’irrogazione delle relative sanzioni, qui allegati.
In esecuzione del Decreto Ministeriale 29 maggio 2015, i reclami per i servizi di competenza regionale e locale della Regione del Veneto possono essere inviati, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall’Autorità nel Regolamento medesimo, anche al seguente indirizzo:
Regione del Veneto – Dipartimento Riforma Settore Trasporti – Sezione Mobilità Ufficio Ferroviario Calle Priuli Cannaregio n. 99 – 30121 Venezia. PEC mobilita@pec.regione.veneto.it
La Regione trasmetterà, con periodicità mensile, all’Autorità di Regolazione dei trasporti i reclami pervenuti, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni.
Si ricorda che il reclamo deve essere presentato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata (PEC).
Il reclamo all’Autorità è improcedibile qualora non sia stato presentato un reclamo all’impresa o qualora non siano inutilmente decorsi i termini previsti dalla procedura avviata a seguito del reclamo all’impresa, secondo la previsione dell’art. 3 del Regolamento ART.

Decreto MIT
Regolamento
Modulo di reclamo


Data ultimo aggiornamento: 10 luglio 2015