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Covid-19 Accesso ai mezzi di trasporto (Bus, Navigazione e Treni)

24 gennaio 2022
Coronavisrus

Riferimenti normativi:

Decreto Legge n. 52/2021 [PDF - 238.00 KB], successivamente modificato con Decreto Legge n. 172/2021 e da ultimo con Decreto Legge n. 229/2021.

Limitazioni di accesso:

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale (anche ferroviario) è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi attestanti una delle seguenti condizioni:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le Circolari del Ministero della Salute;
- avvenuta guarigione da COVID-19, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

La certificazione verde sopra citata, è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio.

Esclusioni:

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

Deroghe isole minori e della Laguna di Venezia:

Per quanto riguarda la particolare situazione relativa alle isole minori e della Laguna di Venezia, il Ministero della Salute su proposta del Ministero dei Trasporti, ha stabilito una particolare deroga con Ordinanza in data 9 Gennaio 2022 [PDF - 251.00 KB] (link).

A decorrere dal 10 Gennaio 2022 e fino al 10 Febbraio 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori della Laguna di Venezia per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del Decreto – Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.
 
Di conseguenza, l'accesso ai mezzi di trasporto potrà avvenire anche con effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Deroga trasporto scolastico dedicato:

Con Ordinanza del Ministero della Salute in data 9 Gennaio 2022 [PDF - 251.00 KB], agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall’art. 9-quater, comma 1, del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall’articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all’allegato 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021



Data ultimo aggiornamento: 24 gennaio 2022