Anagrafe opere incompiute

L’art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre del 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito presso il Ministero l’elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute.

Il 24 aprile 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2013, n. 42, recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L’elenco ha la finalità di coordinare, a livello informativo e statistico, i dati sulle opere pubbliche incompiute in possesso delle Amministrazioni statali, regionali o locali, così da attivare uno strumento conoscitivo volto ad individuare, in modo razionale ed efficiente, le soluzioni ottimali per l’utilizzo di tali opere attraverso il completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista.

L’art.3 comma 1 del DM n. 42 del 13 marzo 2013 del Ministero delle Infrastrutture, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori di  cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile  2006, n. 163, comunichino l’elenco delle opere incompiute di propria spettanza individuate secondo i criteri di cui all’art.1 del citato Decreto Ministeriale.

Ai sensi del citato DM 42/2013, attuativo della citata norma, l'elenco è ripartito in due sezioni, relative, rispettivamente, alle opere di interesse nazionale e alle opere di interesse regionale e degli enti locali.

La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse nazionale è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; la sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse regionale e degli enti locali è pubblicata su appositi siti predisposti ed attivati dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi del DM 6 aprile 2001, a cura degli Osservatori regionali dei contratti pubblici ovvero da altri uffici regionali allo specifico scopo preposti.

Per l’assolvimento dell’obbligo si evidenzia che lo stesso dovrà essere assolto esclusivamente con la trasmissione del programma triennale dei lavori pubblici redatto secondo le modalità del DM 14/2018 e dunque comprensivo della scheda B “Elenco Opere Incompiute” tramite l’apposito applicativo reso disponibile, sul portale www.serviziocontrattipubblici.it, dal servizio contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

I soggetti che, entro i termini previsti, non avessero provveduto all’approvazione e successiva trasmissione del Programma triennale dei lavori pubblici, nonché quelli non tenuti al rispetto degli obblighi di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno provvedere all’adempimento di cui al predetto DM n. 42/2013 compilando ed inviando la sola scheda B del programma triennale mediante accesso al Servizio Contratti Pubblici, sezione programmazione, consultabile al seguente indirizzo: https://www.serviziocontrattipubblici.it.

L’obbligo di pubblicare l’elenco è dovuto anche se il medesimo fosse già stato oggetto di redazione nell’annualità precedente qualora dovesse sussistere ancora la condizione di incompiutezza delle opere.

Si precisa che le amministrazioni che non hanno opere incompiute da comunicare non devono procedere ad alcun adempimento.

Scarica le FAQ sulle opere incompiute.

Maggiori informazioni circa l’adempimento sono consultabili sul sito Servizio Contratti Pubblici

Per informazioni di natura tecnica, l’e-mail a cui fare riferimento è: assistenza_scp@itaca.org

 

 



Data ultimo aggiornamento: 26 marzo 2024