LA GIUNTA REGIONALE

 

La Giunta regionale è composta dal Presidente della Giunta e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

I componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o, per una percentuale non superiore al cinquanta per cento, tra cittadini esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Nella composizione della Giunta è garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i generi.

La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

Il Presidente della Giunta può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.
Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

La Giunta regionale definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione. Essa delibera:

a) i regolamenti, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi regionali;
b) i progetti di legge, di regolamento e le proposte di provvedimento da presentare al Consiglio regionale;
c) l’impugnazione di leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale, anche su iniziativa del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
d) le nomine e le designazioni che la legge le attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;
e) ogni altro atto ad essa attribuito dallo Statuto e dalle leggi regionali.


Data ultimo aggiornamento: 23 maggio 2018